BUONA CONDOTTA e TULPS - non bastano i soli deferimenti all'A.G. - Sent. 28/5/15
[color=red][b]TAR PIEMONTE, SEZ. II – sentenza 28 maggio 2015 n. 894[/b][/color]
N. 00894/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00857/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 857 del 2014, proposto da:
xxxxxxxxxxxx , rappresentato e difeso dagli avv. Micaela Lopes, Francesca Buratti, con domicilio eletto presso T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45;
contro
QUESTURA DI ALESSANDRIA;
MINISTERO DELL'INTERNO;
per l'annullamento
del decreto n. prot. 1125 cat. 14E/2014/Amm. emesso dalla Questura di Alessandria in data 12 maggio 2014, notificato in data 3 giugno 2014, con cui veniva decretato il respingimento dell'istanza presentata dal sig. xxxxxxxxxxxx in favore del sig. xxxxxxxxxxxx , volta ad ottenere la licenza di commercio oggetti preziosi uso viaggiatore, nonchè di ogni altro atto presupposto, preparatorio, collegato, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2015 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. xxxxxxxxxxxx si era rivolto alla Questura di Alessandria per ottenere il rilascio di una licenza di commercio preziosi ad uso viaggiatore, in favore del sig. xxxxxxxxxxxx , dipendente della propria azienda. Con provvedimento prot. n. 1125, del 12 maggio 2014, tuttavia, il Questore di Alessandria ha respinto l’istanza rilevando che, a carico del sig. xxxxxxxxxxxx , risultano due segnalazioni di polizia: l’una, del 2004, per reati ex artt. 612 (minaccia) e 594 (ingiuria) c.p.; l’altra, del 2005, per il reato ex art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 (favoreggiamento dell’immigrazione clandestina). Da ciò l’Autorità ha desunto che “il signor xxxxxxxxxxxx non dà affidamento riguardo il non abuso della licenza e farne uso legittimo e corretto, conforme alle disposizioni di legge”.
Avverso tale provvedimento il sig. xxxxxxxxxxxx ha presentato ricorso dinnanzi a questo TAR, domandandone l’annullamento, previa sospensione cautelare, e facendo valere un unico, complesso motivo di impugnazione così rubricato: “Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria, erronea valutazione dei fatti e documenti, contraddittorietà e illogicità della motivazione (in riferimento all’omesso giudizio sulla pericolosità in concreto del soggetto). Violazione di legge”. In particolare, egli ha sostenuto che l’amministrazione, nel respingere l’istanza, non avrebbe considerato gli elementi forniti dall’interessato con la propria memoria presentata nel corso del procedimento; peraltro, quanto alla segnalazione per i reati di ingiuria e minaccia, il procedimento penale si è chiuso con sentenza (di non doversi procedere) del 2007 del Giudice di Pace di Desio per remissione della querela; quanto alla segnalazione per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, il relativo procedimento penale “è stato archiviato in data 10.11.2005”; in definitiva, il sig. xxxxxxxxxxxx “non ha alcun precedente penale”.
2. L’amministrazione dell’interno, pur ritualmente chiamata, non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza n. 306 del 2014 questo TAR ha respinto la domanda cautelare non ritenendo sussistente, ad un primo sommario esame tipico della fase, il requisito del fumus boni iuris.
Alla pubblica udienza del 13 maggio 2015, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.
[b]3. Il ricorso è fondato.[/b]
[color=red][b]Ai fini del rilascio di una licenza di polizia per il commercio di oggetti preziosi, l’amministrazione è chiamata dalla legge a compiere una valutazione prognostica circa il pericolo di abuso che il titolare ne possa, eventualmente, fare. La norma di riferimento è la disposizione generale di cui all’art. 11 del r.d. n. 773 del 1931, concernente tutte le autorizzazioni di polizia, ed in particolare – per quello che interessa nel caso di specie – la norma che ivi richiede la valutazione della “buona condotta” dell’interessato (comma 2 dell’art. 11, nel testo risultante dalla sentenza n. 440 del 1993 della Corte costituzionale che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui è posto a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta). Si tratta di una valutazione intrisa di discrezionalità e connotata da un’ampia latitudine di apprezzamento, la quale tuttavia – come costantemente messo in luce dalla giurisprudenza amministrativa – è utilmente sindacabile dal giudice sia pure entro i limiti della manifesta illogicità o arbitrarietà.[/b][/color]
Nel caso di specie, il diniego opposto dall’amministrazione all’istanza che era stata presentata in favore del sig. xxxxxxxxxxxx è[b] ancorato unicamente al “deferimento” per alcuni reati, senza che sia stata compiuta alcuna valutazione, in concreto, né dei fatti storici accaduti né del comportamento posto in essere dall’interessato[/b]. Come messo in luce dalla giurisprudenza, non possono tuttavia ritenersi sufficienti, ai fini del diniego della licenza, fattispecie fondate sul semplice sospetto o su mere congetture prive di riscontro fattuale, ma occorre che siano individuati idonei e specifici elementi di fatto obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o collegamenti con associazioni malavitose (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. III, n. 14089 del 2007). [b]In altre parole, mediante il semplice richiamo ai “deferimenti” in sede penale, l’amministrazione ha compiuto una valutazione del requisito della buona condotta che è da considerarsi manifestamente arbitraria – e quindi utilmente sindacabile da questo Giudice, nonostante l’ampiezza della discrezionalità rimessa all’organo valutativo – in quanto non corredata da nessun elemento concreto dal quale potesse ragionevolmente desumersi la pericolosità del soggetto. Il ricorrente, peraltro, ha anche dimostrato in giudizio che quei deferimenti si sono risolti in un nulla di fatto: quanto ai reati di minaccia e di ingiuria, vi è stata la sentenza di non doversi procedere per remissione della querela (doc. n. 4); quanto all’altro reato, astrattamente ben più rilevante, ossia il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, vi è stato provvedimento di archiviazione sulla scorta della richiesta del p.m. (doc. n. 5) che aveva osservato come la notizia di reato fosse “infondata: ed invero il mero fatto di ospitare un cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno [si trattava della ex convivente del xxxxxxxxxxxx ; n.d.r.] (o di locare a costui un appartamento) non integra il reato in questione, né altra fattispecie penalmente rilevante...”.[/b][b][color=red] Ed ancora, il ricorrente ha dimostrato in giudizio, mediante deposito del certificato del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti (docc. nn. 6 e 7), di non avere alcuna condanna penale né alcuna pendenza con la giustizia.[/color][/b]
4. [b]Il ricorso, pertanto, è da accogliere per difetto di motivazione, con assorbimento degli ulteriori profili di censura.[/b] Spetterà, pertanto, all’amministrazione provvedere di nuovo sull’originaria istanza riguardante il sig. xxxxxxxxxxxx , motivando adeguatamente alla luce delle considerazioni della presente sentenza.
Stante la delicatezza della materia trattata, il Collegio stima equo disporre la compensazione delle spese di lite. A norma dell’art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115 del 2002, tuttavia, l’amministrazione dovrà rifondere al ricorrente l’importo del contributo unificato versato per la presente causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione seconda, definitivamente pronunciando,
Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. n. 1125, del 12 maggio 2014, del Questore di Alessandria, ai fini di un suo riesame.
Compensa le spese di giudizio, salva la restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Antonino Masaracchia, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Su BUONA CONDOTTA e TULPS si veda anche:
Agente di P.S. - revoca della qualifica da parte del Prefetto a vigile urbano
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=26043.msg49211#msg49211
verifica requisiti Tulps artt. 11 e 92
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=17454.msg32882#msg32882
AUTOSCUOLE: revocabilità dell'autorizzazione - CdS 27/1/2014 n. 414
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=18079.msg33991#msg33991
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http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=26775.msg50567#msg50567
requisiti onorabilità e morali per esercizio attività ricettiva
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Mancanza requisiti morali - rinuncia richiesta
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http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=21829.msg41389#msg41389
La buona condotta e le licenze di PS
http://www.marilisabombi.it/doc/articoli/buona_condotta.pdf
Detenzione e porto d´armi: la licenza di porto d´armi può essere negata anche in assenza di sentenza di condanna per reati connessi al corretto uso delle armi, ma reati diversi anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa “affidabilità” all’uso delle stesse
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_permalink_news.html?resId=c452ca5b-1be8-11e4-8375-5b005dcc639c
Mancato rinnovo porto d'armi. Requisito della buona condotta. Archiviazione del procedimento penale. Rilevanza.
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ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE – BUONA CONDOTTA - Sentenza Cassazione Civile
http://www.medicilivorno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=202:iscrizione-albo-professionale--buona-condotta-sentenza-cassazione-civile&catid=1:normali&Itemid=50
Per iscriversi all’Albo serve la buona condotta
http://www.trentagiorni.it/files/1362497246-39-40.pdf
Guardie particolari giurate e requisito della buona condotta morale.
http://maurodipace.it/2010/07/05/guardie-particolari-giurate-e-requisito-della-buona-condotta-morale/
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http://www.frattallone.it/investigazioni-priv/276-investigazione-privata-la-perdita-del-requisito-della-buona-condotta-del-collaboratore
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