100 TULPS - potere discrezionale di chiusura per frequenti schiamazzi - 1/6/15
[color=red][b]TAR TOSCANA, SEZ. II – sentenza 1° giugno 2015 n. 843[/b][/color]
N. 00843/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01644/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1644 del 2014, proposto da:
"Tandem" di Valentini Leonardo e Nencini Alessando S.n.c., rappresentata e difesa dagli avv. Franco Nencini e Maria Beatrice Pieraccini, con domicilio eletto presso – Segreteria T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40;
contro
Questura di Lucca, in persona del Questore p.t., Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Firenze, presso i cui Uffici, in Firenze, Via degli Arazzieri 4, sono legalmente domiciliati;
per l'annullamento
- del decreto prot. n. 1907 cat. 23/PAS/2014 in data 13 ottobre 2014, notificato il successivo 14 ottobre 2014, emesso dal Questore di Lucca, con il quale è stata disposta la sospensione per 10 giorni ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S. delle autorizzazioni già rilasciate al ricorrente per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, svolta all' interno del pubblico esercizio denominato "TANDEM BAR";
- di ogni altro atto presupposto - tra cui, per quanto occorrer possa, il verbale relativo agli accertamenti effettuati dal personale della Stazione dei Carabinieri di Lido di Camaiore in data 4.10.2014, a oggi non conosciuto -, connesso e consequenziale;
nonché per l'annullamento , previa sospensione,
- del decreto prot. n. 1578 cat. 23/PAS/2014 in data 18 agosto 2014, notificato il successivo 21 agosto, con cui il Questore di Lucca ha disposto la sospensione per 7 giorni, ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S., delle autorizzazioni già rilasciate al ricorrente per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, svolta all'interno del pubblico esercizio – denominato "TANDEM BAR";
- di ogni altro atto presupposto - tra cui, per quanto occorrer possa, il verbale del sopralluogo della Polizia Municipale del Comune di Camaiore in data 19 luglio 2014, i verbali relativi agli accertamenti effettuati da personale della Stazione Carabinieri di Lido di Camaiore in data 20, 26 e
30 luglio 2014, e la nota del Commissariato di P.S. di Viareggio del 14.08.2014, atti ad oggi incogniti-, connesso e consequenziale;
e per la condanna
al risarcimento di tutti i danni subìti e subendi, che saranno provati in corso di causa, consistenti nei mancati incassi, negli investimenti effettuati e in ogni altro nocumento ricevuto con riferimento ai giorni in cui il pubblico esercizio è stato forzosamente chiuso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Lucca e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2015 la dott.ssa Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 21 agosto 2014 veniva notificato al sig. Nencini Alessandro, in qualità di legale rappresentante della “TANDEM di Valentini Leonardo e Nencini Alessandro s.n.c.”, il provvedimento, datato 18 agosto 2014, di sospensione - per giorni 7 a decorrere dalla notifica del medesimo provvedimento - ex art. 100 T.U.L.P.S. della validità della autorizzazioni amministrative per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande da esercitarsi all’interno del pubblico esercizio sito in Lido di Camaiore (LU) V.le Colombo n. 17 denominato “TANDEM BAR”.
Il provvedimento traeva origine, tra l’altro, dalla nota datata 2 agosto 2014 con la quale il Comando della Polizia Municipale di Camaiore aveva rappresentato varie problematiche di ordine e sicurezza pubblica inerenti l’attività del predetto esercizio pubblico. In particolare, aveva segnalato che l’utenza del predetto locale, giovani tra i 14 e i 20 anni, per la ridotta capienza dello stesso, come si evince dalla documentazione fotografica a tale nota allegata, stazionava nell’area esterna, occupando la sede stradale e limitando l’accesso alla pubblica via, aperta peraltro al transito veicolare con la conseguenza di ostacolare il regolare flusso automobilistico. Come confermato dalle dichiarazioni rese alla Polizia Municipale di Camaiore da alcuni cittadini, coloro i quali tentavano di transitare o di raggiungere la propria abitazione ubicata sulla via interessata, erano oggetto di insulti e minacce da parte degli avventori che addirittura colpivano le auto, rendendo così difficoltoso il passaggio. Inoltre, l’assembramento che si creava, specie nelle sere del mercoledì e venerdì dalle ore 23,00 alle ore 01,00 circa, all’esterno del locale in parola, provocava un continuo chiacchiericcio, urla e schiamazzi che recavano disturbo ai residenti della zona, che avevano inoltrato numerosi esposti e richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine che nel corso di ripetuti controlli effettuati il 19, 20, 26 e 30 luglio 2014 avevano accertato che la via Catalani ed i marciapiedi di v.le Colombo diventavano di fatto intransitabili, tanto da far supporre che anche l’eventuale passaggio di mezzi di soccorso potesse essere intralciato.
Rilevato, pertanto, che l’incontrollato assembramento di persone all’esterno del locale in questione provocava non solo disturbo alla quiete pubblica, ma anche pericolo alla circolazione stradale e all’incolumità personale, poiché l’occupazione del manto stradale da parte degli avventori del locale oltre a limitare la libera circolazione e generare problemi tra questi ultimi ed i conducenti dei veicoli interessati al transito, costituiva pericolo per l’incolumità degli avventori stessi che, noncuranti del traffico che scorre lungo viale Colombo, sarebbero potuti rimanere coinvolti in sinistri stradali, il Questore di Lucca emetteva in data 18 agosto 2014 – a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini - il suindicato provvedimento con il quale disponeva la sospensione per 7 giorni ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S. delle autorizzazioni già rilasciate al sig. Nencini per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, svolta all' interno del pubblico esercizio denominato "TANDEM BAR". Nel provvedimento si sottolineava, altresì, come “la sospensione della licenza [fosse] l’unica misura potenzialmente in grado di far decantare la situazione e di interrompere la spirale degli avvenimenti, dando un preciso segnale che la situazione venutasi a creare non è ulteriormente tollerabile, considerato che anche i ripetuti interventi delle forze di polizia non si sono rivelati sufficienti a normalizzare la situazione”.
In data 14 ottobre 2014, preso atto del perdurare delle problematiche che avevano determinato l’emissione del suindicato provvedimento attesi i continui esposti dei residenti, confermati nel contenuto dalla Stazione Carabinieri di Lido di Camaiore che aveva constatato l’attualità delle criticità segnalate, veniva notificato al sig. Nencini un altro provvedimento – datato 13 ottobre 2013 - ex art. 100 T.U.L.P.S. con il quale le autorizzazioni sopra specificate venivano sospese per giorni 10.
Con il ricorso in esame, il sig. Nencini, in qualità di legale rappresentante della società “TANDEM di Valentini Leonardo e Nencini Alessandro s.n.c.” ha, quindi, impugnato entrambi i suindicati provvedimenti, e ha chiesto, altresì, il risarcimento di tutti i danni subìti e subendi, da provare in corso di causa, consistenti nei mancati incassi, negli investimenti effettuati e in ogni altro nocumento ricevuto con riferimento ai giorni in cui il pubblico esercizio è stato forzosamente chiuso.
Con un unico motivo di ricorso, si deduce “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - Violazione dell'art. 97 Cost. e del principio di imparzialità dell'azione amministrativa in esso sancito- Violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii. - Eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto - Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza - Eccesso di potere per ingiustizia manifesta- Straripamento e sviamento di potere”, in quanto il Questore, con i decreti impugnati, avrebbe inteso tutelare l’incolumità personale, la quiete pubblica, la sicurezza stradale e il transito veicolare facendo un’applicazione distorta dell’ipotesi residuale contemplata dall’[b][color=red]art. 100 T.U.L.P.S.[/color][/b] (“o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico … o per la sicurezza dei cittadini”), preordinata, invece, alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini; i beni evocati dal Questore e asseritamente oggetto di tutela sarebbero, invece, contemplati da norme specifiche e sarebbero devoluti alla competenza di altri Organi ed Enti; non sarebbe dato comprendere quali siano, nel caso del Tandem Bar, i fatti gravi, univoci e concordanti idonei a mettere in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica e come possa la chiusura del bar arginare i fenomeni di assembramento quando altri quattro esercizi nella zona restano regolarmente aperti; la valutazione effettuata dalla P.A. apparirebbe tanto più sperequata e ingiusta se si esaminassero i casi concreti, portati all'attenzione della giurisprudenza, in cui viene applicato l'art. 100 T.U.L.P.S.: in genere si tratterebbe di locali ove si sono verificate gravi risse, coinvolgenti molte persone, accoltellamenti, fatti criminosi, o che costituiscano ritrovo di persone pericolose o pregiudicate, identificate e note alle Forze dell’Ordine; la P.A. avrebbe del tutto trascurato di valutare le condotte fattive poste in essere dal ricorrente per tentare di arginare il fenomeno dell’assembramento della clientela nella strada, né sarebbe stato compiuto un equo contemperamento tra gli interessi, pubblici e privati, in gioco.
2. Il ricorso è infondato.
[b]Nel caso di specie, l’amministrazione ha esercitato il potere previsto dall’art. 100 del R.D. 1931 n. 773, il cui primo comma prevede che “oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”.[/b]
La norma richiede, quindi, con clausola di chiusura, per l’adozione della misura preventiva, che l’esercizio costituisca “un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”, a prescindere, cioè, dai tumulti o gravi disordini che ivi siano avvenuti, o dal fatto che il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose.
[color=red][b]In generale, va osservato che il potere in questione, ampiamente discrezionale, ha natura tipicamente preventiva e cautelare, a garanzia di interessi pubblici primari quali la sicurezza e l'ordine pubblico; ne discende che la sospensione della licenza deve ritenersi legittimamente adottata in tutti i casi in cui, a prescindere dalla colpa del titolare dell'esercizio, ricorra una situazione tale da configurare una fonte di pericolo concreto ed attuale per la collettività (cfr. C.d.S, sez. VI, 06 aprile 2007, n. 1563; C.d.S., sez. VI, 21 maggio 2007, n. 2534; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 04 aprile 2007, n. 1387).[/b][/color]
Nondimeno, l’amministrazione è tenuta supportare l’ordine di chiusura temporanea con una adeguata motivazione, che in base alle risultanze dell’istruttoria dia conto dell’effettiva sussistenza di una situazione oggettiva idonea a configurare un concreto ed attuale pericolo per la collettività, in relazione ai presupposti individuati dall’art. 100 del T.U.L.P.S..
Ciò premesso, si ritiene che non sia illogica e insufficiente la motivazione dei provvedimenti impugnati; né difettino i presupposti di fatto per l’adozione degli stessi, come emerge dalla esposizione in fatto.
[b]Infatti, le valutazioni dell’amministrazione sono state puntualmente motivate con particolare riferimento alla tutela e salvaguardia dell’ordine e della sicurezza dei cittadini, messi in pericolo dalla presenza degli avventori del locale nella strada, così creando situazioni di disagio e pericolo per l’ordine pubblico e il rischio di incidenti stradali.[/b]
Il fatto, poi, che gli impugnati provvedimenti siano stati resi anche contro la turbativa alla quiete pubblica derivante dai rumori e dai frequenti schiamazzi, non incide sull’interesse primario tutelato dagli stessi che concerne la salvaguardia dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, con conseguente legittima adozione dello strumento previsto dall’art. 100 T.U.L.P.S..
3. Il ricorso va, pertanto, respinto sia per la parte impugnatoria, sia per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno, stante l’accessorietà della domanda risarcitoria rispetto alla domanda principale.
4. Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere alle amministrazioni resistenti le spese di lite, che liquida nella complessiva somma di euro 3.000,00 (tremila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore
Carlo Testori, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Paiono, dunque, ragionevoli le conclusioni che il Questore ha tratto dai su indicati riscontri fattuali ovvero l’aver ritenuto (o meglio preso atto) che “nel corso degli ultimi mesi l’esercizio commerciale è diventato punto di riferimento per pregiudicati, persone oziose e persone dedite al consumo di sostanze alcooliche e/o stupefacenti e che (…) la precedente sospensione dell’autorizzazione non risulta ancora soddisfare la finalità dissuasiva della frequentazione malavitosa e indotta dal temporaneo periodo di chiusura dell’esercizio stesso”.
Nel caso in esame, il Collegio ritiene, pertanto, che il provvedimento impugnato sia sorretto da sufficiente e idonea motivazione con particolare riferimento alla tutela e salvaguardia dell’ordine e della sicurezza dei cittadini e che non difettino assolutamente i presupposti di fatto per l’adozione dello stesso, anche sotto il profilo della durata della sospensione disposta.
La sussistenza di una situazione oggettiva idonea a configurare un concreto, attuale e grave pericolo per la collettività, in relazione ai presupposti individuati dall’art. 100 del T.U.L.P.S.. e dall’art. 9, comma 3, della legge n. 287 del 1991, pare, invero, di per sé rinvenibile nell’elevato numero di persone identificate all’interno dell’esercizio in questione risultate gravate da precedenti misure di allontanamento, destinatarie di avviso orale o sottoposte a provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato o comunque risultate positive al Sistema di Indagine per svariate tipologie di reato.
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