Data: 2015-06-01 20:28:00

scia vicinato

Un operatore ha preso in affitto due locali adiacenti per avviare un attività di commercio al dettaglio non alimentare, un locale è accatastato c1 e l'altro c3. Come deve dichiarare le superfici dei due locali?
Grazie

riferimento id:27082

Data: 2015-06-02 14:02:45

Re:scia vicinato

Ciao!
In base al modus operandi del mio Ufficio (SUAP):
premesso che C1 corrisponde alla categoria catastale "negozio o botteghe" con destinazione d'uso commerciale mentre C3 corrisponde a "laboratorio" e, quindi, con destinazione d'uso artigianale per intenderci,

in linea generale, la vendita al dettaglio, tanto del settore alimentare che non alimentare, può essere effettuata solo in locali che abbiano una destinazione d'uso "commerciale" (catastalmente qualificata come C1), salvo che il regolamento edilizio comunale (o sue norme di attuazione) non disponga diversamente e permetta l'insediamento dell'attività commerciale anche nel locale con categoria C3 a determinate condizioni.

Quindi, nella S.C.I.A. di apertura dell'esercizio di vicinato potrà essere dichiarata solo la superficie di vendita di cui al locale accatastato come C1, salvo l'eccezione di cui sopra. Sul punto è sempre utile un confronto con il SUE - UT.

Inoltre, occorre comprendere se i due locali in argomento appartengono allo stesso subalterno o costituiscono due distinte unità immobiliari.
Nella seconda ipotesi si può valutare anche il caso relativo al cambio d'uso consentito nel limite del 30%, e fino ad un massimo di 30 mq nell'unità immobiliare, qualora previsto dalle norme regionali in materia edilizia.
buon pomeriggio
Marco Della Vecchia

riferimento id:27082

Data: 2015-06-02 16:19:27

Re:scia vicinato


Un operatore ha preso in affitto due locali adiacenti per avviare un attività di commercio al dettaglio non alimentare, un locale è accatastato c1 e l'altro c3. Come deve dichiarare le superfici dei due locali?
Grazie
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Ciao sottoscrivo quanto detto da Marco con un paio di precisazioni ad uso dei

TOSCANI: non esiste più il limite dei 30 mq o del 35 della SUL per evitare il cambio di destinazione. Oggi si fa riferimento alla DESTINAZIONE PREVALENTE (LR 65/2014) e quindi nel caso indicato se il C1 è prevalente come superficie allora il C3 può rimanere tale in quanto accessorio

ALTRI: dovete verificare la vs. legislazione regionale. SE MANCA a mio avviso si applica il criterio della PREVALENZA (http://www.ediltecnico.it/30672/il-cambio-destinazione-uso-urbanisticamente-rilevante/)
Nel lazio manca una disciplina specifica e quindi, in assenza di una DISCIPLINA LOCALE fai riferimento a quella prevalente.

P.S.
RICORDA che qui parliamo di C1 e C3 che non sono destinazioni d'uso edilizie ... devi far riferimento a quelle (spesso sono associate alla classificazione catastale, ma non è sempre così)!

riferimento id:27082

Data: 2015-06-02 16:58:07

Re:scia vicinato

Hai ragione Simone!!!!
Le destinazioni d'uso - o più precisamente USI - sono quelle poi indicate nei regolamenti edilizi comunali e relative norme di attuazione es. U3/1 , U3/6 etc etc... Ho provato a semplificare il ragionamento ma spesso resta necessario essere chiari, come in questo caso.
Ciao
Marco

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