Data: 2015-05-29 12:03:26

Riscossioni coattive sanzioni amministrative

Per le sanzioni amministrative  opposte davanti a G.d Pace e per le quali c'è una sentenza non opposta di rigetto del ricorso e conferma ordinanza- ingiunzione emessa dal Comune  qual'è la prescrizione per  la riscossione tramite ruolo? Cinque anni come  prevede la L.689 o quella ordinaria di 10 anni?. Ed inoltre se in sentenza vengono  liquidate spese  per gli avvocati è possibile prevedere la riscossione mediante ruolo anche di queste somme o deve essere limitata  alla sanzione  maggiorata  di 1/10  a semestre? Grazie.

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Data: 2015-06-01 07:15:53

Re:Riscossioni coattive sanzioni amministrative


Per le sanzioni amministrative  opposte davanti a G.d Pace e per le quali c'è una sentenza non opposta di rigetto del ricorso e conferma ordinanza- ingiunzione emessa dal Comune  qual'è la prescrizione per  la riscossione tramite ruolo? Cinque anni come  prevede la L.689 o quella ordinaria di 10 anni?. Ed inoltre se in sentenza vengono  liquidate spese  per gli avvocati è possibile prevedere la riscossione mediante ruolo anche di queste somme o deve essere limitata  alla sanzione  maggiorata  di 1/10  a semestre? Grazie.
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PREMESSA
L'art. 28 della legge 689/1981 dispone "Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione"
L'art. 2953 del codice civile dispone: "I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni"
Per la giurisprudenza l'applicazione della prescrizione DECENNALE decorre soltanto a seguito dell'emanazione di un provvedimento giurisdizionale e non a seguito del consolidarsi del titolo esecutivo.
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[b]Cass. civ. Sez. V, 06-03-2015, n. 4574 (rv. 634673)
[/b]In tema di riscossione delle imposte e delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, non si applica il termine di prescrizione di dieci anni di cui all'art. 2953 cod. civ. ove la definitività dell'accertamento derivi non da una sentenza passata in giudicato, ma dalla dichiarazione di estinzione del processo tributario per inattività delle parti.

[b]Cass. civ. Sez. V, 19-07-2013, n. 17669
[/b]Il diritto di credito dell'Amministrazione finanziaria in relazione a tributi e sanzioni, quando sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, anche se per esso la legge preveda specificamente un termine più breve, perchè, determinando il giudicato una sorta di novazione giudiziaria generale del rapporto tributario in contestazione, trova applicazione la disciplina dell'actio iudicati dettata dall'art. 2953 c.c.

[b]Trib. Perugia Sez. lavoro, 05-02-2013
[/b]L'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto accertamento e di autotutela della Pubblica Amministrazione, ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquisire efficacia di giudicato. La decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
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La giurisprudenza, pur formatasi sulle sanzioni fiscali, appare chiara ed applicabile anche al caso indicato.
Ciò premesso nel caso indicato la sanzione di rigetto del ricorso non opposta costituisce giudicato che rende applicabile la prescrizione decennale dell'art. 2953.

Il TITOLO GIURIDICO che legittima l'azione di riscossione coattiva da parte della PA è costituito dalla sentenza che ne determina anche l'ammontare. Se fra dette somme rientrano anche le spese di giudizio riconosciute dal giudice anche per esse è a mio avviso ammessa l'esecuzione mediante ruolo (in analogia con le disposizioni contenute nel DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115
artt. 227 bis e seguenti relative alle spese processuali a seguito di sentenza di condanna in sede penale).
In questo caso si suggerisce di effettuare due distinte iscrizioni, una per la somma principale + interessi, l'altra per le sole spese processuali così da tenere distinte le due vicende anche ai fini di eventuale impugnativa in sede esecutiva.

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