Data: 2015-05-29 10:20:24

Commissioni Ufficio Commercio

Il Segretario comunale – alla luce dell'art. 96 del D. Lgs. 267/00 nonché del prossimo insediamento della nuova Amministrazione - chiede che gli siano comunicati i “dati” per le Commissioni di legge (composizione, data di scadenza, riferimenti normativi ecc.)
Per quanto attiene al Servizio Commercio, considerato che le poche Commissioni previste dall'Ufficio sono tutte decadute, riepilogo la situazione e chiedo:
- COMMISSIONE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: art. 19 comma 1 L.R. 06/2010; è possibile evitare di istituirla nuovamente, tenuto conto che il Regolamento comunale in materia (peraltro da rivedere totalmente) nulla dice in merito?
- COMMISIONE PUBBLICI ESERCIZI: art. 78 L.R. 06/2010; considerato che sul territorio comunale non esiste una “programmazione” per l'avvio di nuove attività (fatto salva la compatibilità urbanistica) e che quindi nuovi esercizi comunicano l'apertura tramite SCIA, è possibile non istituirla?
- COMMISSIONE UNIFICATA TAXI-AUTONOLEGGIO: art. 4, comma 4, Legge 21/92; anche in questo caso è possibile prevedere, in caso di acquisizione di pareri “obbbligatori”, forme di consultazione alternative? (es: acquisendo pareri scritti dalle Associazioni di categoria?)
Grazie!  ;)

riferimento id:27062

Data: 2015-06-01 06:24:46

Re:Commissioni Ufficio Commercio

- COMMISSIONE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: art. 19 comma 1 L.R. 06/2010; è possibile evitare di istituirla nuovamente, tenuto conto che il Regolamento comunale in materia (peraltro da rivedere totalmente) nulla dice in merito?
[color=red]Sì, è possibile attivare il meccanismo di decadenza/non conferma in quanto le funzioni consultive possono essere svolte tramite concertazione, senza necessità di attivare uno specifico organismo consultivo.
La mancata previsione nel regolamento comunale facilita questa soluzione. Pertanto sarà sufficiente non riconfermarla nel provvedimento riepilogativo che il segretario sta predisponendo[/color]

- COMMISIONE PUBBLICI ESERCIZI: art. 78 L.R. 06/2010; considerato che sul territorio comunale non esiste una “programmazione” per l'avvio di nuove attività (fatto salva la compatibilità urbanistica) e che quindi nuovi esercizi comunicano l'apertura tramite SCIA, è possibile non istituirla?
[color=red]IDEM COME SOPRA. Anche in questo caso per le "rare ipotesi" di coinvolgimento delle parti sociali potrà essere utilizzato il meccanismo della concertazione/richiesta di parere senza attivare commissioni[/color]

- COMMISSIONE UNIFICATA TAXI-AUTONOLEGGIO: art. 4, comma 4, Legge 21/92; anche in questo caso è possibile prevedere, in caso di acquisizione di pareri “obbbligatori”, forme di consultazione alternative? (es: acquisendo pareri scritti dalle Associazioni di categoria?)
[color=red]Stesse argomentazioni di cui sopra. Premesso che tale commissione, anche se costituita, non potrebbe esprimersi sulla gestione "tecnica" delle procedure (dal bando in poi), rimarrebbe valida solo per il supporto nella determinazione della programmazione e tale supporto potrà essere fornito anche mediante pareri scritti.[/color]

**************************


Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
Art. 19
(Forme di consultazione delle parti sociali)
1. Nei comuni con popolazione residente superiore ai 15.000 abitanti è istituita una commissione consultiva presieduta dallo stesso sindaco o da un suo delegato composta dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, dai rappresentanti delle imprese commerciali su aree pubbliche e dai rappresentanti del comune interessato.
2. Nei comuni con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti può essere istituita la commissione di cui al comma 1. Qualora le commissioni non siano istituite, i comuni sentono obbligatoriamente le associazioni di cui al comma 1 sulle questioni di cui al comma 4.
3. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2 sono nominate dal sindaco. I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento delle citate commissioni sono stabiliti dal sindaco sentiti i soggetti di cui al comma 1.
4. Le commissioni sono sentite in riferimento:
a) alla programmazione dell'attività;
b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.


Art. 78
(Commissioni comunali)
1. I comuni o le unioni di comuni istituiscono una commissione consultiva, presieduta da un rappresentante del comune, composta da rappresentanti delle associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e della CCIAA.
2. La commissione di cui al comma 1è nominata dal comune. I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento della commissione sono stabiliti dal comune, sentiti i soggetti di cui al comma 1.
3. La commissione esprime parere obbligatorio in merito:
a) alla programmazione dell'attività dei pubblici esercizi;
b) alla definizione dei criteri e delle norme generali per il rilascio delle autorizzazioni relative ai pubblici esercizi e alle loro modificazioni;
c) alla determinazione degli orari di esercizio dell'attività;
d) ai programmi di apertura di cui al titolo III, capo I, articolo 109.


*************

LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21
Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
      Art. 4.
                        Competenze regionali
  1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto
di persone mediante autoservizi pubblici non di linea  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e nel
quadro dei principi fissati dalla presente legge.
  2.  Le  regioni,  stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni
nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi  pubblici
non  di  linea,  delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni
amministrative attuative  di  cui  al  comma  1,  al  fine  anche  di
realizzare  una visione integrata del trasporto pubblico non di linea
con gli altri modi di  trasporto,  nel  quadro  della  programmazione
economica e territoriale.
  3.  Nel  rispetto  delle  norme regionali, gli enti locali delegati
all'esercizio  delle  funzioni  amministrative  di  cui  al  comma  1
disciplinano  l'esercizio  degli  autoservizi pubblici non di linea a
mezzo di specifici regolamenti, anche  uniformati  comprensorialmente
per ottenere una maggiore razionalita' ed efficienza.
  4.  Presso  le  regioni  e  i  comuni  sono  costituite commissioni
consultive che operano in riferimento all'esercizio  del  servizio  e
all'applicazione  dei  regolamenti.  In  dette  commissioni  e'
riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni
di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e  alle
associazioni degli utenti.
  5.  Per  le  zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni
possono stabilire norme speciali  atte  ad  assicurare  una  gestione
uniforme  e  coordinata  del  servizio, nel rispetto delle competenze
comunali.
  6. Sono fatte salve  le  competenze  proprie  nella  materia  delle
regioni  a  statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano.

riferimento id:27062

Data: 2015-06-01 14:40:23

Re:Commissioni Ufficio Commercio

Pur non aggiungendo o togiendo nulla a quello che dice Simone, tieni presente, al fine di darne conto in eventuali verbali, che la LR 04/04/2012, n. 6 - disciplina del settore dei trasporti - all'art. 24 dispone (commi 2 e 3):

[i]2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 21/1992 comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a trenta giorni o, in caso di reiterazione, da uno a novanta giorni della licenza per l'esercizio del servizio taxi. La sospensione è disposta dal sindaco del comune che ha rilasciato la licenza, [b]sentita la commissione consultiva comunale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 21/1992[/b].

3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21/1992 comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a trenta giorni o, in caso di reiterazione, da uno a novanta giorni dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente mediante autovettura. La sospensione è disposta dal sindaco del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, [b]sentita la commissione consultiva comunale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 21/1992[/b].[/i]

riferimento id:27062

Data: 2015-06-04 12:27:15

Re:Commissioni Ufficio Commercio

Vi ringrazio per i riscontri.
Andando però a riprendere gli atti, mi sono accorta che la Commissione consultiva costituita nel 2012 con deliberazione di Giunta Comunale ai sensi dell'art. 4, comma 4, della Legge 21/92 (unificata taxi/NCC) prevede: [i]i componenti ... rimangono in carica con durata coincidente a quella del Consiglio comunale e comunque in regime di prorogatio sino alla nomina della successiva, dopo la ricostituzione del Consiglio comunale[/i].
Quindi ... tenuto conto di quanto mi segnala Maccantelli e considerato che:
- a breve si insedierà la nuova Amministrazione
- nel frattempo, è cambiato anche il Dirigente nonché alcuni componenti di Associazioni di categoria coinvolte
come posso fare per "attivare il meccanismo di decadenza/non conferma"?? (per evitare costi e quant'altro ...).
Grazie!  ;)

riferimento id:27062

Data: 2015-06-05 05:01:36

Re:Commissioni Ufficio Commercio


Vi ringrazio per i riscontri.
Andando però a riprendere gli atti, mi sono accorta che la Commissione consultiva costituita nel 2012 con deliberazione di Giunta Comunale ai sensi dell'art. 4, comma 4, della Legge 21/92 (unificata taxi/NCC) prevede: [i]i componenti ... rimangono in carica con durata coincidente a quella del Consiglio comunale e comunque in regime di prorogatio sino alla nomina della successiva, dopo la ricostituzione del Consiglio comunale[/i].
Quindi ... tenuto conto di quanto mi segnala Maccantelli e considerato che:
- a breve si insedierà la nuova Amministrazione
- nel frattempo, è cambiato anche il Dirigente nonché alcuni componenti di Associazioni di categoria coinvolte
come posso fare per "attivare il meccanismo di decadenza/non conferma"?? (per evitare costi e quant'altro ...).
Grazie!  ;)
[/quote]

Io ti suggerisco di passare in GIUNTA con una delibera che prende atto della decadenza e citando l'art. 96 del Dlgs 267/2000 disponga di non procedere al rinnovo.
Valuta se fare atto specifico o inserire questa disposizione in un atto più generale (es. la bozza di delibera sulle liberalizzazioni, l'aggiornamento del regolamento SUAP ecc....).

Devi comunque adottare un atto che ti consiglio senz'altro di fare vista la ormai inutilità e conflitto di interesse di alcune commissioni.
********************************

Art. 96 - Riduzione degli organismi collegiali

1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi i consigli e le giunte, secondo le rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.

riferimento id:27062
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it