Ciao,
una persona ha seguito il corso previsto al tempo per l'iscrizione al REC per esercitare attività di commercio alimentare.
A mio avviso il corso seguito al tempo, anche se allo stesso non ha fatto seguito nessuna iscrizione al Registro, è tutt'oggi valido per esercitare attività del settore alimentare.
Siete d'accordo con me? La normativa di appoggio qual è?
Il 59/2010 per come è scritto (art. 71 comma 6 lett. a) mi lascia qualche dubbio in merito....
Che ne dite?
Grazie
Ciao,
una persona ha seguito il corso previsto al tempo per l'iscrizione al REC per esercitare attività di commercio alimentare.
A mio avviso il corso seguito al tempo, anche se allo stesso non ha fatto seguito nessuna iscrizione al Registro, è tutt'oggi valido per esercitare attività del settore alimentare.
Siete d'accordo con me? La normativa di appoggio qual è?
Il 59/2010 per come è scritto (art. 71 comma 6 lett. a) mi lascia qualche dubbio in merito....
Che ne dite?
Grazie
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[color=red][b]NON E' SUFFICIENTE AVER FREQUENTATO MA OCCORRE AVER SUPERATO L'ESAME FINALE, ANCORCHE' SENZA SUCCESSIVA ISCRIZIONE AL REC[/b][/color]
Il Ministero dello Sviluppo Economico, al punto 2.2.2 della circolare 3603/C del 2006, al punto 2 precisa che "I soggetti, in possesso dell’iscrizione nel Registro esercenti il commercio per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ottenuta prima del 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 223, possono essere ritenuti in possesso del requisito professionale".
Sulla questione, le singole Regioni italiane hanno fornito indicazioni che nel caso della Regione del Veneto si trovano nella parte finale della DGR 2029 del 3 agosto 2010 e che qui riporto: "Da ultimo appare opportuno evidenziare che l'art. 71 del decreto legislativo non elenca la pregressa iscrizione al Registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (R.E.C.) tra i requisiti abilitanti all'attività di commercio alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande. Tale requisito, come noto, era riconosciuto valido in tema di somministrazione di alimenti e bevande dall'articolo 4, comma 6, lettera b) della legge regionale e, in tema di commercio di prodotti alimentari, dalla circolare del Presidente n. 4 del 5 settembre 2005, punto c. 5. Sul punto il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con la succitata risoluzione n. 53422, cui si rinvia, ribadendo quanto già affermato nella circolare n. 3603/C del 28 settembre 2006, emanata in occasione dell'entrata in vigore del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248. In tale circolare, ai punti 2.2.1, 2.2.2., 2.2.3 e 2.2.4. il Ministero, preso atto della soppressione del R.E.C. per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a partire dal 4 luglio 2006, aveva riconosciuto il possesso del requisito professionale ai soggetti iscritti al suddetto Registro prima del 4 luglio 2006 e a coloro che avessero superato l'esame di abilitazione di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), ultimo periodo, della legge n. 287 del 1991. Da ultimo, con risoluzione n. 61559 del 31 maggio 2010, cui ancora una volta si rinvia, il Ministero, al fine di evitare il verificarsi di situazioni di disparità di trattamento, ha ritenuto di dover considerare come requisito valido per la qualificazione professionale per entrambi i settori anche il possesso dell'iscrizione al R.E.C. per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12, comma 2, del D.M. 4 agosto 1988, n. 375".
****************
Risoluzione n.110675 del 10.6.2011
Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Quesito in materia di
requisiti professionali di accesso all’attività di vendita dei prodotti del
settore alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande –
Frequenza con esito positivo del corso REC
Si fa riferimento alla lettera inviata per e-mail con la quale codesto
Comune chiede se la frequenza con esito positivo del corso ai fini
dell’iscrizione al REC per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande -
iscrizione peraltro mai avvenuta - possa considerarsi titolo valido ai fini del
riconoscimento della qualifica professionale richiesta per l’avvio dell’attività di
vendita del settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.
Al riguardo, si fa presente quanto segue.
Per quanto riguarda la mancata iscrizione al Registro Esercenti il
Commercio a seguito della frequenza con esito positivo del relativo corso, va
sottolineato che la scrivente Direzione ha già avuto modo di riconoscere valido
il requisito del superamento dell’esame di idoneità anche nel caso in cui il
soggetto non abbia provveduto alla successiva iscrizione a tale registro.
L’articolo 3 del Decreto Legge n. 223 del 2006 (convertito nella legge n.
248 del 2006), ha poi cancellato l’obbligo di iscrizione al REC per l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande: sono stati quindi aboliti gli esami per
l’accertamento dell’idoneità che si svolgevano presso le Camere di commercio.
Di conseguenza tutte le attività di distribuzione commerciale sono
attualmente svolte senza l’iscrizione a registri abilitanti.
Il Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ha inoltre, unificato i
requisiti professionali per l’avvio di attività di commercio relativo al settore
merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, anche
se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone: pertanto la
frequenza del corso formativo ai fini dell’iscrizione in tale registro costituisce
requisito valido sia ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale
per la vendita di prodotti alimentari che per la somministrazione di alimenti e
bevande.
La finalità della disposizione è, infatti, quella di rendere assimilabili ai
fini del riconoscimento della qualificazione per ambedue le attività in
questione, i titoli, i percorsi formativi e le pratiche professionali anche se
acquisite in uno solo dei citati due settori.
Di conseguenza la frequenza con esito positivo dei corsi professionali
per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti
(compreso quello che abilitava all’iscrizione al REC), istituiti o riconosciuti
dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi
dell’articolo 71, comma 6, lettera a) del decreto legislativo n. 59 del 2010, sono
da considerarsi titoli abilitanti per ambedue le tipologie di attività in
questione.
IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio