Mi serve un chiarimento in merito all'art. 3 comma 4 del decreto 30011 del 27.07.2011 in merito ai circoli privati.
"Ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli di cui sopra e [u]i circoli privati[/u], nonché altre aree aperte al pubblico, autorizzate ai sensi dell’articolo 86 del T.U.L.P.S., purchè ne sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la sorvegliabilità e sia identificata la titolarità, ai fini della determinazione delle responsabilità, ai sensi della normativa vigente".
Il comma 3 dell'art. 110 del TULPS in vigore prevede che "L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico [u]ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 [/u] ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti".
Dalla lettura di queste due norme è corretto dire che un circolo privato [u]nel quale non viene fatta somministrazione al pubblico [/u] (per cui sarebbe autorizzato ai sensi dell'art. 86 del TULPS) può presentare SCIA per installazione giochi?
Grazie
Sì, la tua analisi è corretta.
Omniavis ha predisposto anche un modello per presentare la SCIA che dici tu.
Vedi qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=2220.0
Il numero massimo consentito degli apparecchi sarà quello indicato dal decreto direttoriale del 27/07/11. Il numero di apparecchi non importa che sia precisato nella SCIA né, tantomeno, deve essere comunicata la variazione degli apparecchi.