Data: 2015-05-28 11:30:33

Ballo liscio in festa paesana - CCVLPS

In occasione di una festa di partito verrà allestita all'interno della manifestazione che si svolgerà in luogo all'aperto privo di recinzione, un'area danzante, con un palco per l'orchestra e una pedana da ballo.
Mi confermate che il DM 18/12/12 ha modificato il DM 19/08/96 quindi è stato tolto il limite di
altezza dei palchi sopra il quale lo stessa norma trovava applicazione? fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica, giusto?
Per quanto riguarda il ballo è da considersi come "coinvolgimento di pubblico" oppure "stazionamento del pubblico" e pertanto da convocare la CCVLPS?
In sintesi nel caso sopraddetto non è necessaria la verifica di solidità e sicurezza dei luoghi da parte della commissione?

riferimento id:27045

Data: 2015-05-28 17:39:26

Re:Ballo liscio in festa paesana - CCVLPS

Ok, dici bene.
Riporto l’attuale art. 1, comma 2, lett. a) del DM del 1996:
[i]2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
a) i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica allegata al presente decreto[/i]

Come vedi è sparito il riferimento all'altezza dei palchi. Nella versione precedente, dopo la parola "artisti" c'era la condizione: [i]purché di altezza non superiore a m. 0,8[/i]

Ritengo che il pubblico che balla in una pubblica piazza senza che questa sia recintata rappresenti proprio un'ipotesi che sfugge all'applicazione della norma. Lo stazionamento del pubblico concerne le tribune, le file di sedie, le transenne ecc. Anche considerando il ballerini come stazionanti e spettatori, una semplice pedana non la vedo come una struttura che crea intralcio. Il richiamo al titolo IX serve proprio a ribadire che serve comunque un'idoneità statica delle strutture installate ma niente più.
Quindi, né prevenzione incendi (non si applica in ogni caso alle manifestazioni temporanee) né 80 TULPS

TITOLO IX
Luoghi e spazi all'aperto
[i]
[b]L'installazione all'aperto, anche provvisoria, di strutture destinate ad accogliere il pubblico o gli artisti deve essere rispondente alle disposizioni di cui al presente decreto.[/b]

L'eventuale installazione di tribune deve essere conforme alle vigenti disposizioni sugli impianti sportivi.

Per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in quanto prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, [b]è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installat[/b]i, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.[/i]


P.S. in questo caso la licenza non c'è e quindi basta una semplice comunicazione.

riferimento id:27045

Data: 2015-05-30 09:38:17

Re:Ballo liscio in festa paesana - CCVLPS

Ringrazio per la gestione del forum, è sempre utile ed interessante convidivere dubbi, problemi, difficoltà alla gestione di un corretto ufficio e con il vostro contributo sono più tranquilla, anche se a volte con domande banali e forse ovvie per tanti di voi.
So di essere scrupolosa ma l'esempio appena fatto dello spazio "ballo liscio" anche nel caso vengano posizionati, su di un lato della pedana, tavoli e sedie per lo stazionamento dei ballerini e non, sfugge all'applicazione della norma, vero?
Sono un pò in dubbio nel caso in cui le sedie siano collocate davanti ad un palco per incontri politici e musicali. In questo caso si tratta di "stazionamento"? e quindi uno dei casi per il quale devo convocare la commissione? e la tipologia delle sedie dovranno rispettare la normativa di settore!?!
Grazie di nuovo per la collaborazione

riferimento id:27045

Data: 2015-06-02 09:45:16

Re:Ballo liscio in festa paesana - CCVLPS

Ogni situazione è da vedere nel concreto e, comunque, esisterà sempre una zona grigia di confine fra due fattispecie diverse, questo in ogni materia: quel massaggio è attività estica o è disciplina del benessere?; quell'offerta di abitazione ai turisti è una locazione o un'attività di affittacamere?, ecc.

La discrezionalità amministrativa si deve basare sulla logicità, sulla ragionevolezza, sull'imparzialità. La PA è tenuta ad agire in modo proporzionato e aderente alle finalità perseguite, e quindi ad adottare quella la soluzione idonea e necessaria comportante il minor sacrificio possibile per le posizioni dei privati coinvolti.

Deto questo, vedi il TAR marche 742/2011 che ha ritenuto di non sottoporre tavoli e sedie destinati allo stazionamento del pubblico per assietere a nomali esibizioni, posti in luogo aperto

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