Data: 2015-05-28 09:34:04

cessazione distributore carburanti

Buongiorno, ho necessità di un conforto giuridico.
mi è stata presentata in modalità telematica una pratica SUAP per cessazione di distributore di carburante (C6).
Ho provveduto a inviare la pratica agli enti terzi (ARPAS-VIGILI DEL FUOCO-UFFICIO TECNICO-CCIAA ecc).
ora l'Arpas in base alla normativa ambientale mi carica a sistema un parere favorevole con prescrizioni dove viene riportata la seguente dicitura: "la ditta deve presentare un programma di smantellamento e rimozione degli impianti, finalizzato al ripristino dei luoghi, ed inoltre comunicare l'esito della bonifica del sito in atto/conclusa, ovvero l'assenza di manifesti episodi di inquinamento da carburanti a conoscenza del titolare".
Ho provveduto a inviare la nota ARPAS alla ditta interessata che per tutta risposta ha lamentato il fatto che abbia trasmesso come SUAP la pratica all'ente ARPAS.
Prima domanda: ero tenuta a inviarla agli enti terzi summenzionati? se non avessi provveduto a trasmetterla in quale omissione sarei incorsa?
Seconda domanda: Se la ditta non provvede alle prescrizioni imposte dall'ARPAS che tipo di provvedimento deve fare il SUAP? la nota dell'ARPAS è di per se un provvedimento prescrittivo, pertanto autonomo rispetto alla procedura SUAP?
Ringrazio fin d'ora per le risposte che mi verranno fornite.

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Data: 2015-05-29 08:29:18

Re:cessazione distributore carburanti

Come indicato nel modello C6, gli endoprocedimenti da attivare sono quelli indicati nel modello B corrispondente all'attività che si sta cessando. Quindi, nel caso specifico, nel modello B8, fra cui c'è anche l'ARPAS.
In ogni caso l'utente non ha alcun diritto di lamentarsi per chi tu hai ritenuto di coinvolgere, posto che si tratta di una responsabilità dell'ufficio quella di comunicare e chiedere il parere degli uffici che ritiene più opportuni. Non c'è assolutamente nulla da nascondere!
Ad ogni modo, il SUAP non ha alcun onere specifico rispetto a quanto segnalato dall'ARPAS, se non quello di garantire che l'informazione giunga a tutti gli uffici coinvolti affinché ciascuno verifichi l'eventuale necessità di atti conseguenti di propria competenza. Non si può mica negare la cessazione e costringere la ditta a esercitare l'attività perché non ottempera alle prescrizioni dell'ARPAS!

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Data: 2015-05-29 09:13:02

Re:cessazione distributore carburanti

Appena ho letto il quesito ho immediatamente fatto le stesse considerazioni di Massimo, trovo allucinante che la ditta abbia avuto da sindacare su una legittima attività di informazione e attivazione delle eventuali verifiche di competenza degli uffici/enti terzi in merito all'intervento presentato, nè ritengo che debba porti problemi di sorta per giustificare eventualmente la tua (legittima) condotta. I responsabili del procedimento, relativamente al singolo endoprocedimento, ma questo vale anche in generale per gli operatori Suap  di front office  e back office, hanno totale autonomia nell'attivare ( anche d'ufficio) qualsiasi verifica che ritengano opportuna o nel chiedere chiarimenti e integrazioni, semprechè non si arrivi a ipotesi estreme di situazioni che sfociano in un aggravio del procedimento. Tuttavia non mi è chiaro cosa intendi quando  ti riferisci ad eventuali provvedimenti che dovrebbe adottare il Suap nè quando dici che hai inviato la nota dell'Arpas alla ditta. La ditta può tranquillamente verificare lo stato della pratica direttamente dalla piattaforma in qualsiasi momento, comprese le risposte o richieste di integrazioni trasmesse dagli enti. Penso che la tua organizzazione interna non preveda una gestione del singolo endoprocedimento direttamente in capo al Suap, che in questo caso ha solo l'onere di trasmettere e veicolare le informazioni come referente unico, ma sarà il singolo ente/ufficio, a seconda della specifica competenza per materia, che dovrà procedere in autonomia all'adozione di eventuali  atti qualora ne ravvisi la necessità ( atti interdittivi, prescrittivi, obbligo di conformazione,ecc.) o all'applicazione di eventuali sanzioni amministrative, se previste. Per quanto riguarda  il riferimento alle eventuali procedure fuori Suap relative alla bonifica del sito, l'articolo 4 delle direttive applicative ( G.R. n.39/55 del 23.09.2011) fa espresso riferimento, tra i casi di esclusione, ai procedimenti di bonifica dei siti inquinati disciplinati dal titolo V del D.lgs 152/2006 e allegati 1-4 alla parte IV del decreto ma devi verificare se il tuo caso rientra in queste ipotesi.     

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Data: 2015-05-29 11:35:05

Re:cessazione distributore carburanti

grazie per le risposte fornite!
:)


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