Buongiorno.
Avrei bisogno di questa informazione:
Per l'avvio di attività di personal trainer che titoli abilitativi occorrono??
1 - urbanisticamente, può esercitare l'attività presso i locali della propria abitazione oppure occorre presentare pratica per cambio di destinazione d'uso ed adeguamento dei locali ??
2 - al Suap occorre presentare SCIA?? al riguardo preciso che non si tratta di una palestra pubblica, ma più di uno studio professionale (tipo fisioterapista) dove il servizio viene effettuato un persona alla volta.
Grazie in anticipo
Luca
L'attività di personal trainer è libera.
I locali in cui esercita, se si configurano come palestra, devono avere i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente ed essere ubicanti in aree avente destinazione d'uso compatibile.
Quindi, in sostanza:
1 - pratica urbanistica per cambio di destinazione d'uso ed eventuale adeguamento locali al Regolamento Locale d'Igiene, in base se palestra o studio proffesionale ecc.
2 - niente SCIA per avvio attività.
Ho capito bene??
SCIA solo se c'è la palestra.
Sulla figura del personal trainer: [url=http://aipersonaltrainer.com/leggi-regionali-settore-fitness/]http://aipersonaltrainer.com/leggi-regionali-settore-fitness/[/url]
Quindi, per il personal trainer, nemmeno la comunicazione ai sensi della DELIBERAZIONE N. VII/5724 del 27.7.2001 per l’avvio dell’attività all’ASL competente, passando tramite suap??
La DELIBERAZIONE N. VII/5724 DEL 27.7.2001 ha per oggetto "Indicazioni per la riclassificazione dell’attività odontoiatrica, degli studi
professionali e della chirurgia ambulatoriale".
Non tratta dell'attività del personal trainer, che non è certo figura sanitaria.
In Lombardia l'unico riferimento è la LEGGE REGIONALE N. 61 DEL 1-10-2002 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia", ed in particolare l'art.8.
TITOLO II
TUTELA DEI PRATICANTI - QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI PER LE ATTIVITA' SPORTIVE E FISICO-MOTORIE
Art. 8
Tutela della salute dei praticanti
[i]1. [u]Nelle palestre, nelle sale ginniche e nelle strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell'efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato o di un istruttore specifico di disciplina[/u].
2. Sono considerati istruttori qualificati quelli in possesso di diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di laurea in scienze motorie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127), ovvero in possesso di diploma o di laurea equipollenti conseguiti all'estero. L'istruttore qualificato è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva.
3. Sono considerati istruttori specifici di disciplina quelli in possesso di apposita corrispondente abilitazione, rilasciata dalla federazione nazionale competente, riconosciuta o affiliata al CONI, nonché rilasciata dalle scuole regionali dello sport del CONI e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Gli insegnanti tecnici delle associazioni tecniche sportive specifiche, riconosciuti dalla Regione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, sono equiparati agli istruttori specifici. L'istruttore specifico di disciplina è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva.
4. Le prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano per l'esercizio di:
a) attività rientranti nei programmi scolastici di educazione fisica previsti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b) attività agonistiche promosse da federazioni sportive nazionali, da enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dagli oratori, con assunzione delle responsabilità inerenti alla tutela della salute e della sicurezza degli atleti a carico dei soggetti promotori ed organizzatori.
5. Nelle piscine e specchi d'acqua interni aperti al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi di nuoto, di nuoto pinnato, di nuoto sincronizzato, di tuffi, di pallanuoto, di salvamento e di subacquea devono essere svolti alla costante presenza sia di istruttori in possesso dei brevetti e delle abilitazioni all'insegnamento rilasciati dai competenti uffici della pubblica amministrazione e dalle competenti federazioni nazionali riconosciute o affiliate al CONI, sia di almeno un operatore abilitato a prestare i primi soccorsi nel caso di infortuni o malori.
6. Gli esercenti degli impianti sportivi di cui ai commi 1 e 5 devono stipulare adeguate polizze assicurative a favore degli utenti e degli istruttori che svolgono attività di contatto fisico, a copertura di eventi dannosi comunque riconducibili alle attività svolte all'interno degli stessi impianti.
7. La Giunta regionale in attuazione dei piani e programmi sanitari regionali promuove le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, al fine di escludere l'ausilio di sostanze, metodologie e tecniche che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti. Al riguardo, le società sportive, nonché gli esercenti di impianti sportivi di cui ai commi 1 e 5 svolgono una capillare attività di informazione all'atto dell'iscrizione.
8. Le società, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva per poter accedere ai benefici previsti dalla presente legge devono dimostrare di aver adeguato i propri regolamenti alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.[/i]
Puoi approfondire anche andando a vedere la professione non regolamentata del CHINESIOLOGO (si pone a metà strada fra un personal trainer e un fisioterapista)
Si applica la legge 4/2013 ed un'associazione è stata riconosciuta:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/cittadino-e-consumatori/professioni-non-organizzate/associazioni-che-rilasciano-attestato-di-qualita
C'è anche la norma UNI ad adesione volontaria.
Attività libera dal punto di vista abilitativo.