Data: 2015-05-28 06:36:48

FOTOVOLTAICO - PICCOLI IMPIANTI - modulistica unica nazionale (in allegato)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 19 maggio 2015
[color=red][b]Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e
l'esercizio di piccoli  impianti  fotovoltaici  integrati  sui  tetti
degli edifici. (15A03977) [/b][/color]
(GU n.121 del 27-5-2015)

                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto l'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
come introdotto dall'articolo  30,  comma  1,  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 91,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 116;
  Visto, in particolare, il comma 1 del predetto articolo 7-bis,  con
il quale si dispone che dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per  la
realizzazione,  la  connessione  e  l'esercizio  degli  impianti  di
produzione di energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili  di  cui  ai
paragrafi 11 e 12 delle linee guida di cui al DM  19  settembre  2010
nonche'  per  l'installazione  e  l'esercizio  di  unita'    di
microcogenerazione, come definite dall'articolo 2, comma  1,  lettera
e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, viene  effettuata
utilizzando un modello unico approvato dal  Ministro  dello  sviluppo
economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed il
sistema idrico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati  dai
Comuni, dai gestori di rete e dal Gestore Servizi Energetici S.p.A.;
  Considerato che il medesimo comma 1 stabilisce che, con riferimento
alle comunicazioni destinate al Comune di cui agli articoli 6,  comma
11, e 7, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo n. 28 del  2011,  il
modulo contiene esclusivamente:
  a) i dati anagrafici del proprietario o di  chi  abbia  titolo  per
presentare  la  comunicazione,  l'indirizzo  dell'immobile  e  la
descrizione sommaria dell'intervento;
  b) la dichiarazione del proprietario di essere  in  possesso  della
documentazione  rilasciata  dal  progettista  circa  la  conformita'
dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore.
  Ritenuto  che  con  il  modello  unico  puo'  essere  ottenuta  una
significativa semplificazione in particolar modo per  gli  interventi
di  realizzazione  di  piccoli  impianti  fotovoltaici  integrati  su
edifici operanti in  scambio  sul  posto  e  che  non  comportino  un
incremento dell'impegno di potenza sulla rete;
  Considerato, in particolare, che per tali tipologie di impianti  e'
possibile ridurre i numerosi adempimenti attualmente previsti  a  due
soli passaggi verso un'unica interfaccia: la trasmissione del modello
unico e la comunicazione della fine lavori;
  Considerato inoltre che, per le  suddette  tipologie  di  impianti,
l'adozione del  modello  unico  da  parte  dei  soggetti  destinatari
risulta di piu' immediata applicazione;
  Ritenuto, quindi, di approvare un primo modello unico  riferito  ai
suddetti  impianti,  rimandando    a    successivi    provvedimenti
l'implementazione di modelli  unici  per  le  altre  casistiche  piu'
complesse;
  Vista la delibera nr. 172/2015/i/efr del  16  aprile  2015  con  la
quale l'Autorita' per l'energia  elettrica,  il  gas  ed  il  sistema
idrico, nel seguito Autorita', ha espresso parere positivo formulando
le seguenti tre raccomandazioni:
  a) la  prima  raccomandazione  riguarda  il  vademecum  informativo
previsto dall'articolo 5, comma  6,  per  il  quale  l'Autorita'  non
ritiene necessaria una sua preventiva approvazione;
  b) la seconda raccomandazione il codice IBAN per  i  pagamenti  del
servizio di scambio sul posto, che l'Autorita' ritiene  debba  essere
inserita nella parte II del modulo,  per  poi  essere  trasmesso  dal
richiedente al GSE all'atto della  sottoscrizione  del  contratto  di
scambio sul posto da effettuarsi presso il medesimo GSE;
  c) la terza raccomandazione riguarda l'inserimento, fra i  dati  da
trasmettere alla  fine  lavori,  della  marca  e  del  modello  degli
inverter, dei sistemi di protezione d'interfaccia e  degli  eventuali
sistemi di accumulo presenti;
  Ritenuto di accogliere integralmente le raccomandazioni  sub  a)  e
sub c), e  di  accogliere  parzialmente  la  raccomandazione  sub  b)
spostando nella seconda parte del modello  -  quella  da  trasmettere
alla fine dei lavori - la richiesta del codice IBAN  per  regolare  i
rapporti con il GSE, inserendo un campo  dedicato,  senza  prevedere,
tuttavia, un ulteriore passaggio presso  il  GSE;  cio'  al  fine  di
mantenere un'unica interfaccia per il  cittadino,  elemento  fondante
della semplificazione amministrativa introdotta dal presente decreto.

                              Decreta:

                              Art. 1

                              Finalita'

  1.  Il  presente  decreto  disciplina  la  semplificazione  delle
procedure per  realizzare  piccoli  impianti  fotovoltaici  integrati
sugli edifici, razionalizzando altresi' lo  scambio  di  informazioni
fra Comuni, gestori di rete e GSE.
  2. Al fine di minimizzare gli oneri a carico dei cittadini e  delle
imprese, per la realizzazione, la  connessione  e  l'esercizio  degli
impianti di cui al comma 1, e' approvato  il  modello  unico  di  cui
all'allegato 1, parte integrante del presente decreto.  L'allegato  1
e' costituito da  una  parte  I  recante  i  dati  da  fornire  prima
dell'inizio dei lavori e da una parte II con i dati da  fornire  alla
fine dei lavori.
                              Art. 2

                        Campo di applicazione

  1. Decorsi 180 giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,
il modello unico e' utilizzato per la realizzazione, la connessione e
l'esercizio degli impianti  fotovoltaici  aventi  tutte  le  seguenti
caratteristiche:
  a) realizzati  presso  clienti  finali  gia'  dotati  di  punti  di
prelievo attivi in bassa tensione;
  b) aventi potenza  non  superiore  a  quella  gia'  disponibile  in
prelievo;
  c) aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
  d) per i quali sia contestualmente richiesto  l'accesso  al  regime
dello scambio sul posto;
  e) realizzati sui tetti degli  edifici  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011;
  f) assenza di ulteriori impianti di produzione sullo  stesso  punto
di prelievo.
                              Art. 3

Modalita' di trasmissione e lavorazione delle richieste  inviate  con
                      modello unico elettrico

  1. Le parti I e II del modello unico sono  trasmesse  dal  soggetto
richiedente al gestore di rete competente solo per via informatica.
  2. Nell'ambito della  redazione  del  modello  unico,  il  soggetto
richiedente, prima di iniziare i lavori,  fornisce  i  dati  indicati
nell'allegato 1, parte I, e, alla fine dei  lavori,  quelli  indicati
nella parte II del medesimo allegato.
  3. In fase di presentazione della parte I e per le finalita' di cui
al comma 5, il soggetto richiedente,  prende  visione  e  accetta  le
modalita' e le condizioni contrattuali definite dal gestore  di  rete
per la connessione e i relativi costi nel caso di lavori semplici.
  4. Il gestore di rete, entro 20 giorni lavorativi  dalla  ricezione
della parte I del modello unico, verifica che:
  i. la domanda sia compatibile con le condizioni di cui all'articolo
2, comma 1, lettere da a) a d),  dandone  comunicazione  al  soggetto
richiedente;
  ii.  per  l'impianto  siano  previsti  lavori  semplici  per  la
connessione limitati all'installazione del gruppo di misura.
  5. In caso di esito positivo delle verifiche  di  cui  al  comma  4
punti i) e ii), la presentazione della  parte  I  del  modello  unico
comporta  l'avvio  automatico  dell'iter  di  connessione  e  non  e'
prevista l'emissione del preventivo per la connessione. In tal  caso,
il gestore informa il soggetto richiedente e provvede a:
  a) inviare copia del modello unico al Comune, tramite PEC;
  b) caricare i dati dell'impianto sul portale Gaudi' di Terna;
  c) inviare copia del modello al GSE;
  d) addebitare al soggetto richiedente gli oneri per la connessione,
come stabilito all'articolo 4, comma 4;
  e) inviare copia delle  ricevute  delle  suddette  trasmissioni  al
soggetto richiedente;
  f) inviare i dati dell'impianto alla Regione, tramite PEC,  qualora
da questa richiesto ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
  6. Fermo restando la verifica positiva delle condizioni di  cui  al
comma 4, punto i), nel caso sia accertata  la  necessita'  di  lavori
complessi per la connessione ovvero la necessita' di lavori  semplici
non limitati all'installazione del gruppo di misura,  il  gestore  di
rete ne da' informazione al soggetto  richiedente,  specificandone  i
motivi e allegando il preventivo per la connessione.
  7. Nei casi di cui al comma 6, ai fini della connessione alla rete,
trovano applicazione tutte le tempistiche  e  le  modalita'  definite
dall'Autorita' in materia di connessioni. In seguito all'accettazione
del preventivo, il gestore di rete provvede comunque  alle  attivita'
di cui al comma 5, lettere a), b), e d).
  8. Terminati i lavori di realizzazione dell'impianto,  il  soggetto
richiedente trasmette al gestore di rete, la  parte  II  del  modello
unico.
  9.  In  fase  di  presentazione  della  parte  II,  il  soggetto
richiedente, prende visione e accetta:
  a) il regolamento di esercizio;
  b) il contratto per l'erogazione del servizio di scambio sul posto,
fornito dal GSE e messo a disposizione dal gestore di rete.
  10. A seguito del ricevimento della parte II, il  gestore  di  rete
provvede a:
  a) inviarne copia al Comune, tramite PEC;
  b) inviarne copia al GSE per la richiesta del servizio  di  scambio
sul posto;
  c) caricare sul portale Gaudi'  l'avvenuta  entrata  in  esercizio,
validando i dati definitivi dell'impianto;
  d) addebitare l'eventuale saldo del corrispettivo di connessione di
cui all'articolo 4, comma 4, lettera c);
  e) inviare copia delle  ricevute  delle  suddette  trasmissioni  al
soggetto richiedente.
  11. Il soggetto richiedente resta in ogni caso obbligato a  mettere
a disposizione le  informazioni  e  la  documentazione  eventualmente
richieste dai soggetti deputati al controllo sulla veridicita'  delle
dichiarazioni rese con il modello unico.
                              Art. 4

                  Compiti dei soggetti interessati

  1. In attuazione dell'articolo 3, i  gestori  di  rete,  entro  180
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, aggiornano i loro
portali informatici, anche per consentire l'interoperabilita' con gli
altri soggetti interessati.
  2. Fatto salvo il comma 1, il GSE, Terna, le  Regioni  e  i  Comuni
possono stipulare  accordi  con  i  gestori  di  rete  per  stabilire
protocolli semplificati e agevolare lo scambio dei dati presenti  nel
modello unico. A tal fine, le Regioni che hanno attivato siti web  di
interfaccia per la presentazione  delle  domande  di  autorizzazione,
possono richiedere  al  gestore  di  rete  di  ricevere  copia  delle
comunicazioni inviate  al  Comune  per  l'inserimento  dei  dati  nei
database regionali.
  3. L'installazione degli impianti fotovoltaici di cui  al  presente
decreto, effettuata con le modalita' di cui all'articolo11, comma  3,
deldecreto legislativo n. 115 del 2008, su edifici non ricadenti  fra
quelli di cui all'articolo136, comma 1, lettere  b)  e  c),deldecreto
legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  non  e'  subordinata
all'acquisizione  di  atti  amministrativi  di  assenso,  comunque
denominati, ivi inclusa l'autorizzazione paesaggistica.  Resta  ferma
la facolta' dei Comuni di procedere al  controllo  sulla  veridicita'
delle dichiarazione rese dal proponente con le modalita'  di  cui  al
D.P.R. n. 445 del 2000.
  4. L'Autorita' vigila sull'attuazione del presente decreto da parte
dei gestori di rete e  aggiorna  i  provvedimenti  di  competenza  in
materia di accesso al sistema elettrico entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto,  prevedendo,  in  particolare
che:
  a) i soggetti richiedenti per gli impianti di cui  all'articolo  3,
comma 5, per cui siano previsti lavori semplici per  la  connessione,
siano  tenuti  al  pagamento  di  un  corrispettivo  unico  standard
inclusivo dei costi per la connessione;
  b) il corrispettivo di cui  alla  lettera  a)  sia  reso  noto  dal
gestore  di  rete  al  soggetto  richiedente  nella  fase  di  cui
all'articolo 3, comma 3;
  c) il corrispettivo di cui  alla  lettera  a)  sia  addebitato  dal
gestore di rete al soggetto richiedente all'atto della  comunicazione
di cui all'articolo 3, comma  5;  nel  caso  di  importi  complessivi
superiori a 100 euro, tale corrispettivo puo' essere  addebitato,  su
richiesta del richiedente, in due rate, di  cui,  la  prima  all'atto
della comunicazione di cui all'articolo 3,  comma  5,  e  la  seconda
all'atto della comunicazione di fine lavori;
  d) l'importo del corrispettivo di cui alla lettera a) e le rate  di
cui e' composto siano determinati e aggiornati dall'Autorita' in modo
da riflettere il costo  medio  nazionale  delle  relative  attivita',
riferite agli impianti ricadenti nella categoria di cui  all'articolo
3, comma 5.
  5. Fino all'emanazione del provvedimento di  cui  al  comma  4,  si
applica il corrispettivo di cui all'articolo 12, punto 12.1, allegato
A alla deliberazione  ARG/elt  99/08  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, come  vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.
  6. Il gestore di  rete  fornisce  al  soggetto  richiedente,  anche
tramite il  proprio  sito  internet,  un  vademecum  informativo  che
elenchi gli adempimenti cui e' tenuto il richiedente durante la  fase
di esercizio dell'impianto e che indichi i  soggetti,  e  i  relativi
riferimenti, cui dovra' rivolgersi per le varie evenienze che avranno
luogo nel corso della vita dell'impianto.
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla  data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 19 maggio 2015

                          Il Ministro dello sviluppo economico: Guidi
                                                            Allegato

              Parte di provvedimento in formato grafico (vedi allegato)

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