[color=red][b]Cass. Sez. III n. 19161 del 8 maggio 2015 (Ud 12 nov 2014)[/b][/color]
Pres. Fiale Est. Gentili Ric. Cardigliano
Rumore.Responsabilità conseguente all'abbaiare di cani randagi
Seppure si volesse ritenere che, al di là dell'effettivo raggiungimento della prova, potrebbe essere ragionevolmente opinato che la presenza di un numero considerevole di cani randagi possa far sì che gli stessi, privi di controllo, determinino con il loro abbaiare, la lesione del bene tutelato dalla disposizione che si ritiene violata, dovrebbe essere dimostrata l'esistenza in capo all'imputato del dovere giuridico di impedire l'evento, posto che l'art. 659 cod. pen. non sanzione la condotta di chiunque non impedendo gli strepiti degli animali, disturbi le occupazioni o il riposo delle persone, ma solamente la condotta di chi, avendo il dovere giuridico di farlo, non impedisca quanto sopra. [b]Tale dovere può discendere solo da un rapporto di diretta e tendenzialmente stabile relazione con le bestie in questione, corrispondente, se non ad un rapporto proprietario, quantomeno ad una relazione possessoria o di detenzione, ma non certamente ad un vincolo di tipo assolutamente precario quale può essere quello connesso alla sola somministrazione del cibo a scopo lato sensu assistenziale[/b].
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