[b]GIUSTIZIA - 30 pagine max per ricorsi e 10 per memorie - CdS 25/5/2015[/b]
Consiglio di Stato - Il Presidente
[color=red][b]25 maggio 2015 - Decreto n. 40[/b][/color]
VISTO l'articolo 120 dell'allegato I al decreto legislativo 2
luglio 20 l O, ll. 104, come modificato dall'articolo 40 del decreto
legge 24 giugno 2014, ll. 90, convertito in legge Il agosto 2014,
n. 114, nella parte in cui dispone che [b]le dimensioni del ricorso e
degli altri atti difensivi sono contenute nei termini stabiliti con
decreto del Presidente del Consiglio di Stato, in coerenza con il
principio di sinteticità[/b] di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo
allegato I al decreto legislativo n. 104 del 2010;
RAVVISATA la necessità di emanare tale decreto;
SENTITI il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale
dello Stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli
avvocati amministrati visti;
DECRETA
l. Il presente decreto disciplina la dimensione dei ricorsi e
degli altri atti difensivi nei giudizi di cui all 'articolo 120
dell'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come
modificato dall'articolo 40 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito in legge Il agosto 2014, n. 114.
2. [b]Salvo quanto previsto ai numeri 8 e 9[/b], le dimensioni
dell'atto introduttivo del giudizio, del ricorso incidentale, dei motivi
aggiunti, degli atti di impugnazione principale ed incidentale della
pronuncia di primo grado, della revocazione e dell'opposizione di
terzo proposti avverso la sentenza di secondo grado, dell' atto di
costituzione, delle memorie e di ogni altro atto difensivo non
espressamente disciplinato dai numeri seguenti, sono contenute, per
ciascuno di tali atti, nel numero massimo di [color=red][b]30 pagine[/b][/color], redatte in
conformità alle specifiche indicate al numero 12.
3. La domanda di misure cautelari autonomamente proposta
successivamente al ricorso e quella di cui all'articolo 111 del codice
del processo amministrativo sono contenute, per ciascuno di tali
atti, nel numero massimo di [color=red]10 pagine[/color].
4. Le memorie di replica sono contenute, ciascuna, nel numero
massimo di lO pagine.
5. L'atto di intervento e le memorie della parte non necessaria
del giudizio sono contenute, per ciascun atto, nel numero massimo
di 10 pagine.
6. La dimensione dell 'atto di motivi aggiunti è autonomamente
computabile soltanto qualora venga proposto in relazione ad atti o
fatti la cui conoscenza sia intervenuta successivamente a quella
degli atti impugnati con il ricorso cui accede.
7. [b]Dai limiti di cui ai numeri 2, 3, 4, e 5 sono escluse le
intestazioni e le altre indicazioni formali dell 'atto[/b], comprendenti, in
particolare:
- l'epigrafe dell' atto;
- l'indicazione delle parti e dei difensori e relative formalità;
- l 'individuazione dell'atto impugnato;
- il riassunto preliminare, di lunghezza non eccedente le due
pagine, che sintetizza i motivi dell 'atto processuale;
- le ragioni, indicate in non oltre due pagine, per le quali l'atto
processuale rientri nelle ipotesi di cui ai numeri 8 o 9 e la relativa
istanza ai fini di quanto previsto dal numero Il;
- le conclusioni dell' atto;
- le dichiarazioni concernenti il contributo unificato e le altre
dichiarazioni richieste dalla legge;
- la data e luogo e le sottoscrizioni delle parti e dei difensori;
- l'indice degli allegati;
- le procure a rappresentare le parti in giudizio;
- le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni.
8. Con il decreto di cui al numero Il sono autorizzati limiti
dimensionali non superiori, nel massimo a [b]50 pagine per gli atti
indicati al numero 2 ed a 15 pagine per gli atti indicati ai numeri 3,
4 e 5, qualora la controversia presenti questioni tecniche, giuridiche
o di fatto particolarmente complesse [/b]ovvero attenga ad interessi
sostanziali perseguiti di particolare rilievo anche economico; a tal
fine vengono valutati, esemplificativamente, il valore della causa,
comunque non inferiore a 50.000.000 euro, detenni nato secondo i
criteri relativi al contributo unificato; il numero e l'ampiezza degli
atti e provvedimenti effettivamente impugnati, la dimensione della
sentenza impugnata, l'esigenza di riproposizione di motivi
dichiarati assorbiti ovvero di domande od eccezioni non esaminate,
la necessità di dedurre distintamente motivi rescindenti e motivi
rescissori, l'avvenuto riconoscimento della presenza dei presupposti
di cui ai numeri 8 o 9 nel precedente grado del giudizio, la rilevanza
della controversia in relazione allo stato economico dell'impresa;
l'attinenza della causa a taluna delle opere di cui ali 'aIiicolo 125 del
codice del processo amministrativo.
9. Con il decreto di cui al numero Il può essere consentito un
numero di pagine superiore a quelli indicati al numero 8, qualora i
presupposti di cui al medesimo numero 8 siano di straordinario
rilievo, tale da non permettere una adeguata tutela nel rispetto dei
limiti dimensionali da esso previsti.
10. Nei casi di cui ai numeri 8 e 9, è sempre redatto il riassunto
preliminare dei motivi proposti.
11. La valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di
CUI ai numeri 8 e 9 è effettuata dal Presidente della Sezione
competente o dal magistrato da lui delegato. A tal fine il ricorrente
formula in calce al ricorso istanza motivata, sulla quale il Presidente
o il magistrato delegato si pronuncia con decreto entro i tre giorni
successivi. In caso di mancanza o di tardività della pronuncia
l'istanza SI intende accolta. Il decreto favorevole ovvero
l'attestazione di segreteria o l' autodichiarazione del difensore circa
l'avvenuto decorso del termine in assenza dell'adozione del decreto
sono notificati alle contropalii unitamente al ricorso. I successivi
atti difensivi di tutte le parti seguono il medesimo regime
dimensionale
12.[b] Ai fini delle disposizioni precedenti, gli atti debbono essere
redatti su foglio A4[/b], mediante caratteri di tipo corrente (ad es.
Times New Roman, Courier, Arial o simili) e di dimensioni di
almeno 12 pt nel testo e lO pt nelle note a piè di pagina, con
un'interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di almeno cm.
2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina).
13. In caso di utilizzo di caratteri, spaziature e fonnati diversi
da quelli indicati al numero 12, ne deve essere possibile la
conversione in confonnità alle specifiche tecniche sopra indicate.
14. Il presente decreto si applica alle controversie il cui
ternine di proposizione del ricorso di pnmo grado o di
impugnazione inizi a decorrere trascorsi trenta giornI dalla
pubblicazione del decreto medesimo sulla Gazzetta Ufficiale.
15. Nella prima attuazione del presente decreto, relativamente
aI giudizi il cui ricorso di plimo grado sia stato proposto
antecedentemente alla data di entrata in vigore di cui al numero 14,
in sede di impugnazione il Presidente o il magistrato delegato si
pronuncia ai sensi del numero Il valutando anche le dimensioni del
ricorso e degli atti difensivi del giudizio di primo grado.
16. [b]Le disposizioni del presente decreto sono applicate in via
sperimentale, ai sensi dell'articolo 40, comma 2-bis, del decreto
legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge Il agosto 2014,
n. 114. È fatta riserva di loro modifica o integrazione ad esito del
monitoraggio del Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa previsto dalla medesima norma.[/b]
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Notiziasingola/index.html?p=NSIGA_3921340
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