Ad un hobbista (vero non fasullo :) ) che lavora il cuoio e che partecipa sporadicamente a mercatini (ad esempio in caso di feste medievali o di manifestazioni di tiro con l'arco) la guardia di finanza ha eccepito che l'autocertificazione che lui si porta dietro, per essere regolare e valida deve essere in bollo e vidimata e rgeistrata dal comune.
Vi risulta? :o ::) :-\
A parte il fatto che, personalmente, riterrei che nessun "titolo abilitativo" sia necessario dal momento che nella LR vi è ben specificato a cosa si applica ed a cosa non si applica la suddetta legge e che, molto probabilmente detto finanziere è rimasto fermo ai tempi dell'art. 121 Tullps........... nell'autocertificazione studiata per gli hobbisti (perchè comunque un pezzo di carta in mano ci si deve pur sempre avere..... :'( ) c'è testualmente riportato ".....che i prodotti esposti ed in vendita sono creazioni di piccolo artigianato non professionale ...... che la suddetta attività è svolta in modo non imprenditoriale e sporadico ......".
Non è più che sufficiente?? ???
Ad un hobbista (vero non fasullo :) ) che lavora il cuoio e che partecipa sporadicamente a mercatini (ad esempio in caso di feste medievali o di manifestazioni di tiro con l'arco) la guardia di finanza ha eccepito che l'autocertificazione che lui si porta dietro, per essere regolare e valida deve essere in bollo e vidimata e rgeistrata dal comune.
Vi risulta? :o ::) :-\
A parte il fatto che, personalmente, riterrei che nessun "titolo abilitativo" sia necessario dal momento che nella LR vi è ben specificato a cosa si applica ed a cosa non si applica la suddetta legge e che, molto probabilmente detto finanziere è rimasto fermo ai tempi dell'art. 121 Tullps........... nell'autocertificazione studiata per gli hobbisti (perchè comunque un pezzo di carta in mano ci si deve pur sempre avere..... :'( ) c'è testualmente riportato ".....che i prodotti esposti ed in vendita sono creazioni di piccolo artigianato non professionale ...... che la suddetta attività è svolta in modo non imprenditoriale e sporadico ......".
Non è più che sufficiente?? ???
[/quote]
Autocertificazione vidimata e registrata??????
NON ESISTE.
Questo adempimento addirittura NON E' DOVUTO ... figuriamoci se occorre il bollo che per la stessa AGENZIA DELLE ENTRATE non è dovuto sulle dia/scia/comunicazioni
[color=red]Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate
RISOLUZIONE n. 96/E del 27 giugno 2001
Oggetto: Imposta di bollo - denuncia di inizio attività.
La Direzione Regionale ....( omissis).... ha trasmesso allo scrivente un quesito della Direzione Regionale del Commercio e del Turismo della Regione ....(omissis)... il trattamento tributario agli effetti dell'imposta di bollo della denuncia di inizio attività.
L'ufficio richiedente ritiene applicabile l'imposta di bollo alla denuncia di inizio attività in quanto considera la stessa un atto del privato sostitutivo di un consenso della Pubblica Amministrazione e, benché non integri un provvedimento amministrativo, lo sostituisce a tutti gli effetti.
Questa Direzione Centrale non condivide quanto espresso dalla Direzione Regionale del Commercio e del Turismo di ...; si ritiene infatti, che le denunce in questione assumono autonoma rilevanza e non sono da assimilare alle istanze volte ad ottenere l'emanazione di un provvedimento che peraltro non è previsto. Con l'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 - recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - vige ormai la regola, con l'esclusione di poche eccezioni, che l'esercizio di un'attività privata non sia subordinato ad autorizzazione, licenza, nulla osta o altro atto di consenso comunque denominato.
L'amministrazione competente può soltanto, effettuati gli opportuni accertamenti entro il termine prefissato, comunicare il divieto a proseguire l'attività.
Non essendo prevista l'emanazione di un provvedimento autorizzativo all'esercizio, non è possibile far rientrare tra le istanze volte ad ottenere un provvedimento le denuncie di inizio attività in argomento che sono infatti da considerare come semplici comunicazioni e pertanto non soggette ad imposta di bollo, salvo beninteso, l'ipotesi del caso d'uso (quando gli atti sono presentati all'Ufficio delle Entrate per la registrazione).[/color]
SE RITIENI OPPORTUNO MANDA UNA COMUNICAZIONE DI PRECISAZIONI ALL'INTERESSATO DA ESIBIRE IN CASO DI VIGILANZA.