Data: 2015-05-26 05:10:39

Zone a traffico limitato, intervento dell'Antistrust per l'accesso ai corrieri


Zone a traffico limitato, intervento dell'Antistrust per l'accesso ai corrieri espressi

Non ci possono essere discriminazioni nel mercato dei servizi postali. Segnalato lo svantaggio concorrenziale anche rispetto a Poste Italiane.

[b]L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sottolinea che, nel mercato dei servizi postali, anche ai “corrieri espressi” dev’essere consentito l’accesso alle Zone a traffico limitato delle città italiane, senza discriminazioni rispetto agli operatori comunali e a Poste Italiane.[/b]

Questo, a tutela e garanzia della libera concorrenza. Nell’esercizio del suo potere di segnalazione, l’Antitrust ha inviato una lettera in questo senso all’Associazione dei Comuni italiani e in particolare a quelli di Vicenza, Verona e Aosta, auspicando che “la regolazione delle Z.T.L. si basi su principi di non discriminazione e di parità di trattamento”, nonché sul “principio di proporzionalità tra i requisiti imposti e il perseguimento della tutela degli interessi pubblici sottostanti alla istituzione delle Z.T.L.”.

[b]L’Autorità presieduta da Giovanni Pitruzzella ha rilevato che diversi comuni, per lo svolgimento delle attività di distribuzione merci nelle Z.T.L., si avvalgono di piattaforme logistiche locali, in alcuni casi controllate dal Comune stesso, differenziando l’accesso alle Z.T.L. a seconda che si tratti di veicoli della piattaforma logistica comunale, cui viene garantito l’accesso più ampio, di Poste Italiane o degli altri operatori, tra cui i “corrieri espressi”, che dispongono di “fasce” giornaliere limitate.[/b]

Questi sistemi cosiddetti chiusi, per la distribuzione nelle Z.T.L., sono suscettibili di ostacolare soprattutto l’attività dei corrieri espressi, che subiscono un significativo svantaggio concorrenziale sia rispetto alla società che gestisce la piattaforma locale, sia rispetto a Poste Italiane che – come accade nei comuni di Vicenza e Aosta – gode di un più ampio accesso alle Z.T.L..

Pur considerando la necessità di tutelare l’ambiente e la salute, nonché un’efficiente gestione del traffico, l’Antitrust ritiene che questi obiettivi possano essere perseguiti rispettando anche “lo sviluppo concorrenziale dei mercati postali e il principio di libera concorrenza”.

Nella sua segnalazione, l’Agcm cita in proposito gli esempi di Parma e Torino, dove “non sono state costituite piattaforme logistiche comunali e l’accesso è consentito a tutti gli operatori in determinate fasce orarie”.

[color=red][b]Nel caso in cui il Comune decida di istituire una piattaforma logistica comunale, l’Autorità raccomanda comunque di aprire “un ampio confronto concorrenziale fra gli operatori interessati, affidando la gestione del servizio tramite gara pubblica”.[/b][/color]

http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2015/maggio/1432556123226.html

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AS1193 – REGOLAMENTAZIONE DELL'ACCESSO E DEL TRANSITO NELLE ZTL NEI
SERVIZI DI CORRIERE ESPRESSO
Roma, 16 aprile 2015
ANCI
Comune di Vicenza
Comune di Verona
Comune di Aosta
Nell’esercizio del potere di segnalazione di cui all’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato intende formulare alcune osservazioni in merito alla
regolamentazione dell’accesso e del transito nelle Zone a Traffico Limitato (di seguito Z.T.L.) nel mercato
dei servizi postali, in particolare, dei servizi di corriere espresso.
Al riguardo, si rileva che diversi comuni, per lo svolgimento, nelle Z.T.L., dell’attività di distribuzione di
merci, pacchi e altri oggetti postali, si avvalgono di società che gestiscono la piattaforma logistica locale e,
in alcuni casi, sono controllate dallo stesso ente comune. In particolare, nel caso dei comuni di Verona e
Aosta, le società che gestiscono la piattaforma logistica sono state selezionate tramite gara pubblica, mentre
il comune di Vicenza non ha svolto nessuna gara ma ha costituito direttamente una società di cui possiede il
controllo e alla quale ha affidato il servizio in oggetto.
In questi comuni, la disciplina delle Z.T.L. differenzia l’accesso a seconda che si tratti di veicoli della
piattaforma logistica comunale, di Poste Italiane S.p.A. e degli altri operatori postali, ivi inclusi i corrieri
espressi. Nello specifico, il comune di Vicenza concede l’accesso 24 ore su 24 ai veicoli della piattaforma
logistica comunale e a Poste Italiane S.p.A., mentre ai corrieri espressi è vietato l’accesso. Il comune di
Verona autorizza l’accesso 24 ore su 24 ai veicoli della piattaforma logistica, mentre sia a Poste Italiane
S.p.A. che ai corrieri espressi l’accesso è limitato ad una stessa fascia oraria al mattino. Il comune di Aosta,
invece, concede l’accesso ai veicoli della piattaforma logistica comunale sia la mattina che il pomeriggio, a
Poste Italiane S.p.A. accorda un accesso di 24 ore su 24, mentre ai corrieri espressi viene circoscritto
l’accesso a una fascia oraria limitata durante la mattina. In altri termini, in tutti e tre i comuni sopra
menzionati – Vicenza, Verona e Aosta – i corrieri espressi sono discriminati, nell’accesso alle ZTL, rispetto
alle piattaforme locali e, in due di questi comuni - Vicenza e Aosta – anche rispetto a Poste Italiane.
Per effetto di queste limitazioni all’accesso delle Z.T.L., inoltre, gli operatori postali, ivi inclusi i corrieri
espressi, sono significativamente vincolati nell’attività di distribuzione per la propria clientela e sono indotti
a rivolgersi alla piattaforma logistica locale per potere effettuare la distribuzione in fasce orarie più ampie
rispetto a quello loro riservate in virtù della regolazione in oggetto.
L’Autorità rileva che questo tipo di regolazione, volta a implementare i sistemi c.d. chiusi per la
distribuzione nelle Z.T.L., ostacola l’attività degli operatori postali e, in particolare, dei corrieri espressi
impedendo la consegna ad ora certa o urgente (il c.d. just in time) e obbligandoli ad introdurre un’ulteriore
fase nella filiera produttiva dell’operatore, con conseguente aumento dei costi gestionali. Inoltre, questo tipo
di regolazione determina effetti discriminatori, creando un significativo svantaggio concorrenziale per gli
operatori postali rispetto alla posizione sia della società che gestisce la piattaforma locale sia, come accade
nei comuni di Vicenza e Aosta, rispetto a Poste Italiane S.p.A..
2
Pur consapevole dell’esigenza degli enti locali di perseguire la tutela di interessi pubblici quali la tutela
dell’ambiente e della salute nonché un’efficiente gestione del traffico, l’Autorità ritiene che tali obbiettivi
possano essere perseguiti attraverso una regolazione che tenga anche in considerazione lo sviluppo
concorrenziale dei mercati postali e il principio di libera concorrenza. In questa prospettiva, si ritiene che la
regolazione delle Z.T.L. dovrebbe tendere verso le best practice che si stanno via via diffondendo e che
tendono a promuovere i sistemi di distribuzione c.d. aperti, nei quali l’accesso alle Z.T.L. è subordinato a
vincoli imposti a tutti gli operatori senza discriminazioni. Ad esempio, nei comuni di Parma e Torino, non
sono state istituite piattaforme logistiche comunali e l’accesso è consentito, a tutti gli operatori, in
determinate fasce orarie, condizionatamente al rispetto di requisiti ecocompatibili, che vanno da un numero
massimo di veicoli all’ottimizzazione dei carichi di viaggio.
Laddove il comune, a seguito di approfondito esame delle caratteristiche del mercato e attenta ponderazione
dei diversi interessi pubblici, decida di istituire una piattaforma logistica comunale, l’Autorità ritiene che sia
necessario garantire, diversamente da quanto accaduto nel comune di Vicenza, un ampio confronto
concorrenziale tra gli operatori interessati, affidando la gestione del servizio tramite gara pubblica. Inoltre,
anche in questa ipotesi, eventuali limitazioni allo svolgimento dell’attività degli operatori postali, ivi inclusi
i corrieri espressi, nelle Z.T.L., dovrà essere strettamente proporzionale rispetto alle finalità pubbliche
perseguite, senza effettuare discriminazioni tra gli operatori postali - ovvero tra Poste Italiane e i suoi
concorrenti – e senza compromettere lo sviluppo concorrenziale dei mercati postali oggetto oramai di piena
liberalizzazione.
L’Autorità, in conclusione, auspica che la regolazione delle Z.T.L., anche sulla base di esperienze concrete
che hanno dato negli anni esiti positivi, si basi su principi di non discriminazione e di parità di trattamento
tra tutti gli operatori1
- ivi inclusi i corrieri espressi, le piattaforme logistiche e Poste Italiane S.p.A. –
nonché sul principio di proporzionalità tra i requisiti imposti e il perseguimento della tutela degli interessi
pubblici sottostanti alla istituzione delle zone Z.T.L..
L'Autorità ringrazia per l'attenzione dimostrata nei confronti della propria attività istituzionale.
Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
trascorsi trenta giorni dal suo ricevimento.
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

1
Al riguardo, si rinvia alla segnalazione dell’Autorità AS499 – Regolamentazione dell’accesso e del transito nelle zone a traffico
limitato nel mercato dei servizi postali, pubblicato sul bollettino n. 6/2009.

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