Una Società che fa commercio elettronico, con sede legale in altro Comune (e in altra Regione), invia la comunicazione di inizio attività esclusivamente al nostro SUAP, giustificando la cosa col fatto che il magazzino presso il quale depositano le merci in vendita si trova nel nostro Comune. A mio parere, avrebbero dovuto comunicare l'avvio dell'attività di forma speciale di vendita solo nel Comune ove ha sede legale la Ditta ed eventualmente se neccessario, presso di noi, attivare solo gli adempimenti relativi alla conformità dei locali in materia igienico sanitaria, antincendio, ecc.. Sbaglio?
A mio parere, la società può presentare la scia per avviare l’attività di commercio elettronico anche nel tuo comune.
Ciò non tanto perché nel tuo comune vi è il deposito delle merci, ma perché l’art. 68 del D.lgs 26/03/2010 n. 59 (il decreto di attuazione della Direttiva Bolkestein 2006/123/CE), consente che la SCIA per vendita per corrispondenza, televisione ed altri sistemi di comunicazione (nella quale può essere compresa anche la SCIA per esercitare il commercio elettronico), possa essere presentata nel comune nel quale il soggetto “intende avviare l’attività”, intendendosi per tale non solo il comune di residenza (in caso di impresa individuale) o il comune ove è ubicata la sede legale (in caso di società), ma anche qualsiasi altro Comune italiano.
Ciò perchè l’art. 68 cit. ha modificato l’art. 18 del D.lgs 114/98 e perché tale disposizione comunque prevale sulla disposizione dell’art.66 del Codice del Commercio, per il motivo che recepisce una disposizione di principio contenuta nella Direttiva Bolkestein e riprodotta dall’art. 11 del D.lgs 59 cit. che stabilisce che l’accesso o l’esercizio ad una attività di servizi (tra cui vi rientrano anche le attività commerciali) non può essere subordinato al requisito della residenza in Italia per il prestatore.
Se l’art. 18 cit. non fosse stato modificato, e se non si considerasse disapplicato l’art. 66 del Codice, si verificherebbe un contrasto con il principio sopra indicato, in quanto si costringerebbe un soggetto a prendere la residenza o a stabilire la sede legale nel nostro comune, prima di fare la SCIA.
Tieni infine conto che la stessa cosa avviene anche per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (v. infatti art. 70, 2°c. del D.lgs 59/2010).