Data: 2015-05-25 08:33:21

spacci aziendali che vendono ai dipendenti interni e esterni pane e latte

:)Salve a tutti vorrei sapere cosa rispondereste a che vi dice che

[i]all’interno della mensa aziendale, vorremmo fare una vendita di Latte fresco e Pane

Il pane verrà  acquistato dal nostro fornitore e poi verrà rivenduto al cliente in orario dalle 14 alle 16

Il latte verrà acquistato fresco da Parmalat e verrà venduto, dopo averlo lasciato in frigorifero sempre dalle 14 alle 16



Il pagamento di queste derrate potranno essere in contanti , per i dipendenti esterni, mentre tramite badge elettronico, che poi fattura direttamente in busta paga per i dipendenti interni.



Per questo tipo di attività, dobbiamo presentare una Scia di esercizio di vicinato, oppure non bisogna presentare nulla in quanto l'attività di somministrazione di alimenti e bevande prevede anche la "vendita" per asporto degli alimenti? [/i] 


Fateci sapere  :-[

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Data: 2015-05-25 17:08:53

Re:spacci aziendali che vendono ai dipendenti interni e esterni pane e latte

Se tu ci chiedessi una cosa del genere risponderemmo nel seguente modo  :D

La legge regionale 28/05 definisce la somm.ne nella tipologia della mensa in questo modo (art. 41, comma 1, lett. e)):
[i]per somministrazione nelle mense aziendali,  [/i](si intende) [i]la somministrazione di pasti offerta, in strutture dotate di autonomia tecnico-funzionale, dal datore di lavoro, pubblico o privato, ai propri dipendenti ed ai dipendenti di altre aziende convenzionate, in forma diretta o tramite l'opera di altro soggetto con il quale abbia stipulato apposito contratto.
[/i]
Nella parte della norma che riguarda le procedure (art. 48) viene disposto che è sufficiente una SCIA senza condizioni qualitative per avviare l’attività [i]nelle mense aziendali, come definite all’articolo 41, comma 1, lettera e) e negli esercizi di somministrazione annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente, degli studenti e di tutti coloro che a qualsiasi titolo sono ospitati nella struttura.[/i]

L’art. 42, comma 3 della legge dispone che gli esercizi di somministrazione [i]possono vendere per asporto [b]i prodotti che somministrano[/b], senza ulteriori titoli abilitativi[/i].

L’art. 42 riguarda gli esercizi di somministrazione in senso classico, le mense e simili sono disciplinate dall’art. 48. Benché la disposizione di cui all’art. 42 non riguardi formalmente le mense, a parere mio è pacifico, per tutta una serie di principi giuridici, che la sua [i]ratio[/i] possa benissimo essere estesa al concetto di somministrazione in generale. Resta inteso che l’utenza e le modalità dovranno rimanere quelle che codificano la particolare tipologia di somministrazione dell'art. 48 (mense, catering, somministrazione in stabilimenti balneari e in locali di pubblico spettacolo, ecc.)

In conclusione, una volta che è stata presentata una SCIA per mensa aziendale o per altra attività assimilabile, come da art. 48, l’impresa potrà vendere prodotti alimentari anche ai fini dell’asporto dato che un’altra SCIA per spaccio interno (vedi art. 64 della legge) sarebbe meramente ripetitiva delle dichiarazioni già effettuate con la prima SCIA. Quando per volumi d’affari e rilevanza si dovesse realizzare una vera e propria rivendita al dettaglio di generi alimentari allora la seconda SCIA è consigliabile, così come, dal lato “commercialista”, è consigliabile aggiornare il REA in CCIAA con la nuova tipologia di vendita al dettaglio.

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