Data: 2015-05-25 07:16:55

la conferenza dei servizi sostituisce il permesso a costruire lido balneare

Un'impresa chiede alla Regione la concessione demaniale per costruire un lido balneare con annesso pontile. Il Comune esprime parere positivo all'insediamento. Viene rilasciata la concessione demaniale con il parere della soprintendenza per silenzio assenso. La ditta acquisita l'area in concessione comunica l'inizio attività per la somministrazione di alimenti e bevande nella convinzione che con il provvedimento regionale ha ottenuto tutti i permessi per costruire il lido. Il Comune per sopraggiunti interessi di programmazione (PUDUM in itinere) ritiene di non voler approvare interventi edilizi nel luogo in prima battuta assentito, quindi ha comunicato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ed ha precedentemente avviato il procedimento per l'avvio del rilascio del permesso a costruire, che per l'impresa costituisce una duplicazione di procedimento. Secondo il Suap il procedimento è viziato a monte per le seguenti ragioni; il dlgs 112/98 delega di funzioni alle regioni e agli enti locali, stabilisce che il Suap è l'unico referente per l'impresa; il DPR 447/98 all'art 2 bis recita:2-bis. Ove sia già operante lo sportello unico le domande devono essere presentate esclusivamente alla struttura. Le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento non possono rilasciare al richiedente atti autorizzatori, nulla-osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati. Tali atti, qualora eventualmente rilasciati, operano esclusivamente all'interno del procedimento unico. In ogni caso le amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere, senza ritardo e comunque entro cinque giorni, eventuali domande ad esse presentate relative a procedimenti disciplinati dal presente regolamento, alla struttura responsabile del procedimento, allegando gli atti istruttori eventualmente già compiuti e dandone comunicazione al richiedente. Lo stesso è confermato dal successivo DPR 160/2010. Poichè si tratta di localizzazione di un lido balneare il procedimento doveva essere avviato dal Comune; oppure gli atti concessori avrebbero dovuto confluire nel provvedimento unico autorizzatorio. Si chiede se il ragionamento rappresentato è corretto, se il Comune nel suo agire ha operato una duplicazione di procedimento. Grazie per la risposta.

riferimento id:26955

Data: 2015-05-25 18:03:27

Re:la conferenza dei servizi sostituisce il permesso a costruire lido balneare


Un'impresa chiede alla Regione la concessione demaniale per costruire un lido balneare con annesso pontile. Il Comune esprime parere positivo all'insediamento. Viene rilasciata la concessione demaniale con il parere della soprintendenza per silenzio assenso. La ditta acquisita l'area in concessione comunica l'inizio attività per la somministrazione di alimenti e bevande nella convinzione che con il provvedimento regionale ha ottenuto tutti i permessi per costruire il lido. Il Comune per sopraggiunti interessi di programmazione (PUDUM in itinere) ritiene di non voler approvare interventi edilizi nel luogo in prima battuta assentito, quindi ha comunicato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ed ha precedentemente avviato il procedimento per l'avvio del rilascio del permesso a costruire, che per l'impresa costituisce una duplicazione di procedimento. Secondo il Suap il procedimento è viziato a monte per le seguenti ragioni; il dlgs 112/98 delega di funzioni alle regioni e agli enti locali, stabilisce che il Suap è l'unico referente per l'impresa; il DPR 447/98 all'art 2 bis recita:2-bis. Ove sia già operante lo sportello unico le domande devono essere presentate esclusivamente alla struttura. Le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento non possono rilasciare al richiedente atti autorizzatori, nulla-osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati. Tali atti, qualora eventualmente rilasciati, operano esclusivamente all'interno del procedimento unico. In ogni caso le amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere, senza ritardo e comunque entro cinque giorni, eventuali domande ad esse presentate relative a procedimenti disciplinati dal presente regolamento, alla struttura responsabile del procedimento, allegando gli atti istruttori eventualmente già compiuti e dandone comunicazione al richiedente. Lo stesso è confermato dal successivo DPR 160/2010. Poichè si tratta di localizzazione di un lido balneare il procedimento doveva essere avviato dal Comune; oppure gli atti concessori avrebbero dovuto confluire nel provvedimento unico autorizzatorio. Si chiede se il ragionamento rappresentato è corretto, se il Comune nel suo agire ha operato una duplicazione di procedimento. Grazie per la risposta.
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1) siamo nel campo di applicazione del SUAP
2) tuttavia, per onestà devo segnalare che ben pochi Comuni si impuntano per pretendere l'applicazione del dpr 160 (SBAGLIANDO!!)
3) ciò determin(erebbe) l'inefficacia dei titoli abilitativi al di fuori del procedimento unico
4) il parere favorevole del Comune rispetto alla concessione demaniale NON SIGNIFICA assenso alla realizzazione di interventi edilizi per i quali occorrono specifici titoli abilitativi rispetto ai quali il Comune ben può valutare negativamente la richiesta, anche in base a norme sopravvenute

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