MINORI NON ACCOMPAGNATI - rete SPRAR - bando Enti Locali (GU 23/5/15)
MINISTERO DELL'INTERNO
[b]DECRETO 27 aprile 2015 [/b][color=red]
[b]Modalita' di presentazione delle domande di contributo, da parte
degli enti locali, per i servizi finalizzati all'accoglienza nella
rete SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)
di minori stranieri non accompagnati. (15A03921) [/b][/color]
(GU n.118 del 23-5-2015)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifiche
introdotte dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, sulla «Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori»;
Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante
«Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati
ed alla cooperazione in ambito comunitario» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2003;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante
«Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime
relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri» e
in particolare l'art. 13, comma 4, che prevede che con decreto del
Ministro dell'interno «si provvede all'eventuale armonizzazione delle
linee guida e del formulario di cui all'art. 1-sexies, comma 3,
lettera a), del decreto-legge con le disposizioni del medesimo
decreto legislativo n. 140», e che «con lo stesso decreto si provvede
a fissare un termine per la presentazione delle domande di
contributo» da parte degli Enti Locali per la partecipazione alla
ripartizione del Fondo;
Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2013, adottato ai sensi
del citato art. 1-sexies, comma 2, per la presentazione delle domande
di contributo per il Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo (FNPSA) per il triennio 2014-2016;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e successive
modifiche di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme
minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della
qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della
protezione riconosciuta;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive
modifiche di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme
minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;
Vista la legge n. 190 del 23 dicembre 2014, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2014;
Vista l'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza Unificata del
10 luglio 2014 con cui si approva il Piano Operativo nazionale per
fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari,
adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati;
Visto l'avviso pubblico per la presentazione di progetti da
finanziare a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione
2014-2020 - Assistenza emergenziale «Miglioramento della capacita'
del territorio italiano di accogliere minori stranieri non
accompagnati», adottato con decreto prot. n. 11934 del 23 dicembre
2014 dal Ministero dell'interno, nella persona del Capo del
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione;
Vista la graduatoria dei progetti, presentati a seguito del citato
avviso pubblico e ammessi al finanziamento, approvata e pubblicata in
data 12 marzo 2015;
Ritenuta la necessita' di aumentare in maniera congrua i posti
nella rete SPRAR specificamente dedicati all'accoglienza dei minori
stranieri non accompagnati;
Sentita la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 25 marzo 2015;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, in conformita' al decreto
legislativo 7 aprile 2003, n. 85, al decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, di seguito nominato «decreto qualifiche» e al decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di seguito nominato «decreto
procedure», si intende per:
a) «minori stranieri non accompagnati» - MSNA: «i cittadini di
paesi terzi o gli apolidi di eta' inferiore ai diciotto anni che
entrano nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati
da una persona adulta responsabile per essi in base alla legge o agli
usi, finche' non ne assuma effettivamente la custodia una persona per
essi responsabile, ovvero i minori che sono lasciati senza
accompagnamento una volta entrati nel territorio degli Stati membri»;
b) «domanda di protezione internazionale»: la domanda di
protezione presentata secondo le modalita' previste dal «decreto
procedure» diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di
protezione sussidiaria;
c) «richiedente protezione internazionale»: il cittadino di un
paese terzo o apolide che abbia chiesto di essere ammesso ad una
forma di protezione internazionale;
d) «status di rifugiato»: la protezione internazionale
riconosciuta al cittadino straniero ai sensi dell'art. 11 del
«decreto qualifiche»;
e) «protezione sussidiaria»: la protezione internazionale
riconosciuta al cittadino straniero ai sensi dell'art. 17 del
«decreto qualifiche»;
f) «protezione umanitaria»: la protezione di cui all'art. 32 del
«decreto procedure» concessa al cittadino di un paese terzo che si
trovi in oggettive e gravi condizioni personali che non consentono
l'allontanamento e a cui, qualora non venga accolta la domanda di
protezione internazionale, viene rilasciato dal questore un permesso
di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
g) «Fondo»: il Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo istituito con l'art. 1-septies del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39;
h) «Capo Dipartimento»: il Capo Dipartimento per le liberta'
civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno;
i) «Direttore Centrale»: il Direttore della Direzione Centrale
dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Ministero
dell'interno;
l) «Direzione Centrale»: la Direzione Centrale dei servizi civili
per l'immigrazione e l'asilo del Ministero dell'interno;
m) «SPRAR»: Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati;
n) «Servizio Centrale»: Servizio Centrale dello SPRAR;
o) «Enti Locali»: Enti Locali, anche eventualmente associati, le
loro unioni o consorzi, che prestano servizi finalizzati
all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, anche
richiedenti/titolari di protezione internazionale e beneficiari di
protezione umanitaria, che presentano i progetti;
p) «legale rappresentante»: sia il soggetto legalmente preposto
alla rappresentanza legale dell'Ente Locale (Capofila e/o Partner)
(es. Sindaco) sia il Soggetto eventualmente delegato alla
sottoscrizione da parte di quest'ultimo (es. dirigente o funzionario
delegato dal Sindaco);
q) «Soggetto proponente»: Ente Locale in forma singola o
associata che presenta la domanda di contributo;
r) «Capofila»: in caso di Soggetto Proponente Associato, e' il
soggetto che risponde per la realizzazione dell'intero progetto
presentato;
s) «Partner»: e' l'Ente Locale diverso dal Soggetto proponente,
coinvolto nella realizzazione del progetto;
t) «Ente Attuatore»: soggetto terzo individuato dall'Ente Locale
per l'esecuzione di uno o piu' servizi del progetto.
Art. 2
Soggetti proponenti e condizioni di partecipazione
1. Sono ammessi a presentare proposte progettuali a valere sul
presente decreto gli Enti Locali, come definiti dal decreto
legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni,
singolarmente ovvero in associazione formalmente costituita.
2. In caso di progetto presentato da un Soggetto Proponente
Associato deve essere individuato un «Capofila» che risponde, come
unico interlocutore dell'Amministrazione, per la realizzazione
dell'intero progetto.
3. Gli Enti Locali proponenti, nel rispetto di quanto stabilito dal
presente decreto, dalle «Linee Guida» e dalla normativa vigente in
materia, possono procedere all'affidamento ad un Soggetto terzo
dell'esecuzione di uno o piu' servizi specifici del progetto.
4. Ciascun Soggetto proponente puo' individuare uno o piu' Enti
Attuatori indicandoli all'interno dell'apposita sezione prevista al
punto 8 dell'Allegato B - Modello di domanda di contributo.
Art. 3
Oggetto del decreto
1. Gli Enti Locali proponenti, nella domanda di contributo, si
impegnano, nel superiore interesse dei minori, ad attivare servizi
finalizzati all'accoglienza in favore dei MSNA e, in particolare,
sulla base delle «Linee Guida» (Allegato A), a garantire:
a) il rispetto dei diritti di cui e' portatore il minore
straniero non accompagnato secondo la normativa nazionale e
internazionale vigente;
b) l'avvio graduale del minore verso l'autonomia e l'inclusione
nel tessuto sociale del territorio.
2. L'Ente Locale proponente, in base alle proprie prerogative e
ferme restando le responsabilita' degli altri attori istituzionali
del territorio a vario titolo coinvolti, dovra' prevedere interventi
articolati nel periodo di accoglienza per raggiungere i seguenti
obiettivi, riportati nelle «Linee Guida»:
collocamento in luogo sicuro del minore, sia in strutture
autorizzate, sia presso famiglie selezionate, secondo la normativa
vigente, tenendo conto, in modo particolare dell'eta' e del paese di
provenienza del minore;
supporto di mediatori linguistico-culturali;
iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;
assistenza socio-psicologica, sanitaria e orientamento legale;
verifica della presenza di parenti, connazionali o persone
disponibili, idonee secondo la normativa vigente, ad una eventuale
presa in carico del minore;
apertura della tutela;
regolarizzazione dello status giuridico e della presenza sul
territorio;
insegnamento di base della lingua italiana;
inserimento scolastico e professionale e attivazione di servizi a
sostegno dell'integrazione socio-lavorativa del minore;
definizione di un progetto socio-educativo individualizzato per
ciascun minore che sara' formulato tenendo sempre presenti le sue
aspettative e competenze, il suo progetto migratorio, oltre ad essere
preferibilmente condiviso anche dal tutore e aggiornato durante
l'intero periodo di accoglienza;
forme di raccordo con gli interventi realizzati nell'ambito
dell'Avviso pubblico «Miglioramento della capacita' del territorio
italiano di accogliere minori stranieri non accompagnati» finanziato
a valere sul Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020 -
Assistenza emergenziale.
3. Le proposte progettuali finanziate dovranno altresi' prevedere
modalita' di confronto e di collaborazione con prefetture, questure,
forze dell'ordine, tribunali per i minorenni, giudici tutelari, ASL,
agenzie educative, nonche' con comunita' di accoglienza, famiglie
affidatarie, comunita' straniere, centri di formazione professionale,
agenzie per l'impiego, associazioni di promozione sociale e di
volontariato (sport, cultura, etc.) ed ogni altro attore
potenzialmente coinvolto.
Art. 4
Capacita' ricettiva, durata degli interventi e contributi
1. Il Capo Dipartimento, con apposito provvedimento, stabilisce la
capacita' ricettiva dello SPRAR in un numero non inferiore a 1000
posti di accoglienza relativi ai MSNA anche richiedenti/titolari di
protezione internazionale.
2. Le proposte progettuali dovranno prevedere la realizzazione,
fino al 31 dicembre 2016, degli interventi di cui all'art. 3, comma
2.
3. Il contributo per l'accoglienza e' previsto per un importo
massimo pari a euro 45 pro/die pro/capite, incrementato di un massimo
del 20 per cento per le spese per l'integrazione e spese generali,
cosi' come previsto dal piano finanziario preventivo.
4. L'Ente Locale contribuisce, a titolo di cofinanziamento, in
misura non inferiore al 20 per cento del costo complessivo della
singola proposta progettuale cosi' come indicato nel piano
finanziario di cui all'allegato «C».
Art. 5
Presentazione della domanda
1. Accedono alla ripartizione delle disponibilita' del Fondo,
riservate al sostegno finanziario dei servizi di cui all'art.
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con
modificazioni dalla legge n. 39/1990, gli Enti Locali, che, nel
superiore interesse dei minori, si impegnano a garantire i servizi
indicati nelle «Linee Guida».
2. Per accedere alla ripartizione del Fondo, gli Enti Locali
presentano, in carta libera, domanda di contributo sottoscritta dal
rappresentante dell'Ente Locale, utilizzando esclusivamente gli
appositi modelli «B», «B1», «B2», «C» e «C1» allegati al presente
decreto, di cui all'art. 17.
3. Gli Enti Locali devono inoltre produrre i seguenti documenti:
a) copia del documento di identita', in corso di validita', del
legale rappresentante dell'Ente Locale che ha presentato la domanda o
di un suo delegato;
b) lettere di adesione di Enti Locali che offrono servizi a
favore del progetto o sul cui territorio insistono le strutture di
accoglienza;
c) dichiarazione di impegno dell'Ente Locale di avvalersi di uno
o piu' Enti Attuatori con pluriennale, consecutiva esperienza nella
presa in carico di MSNA anche richiedenti/titolari di protezione
internazionale comprovata da attivita' e servizi in essere al momento
della presentazione della domanda (nei casi in cui l'Ente Locale
intenda avvalersi di Ente Attuatore);
d) autorizzazione e/o accreditamento della struttura di
accoglienza per i minori come previsto dalla normativa regionale e
nazionale, laddove non sussista ancora un recepimento regionale del
decreto ministeriale n. 308/2001.
4. E' ammissibile una sola domanda di contributo per ogni Ente
Locale anche se presentata in forma associata.
5. Le domande, in duplice copia, devono essere consegnate a mano o
inviate, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero
dell'interno - Dipartimento per liberta' civili e l'immigrazione -
Direzione centrale per i servizi civili per l'immigrazione e l'asilo,
Piazza del Viminale s.n.c. - 00184 Roma, entro le ore 16,00 del
sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 6
Cause di inammissibilita' e di esclusione
1. Sono inammissibili le domande:
a) presentate da soggetti in forma singola od associata, diversi
da quelli legittimati cosi' come individuati al precedente art. 2;
b) pervenute oltre il termine di cui al precedente art. 5 ultimo
comma;
c) non corredate dal piano finanziario redatto secondo lo schema
di cui all'allegato «C»;
d) redatte su formulari non conformi ai modelli allegati al
presente decreto e/o privi della firma del legale rappresentante;
e) prive, in caso di delega, di un valido atto di delega
sottoscritto dal Soggetto delegante e dal Soggetto delegato o recanti
atti di delega validi, ma non accompagnati dalla copia di un
documento di identita' valido del Soggetto delegante e del Soggetto
delegato;
f) che prevedano una durata diversa da quella indicata all'art.
4, comma 2;
g) presentate secondo modalita' difformi da quanto indicato
all'art. 5 del presente decreto;
h) prive del/dei documento/i di identita' di cui all'art. 5,
comma 3, lettera A.
2. Nel caso di presentazione di piu' domande da parte del medesimo
Ente Locale e' ammissibile quella pervenuta per prima secondo i tempi
e le modalita' stabilite dal precedente art. 5.
3. Sono escluse le domande:
a) che non prevedono gli interventi indicati all'art. 3, comma 2
del presente decreto e nelle «Linee Guida»;
b) prive di uno o piu' documenti o delle dichiarazioni richiesti
dall'art. 5, comma 3, lettere b), c) e d);
c) prive in generale, delle informazioni e/o dei documenti
richiesti obbligatoriamente dal presente decreto;
d) prive della dichiarazione di impegno a destinare alla rete
nazionale dello SPRAR una percentuale minima del 70 per cento dei
posti complessivi indicati nella proposta progettuale;
e) per le quali la Commissione ai sensi del successivo comma 4,
abbia richiesto una integrazione documentale e l'Ente Locale non vi
abbia provveduto nei termini fissati.
4. In presenza di vizi documentali non sostanziali,
l'Amministrazione si riserva la facolta' di richiedere all'Ente
Locale chiarimento e/o integrazioni.
5. In tali ipotesi l'Amministrazione assegna un termine perentorio
entro il quale, pena l'esclusione, l'Ente Locale deve far pervenire i
chiarimenti o le integrazione richieste. In caso di mancata risposta,
da parte del proponente, entro il termine perentorio concesso, la
domanda si considerera' esclusa.
Art. 7
Capacita' ricettiva dei singoli servizi di accoglienza
1. Gli Enti Locali che presentano domanda di contributo debbono
destinare allo SPRAR una percentuale minima del 70 per cento dei
posti complessivi indicati nella proposta progettuale.
2. All'assegnazione di tali posti provvede direttamente la
Direzione Centrale tramite il Servizio Centrale, anche nel rispetto
di quanto previsto dal decreto legislativo n. 140/2005 relativamente
ai minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale.
3. La capacita' ricettiva complessiva dei servizi di accoglienza
non deve essere inferiore a 6 posti ne' superiore a 70:
a) fino ad un massimo di dieci posti di accoglienza per gli Enti
Locali, singoli o consorziati, con popolazione complessiva fino a
5.000 abitanti;
b) fino ad un massimo di venti posti per i servizi di accoglienza
per gli Enti Locali, singoli o consorziati, con una popolazione
complessiva tra 5.001 e 15.000 abitanti;
c) fino ad un massimo di trenta posti di accoglienza per gli Enti
Locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra
15.001 e 50.000 abitanti;
d) fino ad un massimo di quaranta posti di accoglienza per gli
Enti Locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva
tra 50.001 e 200.000 abitanti;
e) fino ad un massimo di cinquanta posti di accoglienza per gli
Enti Locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva
tra 200.001 e 500.000 abitanti;
f) fino ad un massimo di settanta posti di accoglienza per gli
Enti Locali, singoli o consorziati, con una popolazione superiore a
500.001 abitanti.
4. Nel caso in cui la domanda di contributo e' presentata da Enti
Locali in forma associata, il numero degli abitanti va calcolato in
base alla popolazione dei soli comuni nel cui territorio sorgono le
strutture di accoglienza.
5. Le strutture adibite all'accoglienza dei minori dovranno essere
autorizzate/accreditate ai sensi della normativa nazionale e
regionale di settore.
Art. 8
Capacita' ricettiva dei singoli servizi
di accoglienza aggiuntivi
1. L'Ente Locale che presenta domanda di contributo ha facolta' di
garantire, nel corso del periodo di vigenza del presente decreto e su
richiesta della Direzione Centrale per il tramite del Servizio
Centrale, l'attivazione di una percentuale di posti aggiuntivi pari
ad un minimo del 20 per cento a un massimo del 50 per cento del
numero di posti effettivamente finanziati.
2. Nel caso in cui l'Ente Locale nella presentazione della domanda
di contributo si impegni ad attivare i posti aggiuntivi ai sensi del
comma 1, tale attivazione ha carattere obbligatorio.
3. Per i posti aggiuntivi non e' richiesto alcun cofinanziamento
all'Ente Locale. Non e' necessario, inoltre, indicare nella domanda
di contributo, le strutture da destinare all'attivazione dei posti
aggiuntivi, fermo restando la conformita' delle stesse a quanto
previsto dalle «Linee Guida» e dalle normative vigenti.
4. A partire dalla ricezione della richiesta di attivazione dei
posti aggiuntivi, gli Enti Locali sono tenuti ad attivarli entro i
successivi 15 giorni lavorativi.
5. Per ogni posto aggiuntivo attivato viene riconosciuto un
contributo pro die/pro capite pari ad euro 45.
Art. 9
Costi inammissibili
1. Non sono ammissibili i costi:
a) per l'acquisto di immobili o relativi al pagamento di
eventuali mutui accesi per l'acquisto degli stessi;
b) di adeguamento delle strutture da adibire all'accoglienza.
Art. 10
Commissione di valutazione delle domande di contributo
1. Ai fini della selezione delle domande di cui all'art. 5, con
provvedimento del Capo Dipartimento, e' istituita una Commissione di
valutazione composta dal Direttore Centrale, che la presiede, o da un
suo delegato, da un dirigente della carriera prefettizia in servizio
presso la Direzione Centrale e da un dirigente di II fascia, dal
responsabile della Struttura di missione per l'accoglienza dei minori
stranieri non accompagnati o da un suo delegato, da un rappresentante
dell'Associazione Nazionale Comuni italiani (ANCI), da un
rappresentante dell'Unione delle Province d'Italia (UPI). Compongono,
inoltre, la Commissione un rappresentante dell'Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i Rifugiati(ACNUR) ed un rappresentante delle
Regioni. La segreteria della Commissione e' assicurata da un
funzionario in servizio presso la Direzione Centrale.
2. Per le attivita' connesse alla valutazione dei progetti, la
Commissione si avvale del supporto tecnico del Servizio Centrale.
3. La partecipazione alla Commissione non comporta compensi o
rimborsi.
4. La Commissione di valutazione e' validamente costituita con la
maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in
caso di parita' prevale il voto del Presidente.
5. Al fine di garantire la piu' ampia distribuzione dei servizi di
accoglienza sul territorio, l'Amministrazione puo' chiedere all'Ente
Locale una riduzione dei posti in accoglienza rispetto a quelli
offerti nella domanda di partecipazione al bando. In tal caso, l'Ente
Locale che accoglie la richiesta rimodula in maniera conseguente il
progetto ed il relativo piano finanziario e fornisce alla Commissione
i chiarimenti o le integrazioni richieste.
6. All'esito dell'esame delle domande, la Commissione assegna ai
singoli progetti i punteggi secondo le modalita' stabilite dall'art.
11, forma ed approva la graduatoria degli Enti Locali ammessi al
contributo.
7. La graduatoria finale degli Enti Locali ammessi al contributo
verra' pubblicata sul sito del Ministero dell'interno e del Servizio
Centrale, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
8. Dell'assegnazione del contributo e' data altresi' comunicazione
all'Ente Locale ammesso al finanziamento, nonche' alla Prefettura-UTG
territorialmente competente.
9. L'Amministrazione si riserva la facolta' di scorrere la
graduatoria approvata in caso di sopravvenute necessita' e/o di
economie raggiunte, nonche' in caso di ulteriori disponibilita'
finanziarie.
Art. 11
Punteggi per la formazione della graduatoria
1. Al fine della formazione della graduatoria la Commissione di
valutazione assegna ad ogni istanza di contributo il seguente
punteggio utile:
a) punti 0,5 nel caso in cui l'Ente Locale sia finanziato dal
Fondo nel triennio in corso 2014-2016, per un progetto destinato
all'accoglienza di adulti e/o persone disabili e/o con disagio
mentale o psicologico e/o con necessita' di assistenza sanitaria,
sociale e domiciliare, specialistica o prolungata;
b) punti 2 nel caso in cui l'Ente Locale sia finanziato dal Fondo
nel triennio in corso 2014-2016, prevedendo servizi esclusivamente
destinati ai minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo o
titolari di protezione internazionale o umanitaria;
c) punti 0,5 nel caso in cui l'Ente Locale abbia partecipato, in
qualita' di partner, alla realizzazione di un progetto finanziato dal
Fondo nel triennio in corso 2014-2016;
d) punti da 1 a 3 nel caso in cui l'Ente Locale titolare di un
progetto SPRAR ha messo a disposizione posti per l'accoglienza di
minori stranieri non accompagnati in seguito alla richiesta formulata
dal Ministero dell'interno con circolare del 23 luglio 2014;
e) punti 1,5 nel caso in cui l'Ente Locale non sia mai stato
finanziato dal Fondo;
f) punti 1 nel caso in cui l'Ente Locale proponente offra il
numero di posti massimo previsti dall'art. 7, comma 3 del presente
decreto;
g) punti da 0,20 a 0,40 se l'Ente Locale mette a disposizione
posti per l'accoglienza di minori di genere femminile (massimo del 30
per cento del numero di posti complessivi del progetto);
h) punti da 1 a 3 se l'Ente Locale mette a disposizione della
rete nazionale una percentuale maggiore di posti rispetto al minimo
previsto dall'art. 7, comma 1 del presente decreto;
i) punti da 0,50 a 2 se l'Ente Locale mette a disposizione posti
aggiuntivi su richiesta del Ministero dell'interno (minimo 20 per
cento - massimo 50 per cento dei posti complessivi del progetto);
l) punti 0,20 per ogni 5 per cento in piu' di cofinanziamento
rispetto al 20 per cento previsto dall'art. 1-sexies, comma 2 del
decreto-legge n. 416/1989 convertito nella legge n. 39/1990 e
dettagliato secondo i criteri previsti dall'allegato «C1» fino ad un
massimo 0,60;
m) punti da 0 a 5 per la qualita' della proposta progettuale
presentata;
n) punti da 0 a 6 per il livello di aderenza ai parametri
previsti dalle «Linee Guida».
2. In caso di parita' di punteggio, il titolo di preferenza e'
costituito dal maggior numero di posti riservati dall'Ente Locale in
favore dello SPRAR. In caso di ulteriore parita' di punteggio,
saranno prioritariamente ammessi gli Enti Locali ubicati nelle
regioni dove insistono strutture di prima accoglienza per MSNA
finanziate nell'ambito dell'avviso pubblico di cui all'art. 3, comma
2.
Art. 12
Decreto di ripartizione
1. Il piano di ripartizione del Fondo e' definito dalla Commissione
di cui all'art. 10 che assegna all'Ente Locale, sulla base della
graduatoria, un sostegno finanziario non superiore all'80 per cento
del costo totale del singolo progetto territoriale.
2. Il Ministro dell'interno, acquisita la graduatoria redatta dalla
Commissione di valutazione e sentita la Conferenza Unificata, di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il
decreto di ripartizione del Fondo.
3. La graduatoria degli Enti Locali ammessi a contributo e'
pubblicata sui siti internet del Ministero dell'interno e del
Servizio Centrale.
4. Dell'assegnazione del contributo e' data, altresi',
comunicazione all'Ente Locale beneficiario, nonche' alla Prefettura -
UTG territorialmente competente.
Art. 13
Variazioni del servizio finanziato
1. I servizi indicati nei progetti che, entrati in graduatoria,
sono stati ammessi al riparto del Fondo, non possono subire, nella
fase attuativa, variazioni nei loro elementi essenziali.
Costituiscono elementi essenziali:
a) il rapporto tra l'Ente Locale titolare del progetto e lo/gli
Ente/i attuatore/i;
b) la/le struttura/e d'accoglienza indicata/e nella proposta
progettuale.
2. In presenza di gravi motivi, l'Ente Locale ammesso al
finanziamento puo' sottoporre, per le conseguenti determinazioni,
proposta di variazioni dei suddetti elementi essenziali del progetto,
corredata da idonea documentazione, alla Direzione Centrale che
acquisisce il parere del Servizio Centrale.
3. Le variazioni non autorizzate, ai sensi del presente articolo,
comportano la revoca del contributo di cui all'art. 16.
4. La rimodulazione del piano finanziario preventivo, da presentare
al Servizio Centrale nel mese di novembre di entrambi gli anni non
puo' pregiudicare la qualita' dei servizi offerti ai minori e deve
obbligatoriamente rispettare la percentuale del 20 per cento
relativamente alla voce di spesa di cui alla lettera b) del suddetto
piano finanziario (integrazione e spese generali).
Art. 14
Presentazione del rendiconto e controlli
1. Il rendiconto delle spese sostenute dall'Ente Locale e'
presentato alla Direzione Centrale, tramite il Servizio Centrale, con
le modalita' indicate nel «Manuale unico di rendicontazione SPRAR».
2. Il rendiconto deve essere conforme al piano finanziario
preventivo originario allegato alla domanda (allegato «C») o a quello
rimodulato successivamente come previsto agli art. 10, comma 5 e 13,
comma 4.
3. L'Ente Locale e' tenuto a conservare la documentazione contabile
relativa alle spese sostenute per i cinque anni successivi alla data
di presentazione del rendiconto.
4. L'Ente Locale presenta, con cadenza semestrale, al Servizio
Centrale per il successivo inoltro alla Direzione Centrale, una
scheda di monitoraggio dei servizi erogati ed una relazione
intermedia e una finale sull'attivita' svolta e sui risultati
raggiunti.
5. La Direzione Centrale, avvalendosi del supporto del Servizio
Centrale, dispone verifiche ed ispezioni sui servizi degli Enti
Locali assegnatari del contributo, fermo restando quanto disposto
dalle vigenti normative nazionali e regionali, in materia di
vigilanza e controllo.
Art. 15
Economie
1. Le eventuali economie maturate nella fase di attuazione del
servizio restano acquisite all'Ente Locale assegnatario che le
utilizza, previa autorizzazione della Direzione Centrale, fino ad
esaurimento dell'assegnazione finanziaria, per le stesse finalita'
indicate nella domanda di contributo.
2. In sede di riparto annuale del contributo, ai fini
dell'ottimizzazione delle risorse disponibili sul Fondo, la Direzione
Centrale procede ad erogare agli Enti Locali assegnatari del
finanziamento un contributo calcolato al netto delle eventuali
economie maturate nelle annualita' precedenti, il cui utilizzo e'
stato autorizzato ai sensi del comma 1.
Art. 16
Revoca del contributo
1. All'atto dell'assegnazione del contributo, a ciascun progetto
viene attribuito un punteggio complessivo di 20 punti.
2. Tale punteggio subisce decurtazioni nella misura indicata nella
tabella «D», a seguito dell'accertata inosservanza di uno o piu'
obblighi previsti dal presente decreto e dalle «Linee Guida», a
fronte del monitoraggio effettuato dal Servizio Centrale. Per ogni
inosservanza accertata verra' inviato all'Ente Locale un avviso da
parte della Direzione Centrale, per il tramite del Servizio Centrale,
con l'invito ad ottemperare alle inosservanze rilevate entro il
termine assegnato, pena la decurtazione del punteggio. La
decurtazione del punteggio attribuito puo' comportare la revoca,
parziale o totale, del contributo, attraverso un provvedimento del
Direttore Centrale in misura proporzionale all'entita'
dell'inosservanza accertata.
3. La revoca parziale del contributo e' disposta in presenza di una
decurtazione di punteggio compresa tra 8 e 13 punti complessivi. La
revoca totale del contributo e' disposta in presenza di una
decurtazione di punteggio compresa tra 14 e 20 punti complessivi.
Qualora l'Ente Locale presenti domanda di contributo per il triennio
successivo, le decurtazioni di punteggio e la revoca parziale o
totale saranno considerate dalla Commissione in sede di valutazione
della proposta progettuale ai fini della formazione della
graduatoria.
4. In caso di revoca, l'importo del contributo da restituire e'
versato dall'Ente Locale secondo le modalita' contenute nel
provvedimento di decadenza adottato dal Direttore Centrale.
Art. 17
Allegati
1. Costituiscono parte integrante del presente decreto i seguenti
allegati:
Allegato A - Linee Guida;
Allegato B - Modello di domanda del contributo;
Allegato B1 - Scheda strutture e relativa documentazione;
Allegato B2 - Dichiarazione sostitutiva;
Allegato C - Piano finanziario;
Allegato C1 - Relazione descrittiva del cofinanziamento;
Allegato D - Tabella per la revoca del contributo.
Art. 18
Pubblicazione
1. Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sui siti del Ministero dell'interno e del Servizio
Centrale dello SPRAR.
Roma, 27 aprile 2015
Il Ministro: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2015
Ministero interno, foglio n. 1074
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B1
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B2
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato C1
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato D
Parte di provvedimento in formato grafico
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[color=red][size=14pt][b]Approfondimenti
[/b][/size][/color]
Mille posti per accogliere entro il 2016 minori stranieri non accompagnati
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=26848.msg50700#msg50700
Minori stranieri non accompagnati - BANDO - scadenza 28/4/2015
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=26098.msg49318#msg49318
Minori stranieri non accompagnati, pubblicato il rapporto sull'accoglienza
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=6893.msg13846#msg13846
Anci-Cittalia: IV rapporto sui minori stranieri non accompagnati
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=5217.0
Permesso di soggiorno A PUNTI - D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=2816.msg6298#msg6298