Data: 2015-05-25 05:12:59

MINORI NON ACCOMPAGNATI - rete SPRAR - bando Enti Locali (GU 23/5/15)

MINORI NON ACCOMPAGNATI - rete SPRAR - bando Enti Locali (GU 23/5/15)

MINISTERO DELL'INTERNO
[b]DECRETO 27 aprile 2015 [/b][color=red]
[b]Modalita' di presentazione delle  domande  di  contributo,  da  parte
degli enti locali, per i servizi  finalizzati  all'accoglienza  nella
rete SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e  Rifugiati)
di minori stranieri non accompagnati. (15A03921) [/b][/color]
(GU n.118 del 23-5-2015)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989,  n.  416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
  Vista la legge 4  maggio  1983,  n.  184,  e  successive  modifiche
introdotte dalla legge 28  marzo  2001,  n.  149,  sulla  «Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori»;
  Visto  il  decreto  legislativo  7  aprile  2003,  n.  85,  recante
«Attuazione della  direttiva  2001/55/CE  relativa  alla  concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati
ed alla cooperazione in ambito comunitario» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2003;
  Visto il decreto  legislativo  30  maggio  2005,  n.  140,  recante
«Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme  minime
relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri»  e
in particolare l'art. 13, comma 4, che prevede che  con  decreto  del
Ministro dell'interno «si provvede all'eventuale armonizzazione delle
linee guida e del formulario  di  cui  all'art.  1-sexies,  comma  3,
lettera a),  del  decreto-legge  con  le  disposizioni  del  medesimo
decreto legislativo n. 140», e che «con lo stesso decreto si provvede
a  fissare  un  termine  per  la  presentazione  delle  domande  di
contributo» da parte degli Enti Locali  per  la  partecipazione  alla
ripartizione del Fondo;
  Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2013, adottato ai sensi
del citato art. 1-sexies, comma 2, per la presentazione delle domande
di contributo per il Fondo nazionale per le  politiche  e  i  servizi
dell'asilo (FNPSA) per il triennio 2014-2016;
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e  successive
modifiche di attuazione  della  direttiva  2004/83/CE  recante  norme
minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della
qualifica  di  rifugiato  o  di  persona  altrimenti  bisognosa  di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul  contenuto  della
protezione riconosciuta;
  Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25  e  successive
modifiche di attuazione  della  direttiva  2005/85/CE  recante  norme
minime per le procedure applicate negli  Stati  membri  ai  fini  del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;
  Vista la legge n.  190  del  23  dicembre  2014,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2014;
  Vista l'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza Unificata del
10 luglio 2014 con cui si approva il Piano  Operativo  nazionale  per
fronteggiare il flusso straordinario  di  cittadini  extracomunitari,
adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati;
  Visto  l'avviso  pubblico  per  la  presentazione  di  progetti  da
finanziare  a  valere  sul  Fondo  Asilo  Migrazione  e  Integrazione
2014-2020 - Assistenza emergenziale  «Miglioramento  della  capacita'
del  territorio  italiano  di  accogliere  minori  stranieri  non
accompagnati», adottato con decreto prot. n. 11934  del  23  dicembre
2014  dal  Ministero  dell'interno,  nella  persona  del  Capo  del
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione;
  Vista la graduatoria dei progetti, presentati a seguito del  citato
avviso pubblico e ammessi al finanziamento, approvata e pubblicata in
data 12 marzo 2015;
  Ritenuta la necessita' di aumentare  in  maniera  congrua  i  posti
nella rete SPRAR specificamente dedicati all'accoglienza  dei  minori
stranieri non accompagnati;
  Sentita la Conferenza unificata, di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 25 marzo 2015;

                              Decreta:

                              Art. 1

                            Definizioni

  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  in  conformita'  al  decreto
legislativo 7 aprile 2003, n. 85, al decreto legislativo 19  novembre
2007, n. 251, di seguito nominato «decreto qualifiche» e  al  decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n.  25,  di  seguito  nominato  «decreto
procedure», si intende per:
    a) «minori stranieri non accompagnati» - MSNA:  «i  cittadini  di
paesi terzi o gli apolidi di eta'  inferiore  ai  diciotto  anni  che
entrano nel territorio degli Stati membri senza  essere  accompagnati
da una persona adulta responsabile per essi in base alla legge o agli
usi, finche' non ne assuma effettivamente la custodia una persona per
essi  responsabile,  ovvero  i  minori  che  sono  lasciati  senza
accompagnamento una volta entrati nel territorio degli Stati membri»;
    b)  «domanda  di  protezione  internazionale»:  la  domanda  di
protezione presentata secondo  le  modalita'  previste  dal  «decreto
procedure» diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status  di
protezione sussidiaria;
    c) «richiedente protezione internazionale»: il  cittadino  di  un
paese terzo o apolide che abbia chiesto  di  essere  ammesso  ad  una
forma di protezione internazionale;
    d)  «status  di  rifugiato»:  la  protezione  internazionale
riconosciuta  al  cittadino  straniero  ai  sensi  dell'art.  11  del
«decreto qualifiche»;
    e)  «protezione  sussidiaria»:  la  protezione  internazionale
riconosciuta  al  cittadino  straniero  ai  sensi  dell'art.  17  del
«decreto qualifiche»;
    f) «protezione umanitaria»: la protezione di cui all'art. 32  del
«decreto procedure» concessa al cittadino di un paese  terzo  che  si
trovi in oggettive e gravi condizioni personali  che  non  consentono
l'allontanamento e a cui, qualora non venga  accolta  la  domanda  di
protezione internazionale, viene rilasciato dal questore un  permesso
di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del  decreto  legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
    g) «Fondo»: il Fondo nazionale  per  le  politiche  e  i  servizi
dell'asilo  istituito  con  l'art.  1-septies  del  decreto-legge  30
dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28  febbraio  1990,  n.
39;
    h) «Capo Dipartimento»: il  Capo  Dipartimento  per  le  liberta'
civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno;
    i) «Direttore Centrale»: il Direttore  della  Direzione  Centrale
dei  servizi  civili  per  l'immigrazione  e  l'asilo  del  Ministero
dell'interno;
    l) «Direzione Centrale»: la Direzione Centrale dei servizi civili
per l'immigrazione e l'asilo del Ministero dell'interno;
    m)  «SPRAR»:  Sistema  di  protezione  per  richiedenti  asilo  e
rifugiati;
    n) «Servizio Centrale»: Servizio Centrale dello SPRAR;
    o) «Enti Locali»: Enti Locali, anche eventualmente associati,  le
loro  unioni  o  consorzi,  che  prestano  servizi  finalizzati
all'accoglienza  dei  minori  stranieri  non  accompagnati,  anche
richiedenti/titolari di protezione internazionale  e  beneficiari  di
protezione umanitaria, che presentano i progetti;
    p) «legale rappresentante»: sia il soggetto  legalmente  preposto
alla rappresentanza legale dell'Ente Locale  (Capofila  e/o  Partner)
(es.  Sindaco)  sia  il  Soggetto  eventualmente  delegato  alla
sottoscrizione da parte di quest'ultimo (es. dirigente o  funzionario
delegato dal Sindaco);
    q)  «Soggetto  proponente»:  Ente  Locale  in  forma  singola  o
associata che presenta la domanda di contributo;
    r) «Capofila»: in caso di Soggetto Proponente  Associato,  e'  il
soggetto che  risponde  per  la  realizzazione  dell'intero  progetto
presentato;
    s) «Partner»: e' l'Ente Locale diverso dal  Soggetto  proponente,
coinvolto nella realizzazione del progetto;
    t) «Ente Attuatore»: soggetto terzo individuato dall'Ente  Locale
per l'esecuzione di uno o piu' servizi del progetto.
                              Art. 2

        Soggetti proponenti e condizioni di partecipazione

  1. Sono ammessi a presentare  proposte  progettuali  a  valere  sul
presente  decreto  gli  Enti  Locali,  come  definiti  dal  decreto
legislativo n.  267/2000  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,
singolarmente ovvero in associazione formalmente costituita.
  2. In  caso  di  progetto  presentato  da  un  Soggetto  Proponente
Associato deve essere individuato un «Capofila»  che  risponde,  come
unico  interlocutore  dell'Amministrazione,  per  la  realizzazione
dell'intero progetto.
  3. Gli Enti Locali proponenti, nel rispetto di quanto stabilito dal
presente decreto, dalle «Linee Guida» e dalla  normativa  vigente  in
materia, possono  procedere  all'affidamento  ad  un  Soggetto  terzo
dell'esecuzione di uno o piu' servizi specifici del progetto.
  4. Ciascun Soggetto proponente puo' individuare  uno  o  piu'  Enti
Attuatori indicandoli all'interno dell'apposita sezione  prevista  al
punto 8 dell'Allegato B - Modello di domanda di contributo.
                              Art. 3

                        Oggetto del decreto

  1. Gli Enti Locali proponenti,  nella  domanda  di  contributo,  si
impegnano, nel superiore interesse dei minori,  ad  attivare  servizi
finalizzati all'accoglienza in favore dei  MSNA  e,  in  particolare,
sulla base delle «Linee Guida» (Allegato A), a garantire:
    a) il  rispetto  dei  diritti  di  cui  e'  portatore  il  minore
straniero  non  accompagnato  secondo  la  normativa  nazionale  e
internazionale vigente;
    b) l'avvio graduale del minore verso l'autonomia  e  l'inclusione
nel tessuto sociale del territorio.
  2. L'Ente Locale proponente, in base  alle  proprie  prerogative  e
ferme restando le responsabilita' degli  altri  attori  istituzionali
del territorio a vario titolo coinvolti, dovra' prevedere  interventi
articolati nel periodo di  accoglienza  per  raggiungere  i  seguenti
obiettivi, riportati nelle «Linee Guida»:
    collocamento  in  luogo  sicuro  del  minore,  sia  in  strutture
autorizzate, sia presso famiglie selezionate,  secondo  la  normativa
vigente, tenendo conto, in modo particolare dell'eta' e del paese  di
provenienza del minore;
    supporto di mediatori linguistico-culturali;
    iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;
    assistenza socio-psicologica, sanitaria e orientamento legale;
    verifica  della  presenza  di  parenti,  connazionali  o  persone
disponibili, idonee secondo la normativa vigente,  ad  una  eventuale
presa in carico del minore;
    apertura della tutela;
    regolarizzazione dello status  giuridico  e  della  presenza  sul
territorio;
    insegnamento di base della lingua italiana;
    inserimento scolastico e professionale e attivazione di servizi a
sostegno dell'integrazione socio-lavorativa del minore;
    definizione di un progetto socio-educativo  individualizzato  per
ciascun minore che sara' formulato tenendo  sempre  presenti  le  sue
aspettative e competenze, il suo progetto migratorio, oltre ad essere
preferibilmente condiviso  anche  dal  tutore  e  aggiornato  durante
l'intero periodo di accoglienza;
    forme di  raccordo  con  gli  interventi  realizzati  nell'ambito
dell'Avviso pubblico «Miglioramento della  capacita'  del  territorio
italiano di accogliere minori stranieri non accompagnati»  finanziato
a valere sul Fondo  asilo,  migrazione  e  integrazione  2014-2020  -
Assistenza emergenziale.
  3. Le proposte progettuali finanziate dovranno  altresi'  prevedere
modalita' di confronto e di collaborazione con prefetture,  questure,
forze dell'ordine, tribunali per i minorenni, giudici tutelari,  ASL,
agenzie educative, nonche' con  comunita'  di  accoglienza,  famiglie
affidatarie, comunita' straniere, centri di formazione professionale,
agenzie per  l'impiego,  associazioni  di  promozione  sociale  e  di
volontariato  (sport,  cultura,  etc.)  ed  ogni  altro  attore
potenzialmente coinvolto.
                              Art. 4

      Capacita' ricettiva, durata degli interventi e contributi

  1. Il Capo Dipartimento, con apposito provvedimento, stabilisce  la
capacita' ricettiva dello SPRAR in un numero  non  inferiore  a  1000
posti di accoglienza relativi ai MSNA anche  richiedenti/titolari  di
protezione internazionale.
  2. Le proposte progettuali  dovranno  prevedere  la  realizzazione,
fino al 31 dicembre 2016, degli interventi di cui all'art.  3,  comma
2.
  3. Il contributo per  l'accoglienza  e'  previsto  per  un  importo
massimo pari a euro 45 pro/die pro/capite, incrementato di un massimo
del 20 per cento per le spese per l'integrazione  e  spese  generali,
cosi' come previsto dal piano finanziario preventivo.
  4. L'Ente Locale contribuisce,  a  titolo  di  cofinanziamento,  in
misura non inferiore al 20 per  cento  del  costo  complessivo  della
singola  proposta  progettuale  cosi'  come  indicato  nel  piano
finanziario di cui all'allegato «C».
                              Art. 5

                    Presentazione della domanda

  1. Accedono  alla  ripartizione  delle  disponibilita'  del  Fondo,
riservate  al  sostegno  finanziario  dei  servizi  di  cui  all'art.
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,  convertito  con
modificazioni dalla legge n.  39/1990,  gli  Enti  Locali,  che,  nel
superiore interesse dei minori, si impegnano a  garantire  i  servizi
indicati nelle «Linee Guida».
  2. Per accedere  alla  ripartizione  del  Fondo,  gli  Enti  Locali
presentano, in carta libera, domanda di contributo  sottoscritta  dal
rappresentante  dell'Ente  Locale,  utilizzando  esclusivamente  gli
appositi modelli «B», «B1», «B2», «C» e  «C1»  allegati  al  presente
decreto, di cui all'art. 17.
  3. Gli Enti Locali devono inoltre produrre i seguenti documenti:
    a) copia del documento di identita', in corso di  validita',  del
legale rappresentante dell'Ente Locale che ha presentato la domanda o
di un suo delegato;
    b) lettere di adesione di  Enti  Locali  che  offrono  servizi  a
favore del progetto o sul cui territorio insistono  le  strutture  di
accoglienza;
    c) dichiarazione di impegno dell'Ente Locale di avvalersi di  uno
o piu' Enti Attuatori con pluriennale, consecutiva  esperienza  nella
presa in carico di  MSNA  anche  richiedenti/titolari  di  protezione
internazionale comprovata da attivita' e servizi in essere al momento
della presentazione della domanda (nei  casi  in  cui  l'Ente  Locale
intenda avvalersi di Ente Attuatore);
    d)  autorizzazione  e/o  accreditamento  della  struttura  di
accoglienza per i minori come previsto dalla  normativa  regionale  e
nazionale, laddove non sussista ancora un recepimento  regionale  del
decreto ministeriale n. 308/2001.
  4. E' ammissibile una sola domanda  di  contributo  per  ogni  Ente
Locale anche se presentata in forma associata.
  5. Le domande, in duplice copia, devono essere consegnate a mano  o
inviate, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero
dell'interno - Dipartimento per liberta' civili  e  l'immigrazione  -
Direzione centrale per i servizi civili per l'immigrazione e l'asilo,
Piazza del Viminale s.n.c. - 00184  Roma,  entro  le  ore  16,00  del
sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente  decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
                              Art. 6

              Cause di inammissibilita' e di esclusione

  1. Sono inammissibili le domande:
    a) presentate da soggetti in forma singola od associata,  diversi
da quelli legittimati cosi' come individuati al precedente art. 2;
    b) pervenute oltre il termine di cui al precedente art. 5  ultimo
comma;
    c) non corredate dal piano finanziario redatto secondo lo  schema
di cui all'allegato «C»;
    d) redatte su formulari  non  conformi  ai  modelli  allegati  al
presente decreto e/o privi della firma del legale rappresentante;
    e) prive, in  caso  di  delega,  di  un  valido  atto  di  delega
sottoscritto dal Soggetto delegante e dal Soggetto delegato o recanti
atti di  delega  validi,  ma  non  accompagnati  dalla  copia  di  un
documento di identita' valido del Soggetto delegante e  del  Soggetto
delegato;
    f) che prevedano una durata diversa da quella  indicata  all'art.
4, comma 2;
    g) presentate  secondo  modalita'  difformi  da  quanto  indicato
all'art. 5 del presente decreto;
    h) prive del/dei documento/i di  identita'  di  cui  all'art.  5,
comma 3, lettera A.
  2. Nel caso di presentazione di piu' domande da parte del  medesimo
Ente Locale e' ammissibile quella pervenuta per prima secondo i tempi
e le modalita' stabilite dal precedente art. 5.
  3. Sono escluse le domande:
    a) che non prevedono gli interventi indicati all'art. 3, comma  2
del presente decreto e nelle «Linee Guida»;
    b) prive di uno o piu' documenti o delle dichiarazioni  richiesti
dall'art. 5, comma 3, lettere b), c) e d);
    c) prive  in  generale,  delle  informazioni  e/o  dei  documenti
richiesti obbligatoriamente dal presente decreto;
    d) prive della dichiarazione di impegno  a  destinare  alla  rete
nazionale dello SPRAR una percentuale minima del  70  per  cento  dei
posti complessivi indicati nella proposta progettuale;
    e) per le quali la Commissione ai sensi del successivo  comma  4,
abbia richiesto una integrazione documentale e l'Ente Locale  non  vi
abbia provveduto nei termini fissati.
  4.  In  presenza  di  vizi  documentali    non    sostanziali,
l'Amministrazione si  riserva  la  facolta'  di  richiedere  all'Ente
Locale chiarimento e/o integrazioni.
  5. In tali ipotesi l'Amministrazione assegna un termine  perentorio
entro il quale, pena l'esclusione, l'Ente Locale deve far pervenire i
chiarimenti o le integrazione richieste. In caso di mancata risposta,
da parte del proponente, entro il  termine  perentorio  concesso,  la
domanda si considerera' esclusa.
                              Art. 7

      Capacita' ricettiva dei singoli servizi di accoglienza

  1. Gli Enti Locali che presentano  domanda  di  contributo  debbono
destinare allo SPRAR una percentuale minima  del  70  per  cento  dei
posti complessivi indicati nella proposta progettuale.
  2.  All'assegnazione  di  tali  posti  provvede  direttamente  la
Direzione Centrale tramite il Servizio Centrale, anche  nel  rispetto
di quanto previsto dal decreto legislativo n. 140/2005  relativamente
ai minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale.
  3. La capacita' ricettiva complessiva dei  servizi  di  accoglienza
non deve essere inferiore a 6 posti ne' superiore a 70:
    a) fino ad un massimo di dieci posti di accoglienza per gli  Enti
Locali, singoli o consorziati, con  popolazione  complessiva  fino  a
5.000 abitanti;
    b) fino ad un massimo di venti posti per i servizi di accoglienza
per gli Enti Locali,  singoli  o  consorziati,  con  una  popolazione
complessiva tra 5.001 e 15.000 abitanti;
    c) fino ad un massimo di trenta posti di accoglienza per gli Enti
Locali, singoli o consorziati, con una  popolazione  complessiva  tra
15.001 e 50.000 abitanti;
    d) fino ad un massimo di quaranta posti di  accoglienza  per  gli
Enti Locali, singoli o consorziati, con una  popolazione  complessiva
tra 50.001 e 200.000 abitanti;
    e) fino ad un massimo di cinquanta posti di accoglienza  per  gli
Enti Locali, singoli o consorziati, con una  popolazione  complessiva
tra 200.001 e 500.000 abitanti;
    f) fino ad un massimo di settanta posti di  accoglienza  per  gli
Enti Locali, singoli o consorziati, con una popolazione  superiore  a
500.001 abitanti.
  4. Nel caso in cui la domanda di contributo e' presentata  da  Enti
Locali in forma associata, il numero degli abitanti va  calcolato  in
base alla popolazione dei soli comuni nel cui territorio  sorgono  le
strutture di accoglienza.
  5. Le strutture adibite all'accoglienza dei minori dovranno  essere
autorizzate/accreditate  ai  sensi  della  normativa  nazionale  e
regionale di settore.
                              Art. 8

              Capacita' ricettiva dei singoli servizi
                      di accoglienza aggiuntivi

  1. L'Ente Locale che presenta domanda di contributo ha facolta'  di
garantire, nel corso del periodo di vigenza del presente decreto e su
richiesta della  Direzione  Centrale  per  il  tramite  del  Servizio
Centrale, l'attivazione di una percentuale di posti  aggiuntivi  pari
ad un minimo del 20 per cento a un  massimo  del  50  per  cento  del
numero di posti effettivamente finanziati.
  2. Nel caso in cui l'Ente Locale nella presentazione della  domanda
di contributo si impegni ad attivare i posti aggiuntivi ai sensi  del
comma 1, tale attivazione ha carattere obbligatorio.
  3. Per i posti aggiuntivi non e'  richiesto  alcun  cofinanziamento
all'Ente Locale. Non e' necessario, inoltre, indicare  nella  domanda
di contributo, le strutture da destinare  all'attivazione  dei  posti
aggiuntivi, fermo restando  la  conformita'  delle  stesse  a  quanto
previsto dalle «Linee Guida» e dalle normative vigenti.
  4. A partire dalla ricezione della  richiesta  di  attivazione  dei
posti aggiuntivi, gli Enti Locali sono tenuti ad  attivarli  entro  i
successivi 15 giorni lavorativi.
  5.  Per  ogni  posto  aggiuntivo  attivato  viene  riconosciuto  un
contributo pro die/pro capite pari ad euro 45.
                              Art. 9

                        Costi inammissibili

  1. Non sono ammissibili i costi:
    a)  per  l'acquisto  di  immobili  o  relativi  al  pagamento  di
eventuali mutui accesi per l'acquisto degli stessi;
    b) di adeguamento delle strutture da adibire all'accoglienza.
                              Art. 10

      Commissione di valutazione delle domande di contributo

  1. Ai fini della selezione delle domande di  cui  all'art.  5,  con
provvedimento del Capo Dipartimento, e' istituita una Commissione  di
valutazione composta dal Direttore Centrale, che la presiede, o da un
suo delegato, da un dirigente della carriera prefettizia in  servizio
presso la Direzione Centrale e da un  dirigente  di  II  fascia,  dal
responsabile della Struttura di missione per l'accoglienza dei minori
stranieri non accompagnati o da un suo delegato, da un rappresentante
dell'Associazione  Nazionale  Comuni  italiani  (ANCI),  da  un
rappresentante dell'Unione delle Province d'Italia (UPI). Compongono,
inoltre, la Commissione  un  rappresentante  dell'Alto  Commissariato
delle Nazioni Unite per i Rifugiati(ACNUR) ed un rappresentante delle
Regioni.  La  segreteria  della  Commissione  e'  assicurata  da  un
funzionario in servizio presso la Direzione Centrale.
  2. Per le attivita' connesse  alla  valutazione  dei  progetti,  la
Commissione si avvale del supporto tecnico del Servizio Centrale.
  3. La partecipazione  alla  Commissione  non  comporta  compensi  o
rimborsi.
  4. La Commissione di valutazione e' validamente costituita  con  la
maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti;  in
caso di parita' prevale il voto del Presidente.
  5. Al fine di garantire la piu' ampia distribuzione dei servizi  di
accoglienza sul territorio, l'Amministrazione puo' chiedere  all'Ente
Locale una riduzione dei  posti  in  accoglienza  rispetto  a  quelli
offerti nella domanda di partecipazione al bando. In tal caso, l'Ente
Locale che accoglie la richiesta rimodula in maniera  conseguente  il
progetto ed il relativo piano finanziario e fornisce alla Commissione
i chiarimenti o le integrazioni richieste.
  6. All'esito dell'esame delle domande, la  Commissione  assegna  ai
singoli progetti i punteggi secondo le modalita' stabilite  dall'art.
11, forma ed approva la graduatoria  degli  Enti  Locali  ammessi  al
contributo.
  7. La graduatoria finale degli Enti Locali  ammessi  al  contributo
verra' pubblicata sul sito del Ministero dell'interno e del  Servizio
Centrale, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
  8. Dell'assegnazione del contributo e' data altresi'  comunicazione
all'Ente Locale ammesso al finanziamento, nonche' alla Prefettura-UTG
territorialmente competente.
  9.  L'Amministrazione  si  riserva  la  facolta'  di  scorrere  la
graduatoria approvata in  caso  di  sopravvenute  necessita'  e/o  di
economie raggiunte,  nonche'  in  caso  di  ulteriori  disponibilita'
finanziarie.
                              Art. 11

            Punteggi per la formazione della graduatoria

  1. Al fine della formazione della  graduatoria  la  Commissione  di
valutazione  assegna  ad  ogni  istanza  di  contributo  il  seguente
punteggio utile:
    a) punti 0,5 nel caso in cui l'Ente  Locale  sia  finanziato  dal
Fondo nel triennio in corso  2014-2016,  per  un  progetto  destinato
all'accoglienza di  adulti  e/o  persone  disabili  e/o  con  disagio
mentale o psicologico e/o con  necessita'  di  assistenza  sanitaria,
sociale e domiciliare, specialistica o prolungata;
    b) punti 2 nel caso in cui l'Ente Locale sia finanziato dal Fondo
nel triennio in corso 2014-2016,  prevedendo  servizi  esclusivamente
destinati ai minori stranieri non accompagnati  richiedenti  asilo  o
titolari di protezione internazionale o umanitaria;
    c) punti 0,5 nel caso in cui l'Ente Locale abbia partecipato,  in
qualita' di partner, alla realizzazione di un progetto finanziato dal
Fondo nel triennio in corso 2014-2016;
    d) punti da 1 a 3 nel caso in cui l'Ente Locale  titolare  di  un
progetto SPRAR ha messo a disposizione  posti  per  l'accoglienza  di
minori stranieri non accompagnati in seguito alla richiesta formulata
dal Ministero dell'interno con circolare del 23 luglio 2014;
    e) punti 1,5 nel caso in cui l'Ente  Locale  non  sia  mai  stato
finanziato dal Fondo;
    f) punti 1 nel caso in cui  l'Ente  Locale  proponente  offra  il
numero di posti massimo previsti dall'art. 7, comma  3  del  presente
decreto;
    g) punti da 0,20 a 0,40 se l'Ente  Locale  mette  a  disposizione
posti per l'accoglienza di minori di genere femminile (massimo del 30
per cento del numero di posti complessivi del progetto);
    h) punti da 1 a 3 se l'Ente Locale  mette  a  disposizione  della
rete nazionale una percentuale maggiore di posti rispetto  al  minimo
previsto dall'art. 7, comma 1 del presente decreto;
    i) punti da 0,50 a 2 se l'Ente Locale mette a disposizione  posti
aggiuntivi su richiesta del Ministero  dell'interno  (minimo  20  per
cento - massimo 50 per cento dei posti complessivi del progetto);
    l) punti 0,20 per ogni 5 per cento  in  piu'  di  cofinanziamento
rispetto al 20 per cento previsto dall'art.  1-sexies,  comma  2  del
decreto-legge  n.  416/1989  convertito  nella  legge  n.  39/1990  e
dettagliato secondo i criteri previsti dall'allegato «C1» fino ad  un
massimo 0,60;
    m) punti da 0 a 5 per  la  qualita'  della  proposta  progettuale
presentata;
    n) punti da 0 a  6  per  il  livello  di  aderenza  ai  parametri
previsti dalle «Linee Guida».
  2. In caso di parita' di punteggio,  il  titolo  di  preferenza  e'
costituito dal maggior numero di posti riservati dall'Ente Locale  in
favore dello SPRAR.  In  caso  di  ulteriore  parita'  di  punteggio,
saranno  prioritariamente  ammessi  gli  Enti  Locali  ubicati  nelle
regioni dove  insistono  strutture  di  prima  accoglienza  per  MSNA
finanziate nell'ambito dell'avviso pubblico di cui all'art. 3,  comma
2.
                              Art. 12

                      Decreto di ripartizione

  1. Il piano di ripartizione del Fondo e' definito dalla Commissione
di cui all'art. 10 che assegna  all'Ente  Locale,  sulla  base  della
graduatoria, un sostegno finanziario non superiore all'80  per  cento
del costo totale del singolo progetto territoriale.
  2. Il Ministro dell'interno, acquisita la graduatoria redatta dalla
Commissione di valutazione e sentita la Conferenza Unificata, di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta  il
decreto di ripartizione del Fondo.
  3. La  graduatoria  degli  Enti  Locali  ammessi  a  contributo  e'
pubblicata  sui  siti  internet  del  Ministero  dell'interno  e  del
Servizio Centrale.
  4.  Dell'assegnazione  del  contributo  e'  data,    altresi',
comunicazione all'Ente Locale beneficiario, nonche' alla Prefettura -
UTG territorialmente competente.
                              Art. 13

                Variazioni del servizio finanziato

  1. I servizi indicati nei progetti  che,  entrati  in  graduatoria,
sono stati ammessi al riparto del Fondo, non  possono  subire,  nella
fase attuativa, variazioni nei loro elementi essenziali.
  Costituiscono elementi essenziali:
    a) il rapporto tra l'Ente Locale titolare del progetto  e  lo/gli
Ente/i attuatore/i;
    b) la/le  struttura/e  d'accoglienza  indicata/e  nella  proposta
progettuale.
  2.  In  presenza  di  gravi  motivi,  l'Ente  Locale  ammesso  al
finanziamento puo' sottoporre,  per  le  conseguenti  determinazioni,
proposta di variazioni dei suddetti elementi essenziali del progetto,
corredata da  idonea  documentazione,  alla  Direzione  Centrale  che
acquisisce il parere del Servizio Centrale.
  3. Le variazioni non autorizzate, ai sensi del  presente  articolo,
comportano la revoca del contributo di cui all'art. 16.
  4. La rimodulazione del piano finanziario preventivo, da presentare
al Servizio Centrale nel mese di novembre di entrambi  gli  anni  non
puo' pregiudicare la qualita' dei servizi offerti ai  minori  e  deve
obbligatoriamente  rispettare  la  percentuale  del  20  per  cento
relativamente alla voce di spesa di cui alla lettera b) del  suddetto
piano finanziario (integrazione e spese generali).
                              Art. 14

              Presentazione del rendiconto e controlli

  1.  Il  rendiconto  delle  spese  sostenute  dall'Ente  Locale  e'
presentato alla Direzione Centrale, tramite il Servizio Centrale, con
le modalita' indicate nel «Manuale unico di rendicontazione SPRAR».
  2.  Il  rendiconto  deve  essere  conforme  al  piano  finanziario
preventivo originario allegato alla domanda (allegato «C») o a quello
rimodulato successivamente come previsto agli art. 10, comma 5 e  13,
comma 4.
  3. L'Ente Locale e' tenuto a conservare la documentazione contabile
relativa alle spese sostenute per i cinque anni successivi alla  data
di presentazione del rendiconto.
  4. L'Ente Locale presenta,  con  cadenza  semestrale,  al  Servizio
Centrale per il  successivo  inoltro  alla  Direzione  Centrale,  una
scheda  di  monitoraggio  dei  servizi  erogati  ed  una  relazione
intermedia  e  una  finale  sull'attivita'  svolta  e  sui  risultati
raggiunti.
  5. La Direzione Centrale, avvalendosi  del  supporto  del  Servizio
Centrale, dispone verifiche  ed  ispezioni  sui  servizi  degli  Enti
Locali assegnatari del contributo,  fermo  restando  quanto  disposto
dalle  vigenti  normative  nazionali  e  regionali,  in  materia  di
vigilanza e controllo.
                              Art. 15

                              Economie

  1. Le eventuali economie maturate  nella  fase  di  attuazione  del
servizio  restano  acquisite  all'Ente  Locale  assegnatario  che  le
utilizza, previa autorizzazione della  Direzione  Centrale,  fino  ad
esaurimento dell'assegnazione finanziaria, per  le  stesse  finalita'
indicate nella domanda di contributo.
  2.  In  sede  di  riparto  annuale  del  contributo,  ai  fini
dell'ottimizzazione delle risorse disponibili sul Fondo, la Direzione
Centrale  procede  ad  erogare  agli  Enti  Locali  assegnatari  del
finanziamento  un  contributo  calcolato  al  netto  delle  eventuali
economie maturate nelle annualita' precedenti,  il  cui  utilizzo  e'
stato autorizzato ai sensi del comma 1.
                              Art. 16

                        Revoca del contributo

  1. All'atto dell'assegnazione del contributo,  a  ciascun  progetto
viene attribuito un punteggio complessivo di 20 punti.
  2. Tale punteggio subisce decurtazioni nella misura indicata  nella
tabella «D», a seguito dell'accertata  inosservanza  di  uno  o  piu'
obblighi previsti dal presente  decreto  e  dalle  «Linee  Guida»,  a
fronte del monitoraggio effettuato dal Servizio  Centrale.  Per  ogni
inosservanza accertata verra' inviato all'Ente Locale  un  avviso  da
parte della Direzione Centrale, per il tramite del Servizio Centrale,
con l'invito ad  ottemperare  alle  inosservanze  rilevate  entro  il
termine  assegnato,  pena  la  decurtazione  del  punteggio.  La
decurtazione del punteggio  attribuito  puo'  comportare  la  revoca,
parziale o totale, del contributo, attraverso  un  provvedimento  del
Direttore    Centrale    in    misura    proporzionale    all'entita'
dell'inosservanza accertata.
  3. La revoca parziale del contributo e' disposta in presenza di una
decurtazione di punteggio compresa tra 8 e 13 punti  complessivi.  La
revoca  totale  del  contributo  e'  disposta  in  presenza  di  una
decurtazione di punteggio compresa tra 14  e  20  punti  complessivi.
Qualora l'Ente Locale presenti domanda di contributo per il  triennio
successivo, le decurtazioni di  punteggio  e  la  revoca  parziale  o
totale saranno considerate dalla Commissione in sede  di  valutazione
della  proposta  progettuale  ai  fini  della  formazione  della
graduatoria.
  4. In caso di revoca, l'importo del  contributo  da  restituire  e'
versato  dall'Ente  Locale  secondo  le  modalita'  contenute  nel
provvedimento di decadenza adottato dal Direttore Centrale.
                              Art. 17

                              Allegati

  1. Costituiscono parte integrante del presente decreto  i  seguenti
allegati:
    Allegato A - Linee Guida;
    Allegato B - Modello di domanda del contributo;
    Allegato B1 - Scheda strutture e relativa documentazione;
    Allegato B2 - Dichiarazione sostitutiva;
    Allegato C - Piano finanziario;
    Allegato C1 - Relazione descrittiva del cofinanziamento;
    Allegato D - Tabella per la revoca del contributo.
                              Art. 18

                            Pubblicazione

  1. Il presente  decreto  sara'  inviato  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e  sui  siti  del  Ministero  dell'interno  e  del  Servizio
Centrale dello SPRAR.
    Roma, 27 aprile 2015

                                                  Il Ministro: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2015
Ministero interno, foglio n. 1074
                                                          Allegato A

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                          Allegato B

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                          Allegato B1

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                          Allegato B2

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                          Allegato C

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                          Allegato C1

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                          Allegato D

              Parte di provvedimento in formato grafico

[img width=300 height=227]http://www.iltaccoditalia.info/public/bambini2_0.jpg[/img]

riferimento id:26953

Data: 2015-05-25 05:17:26

Re:MINORI NON ACCOMPAGNATI - rete SPRAR - bando Enti Locali (GU 23/5/15)

[color=red][size=14pt][b]Approfondimenti
[/b][/size][/color]

Mille posti per accogliere entro il 2016 minori stranieri non accompagnati
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=26848.msg50700#msg50700

Minori stranieri non accompagnati - BANDO - scadenza 28/4/2015
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=26098.msg49318#msg49318

Minori stranieri non accompagnati, pubblicato il rapporto sull'accoglienza
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=6893.msg13846#msg13846

Anci-Cittalia: IV rapporto sui minori stranieri non accompagnati
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=5217.0

Permesso di soggiorno A PUNTI - D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=2816.msg6298#msg6298

riferimento id:26953
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