Buona sera a tutti, finalmente gli esami sono stati tutti superati ed ecco i primi problemi da parte del Comune il quale mi dice che come rimessa io non possa utilizzare il box privato della mia abitazione ubicata nello stesso comune. Putroppo non trovo nessuna legge in merito, potreste darmi un consiglio?
Grazie in anticipo.
La normativa NCC, rappresentata dalla legge 21/92, prevede che sia la sede legale che la rimessa siano ubicate nel comune che rilascia l'autorizzazione. La specificazione è contenuta nelle disposizioni che sono state introdotte a fine 2008 dal “famoso” comma 1-quater dell' art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (a parere mio non ancora in vigore ma la cosa, purtroppo, non è pacifica)
Da precisare che un po’ tutti i regolamenti comunali prevedevano, anche prima del 2008, che la rimessa dovesse essere ubicata nel territorio di riferimento.
legge 21/92 - Art. 3. Servizio di noleggio con conducente.
[i]1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione.[/i]
In assenza di specificazioni sulla rimessa a livello regolamentare, non è da escludere che questa possa essere rappresentata anche solo dalla disponibilità di un locale privato annesso alla civile abitazione o area scoperta dove l'esercente rimette l'auto ogni volta che finisce un servizio in attesa di farne un altro. La legge statale non detta condizioni particolari.
E' da rilevare che l'attività non viene svolta nella rimessa e quindi non è una sede "operativa" con l'apporto di un certo carico urbanistico, ma rappresenta solo la conseguenza del principio legale per il quale l'NCC deve essere legato alle esigenze della comunità locale. L'attività è svolta in modo praticamente "itinerante". E' un po' come se l'esercente del commercio su area pubblica (ambulante) avesse bisogno di un fabbricato commerciale per posteggiare il furgone fra un periodo di lavoro e un altro. Posso capire se il conducente NCC mettesse su una vera e propria impresa con uffici, personale ecc. ma nel caso di un lavoratore autonomo che risponde alle chiamate telefoniche o alle mail non ravvedo la necessità di una sede con una destinazione d’uso precisa.
Detto questo, dato che non è riscontrabile un effettivo carico urbanistico, dato che la legge non specifica niente, dato che l'esercente può lavorare tramite sistemi di comunicazioni (telefono, internet, ecc) senza che il cliente debba recarsi fisicamente nella rimessa, a parere mio, in assenza di ulteriori specificazioni a livello comunale (comunque dovrebbero essere esplicite e tassative), non vedo motivi affinché la rimessa sia rappresentata da un posteggio o un garage purché questi siano nella disponibilità giuridica del conducente (contratto di affitto, comodato, proprietà, ecc.)