DIFFERENZIALE DI RUMORE - legittima contingibile ed urgente - sent. 15/5/15
[color=red][b]T.A.R. Umbria, Sezione I, 15 maggio 2015 n. 215[/b][/color]
FATTO
1. Espone la società ricorrente di esercitare attività di stoccaggio, riduzione volumetrica e commercializzazione di rifiuti ferrosi non pericolosi, in virtù di autorizzazione n. 3032 del 4 aprile 2007 da parte della Provincia di Perugia in area sita in Foligno lungo le vie Shibukawa/Coccetti in zona tipizzata dal vigente P.R.G. come industriale (UP/PIP).
[b]Il 2 ottobre 2013, a seguito di esposto di cittadini residenti nella suddetta zona, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.) Umbria ha chiesto al Comune di Foligno l’emissione di specifica ordinanza, ai sensi dell’art. 9 comma 1, della legge n. 447/1995, avendo accertato il superamento del valore limite differenziale nel periodo di riferimento diurno. [/b]
Con ordinanza sindacale n. 519 del 30 ottobre 2013 è stata disposta nei confronti della ricorrente l’interruzione immediata delle attività rumorose eccedenti i limiti accertati dall’ARPA, l’adozione di adeguati sistemi di mitigazione del rumore e l’applicazione di sanzione pecuniaria.
La società Tardioli Alfredo impugna la suddetta ordinanza, deducendo censure così riassumibili:
I. Violazione dell’art. 9 della legge 447 del 1995: il provvedimento impugnato risulterebbe emanato non già a tutela della salute della collettività bensì dei soli cittadini residenti nella prossimità dell’impianto, senza alcuna motivazione dunque in ordine alla sussistenza delle eccezionali e urgenti necessità che devono sorreggere l’utilizzo di un provvedimento “contingibile ed urgente” quale quello in questione; l’inattendibilità delle misurazioni effettuate dall’A.R.P.A., come dimostrerebbe la perizia tecnica depositata in giudizio;
II. Eccesso di potere per errore nella valutazione dei presupposti fattuali, illogicità: vi sarebbe evidente sproporzione tra la tutela attuata e quella relativa al singolo caso verificato;
III. Violazione della legge 241/1990 sotto vari profili: l’indagine compiuta dall’ARPA, in quanto effettuata senza alcun preavviso, avrebbe violato tutte le garanzie procedimentali richieste dalla legge 241 del 1990 tra cui l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento e del c.d. “preavviso di diniego” (art. 10-bis).
Si è costituito il Comune di Foligno, chiedendo il rigetto del gravame, stante l’infondatezza di tutte le censure ex adverso dedotte, in sintesi evidenziando:
- l’incompatibilità urbanistica dell’attività di raccolta, cernita e demolizione di ogni tipo di rottame esercitata presso lo stabilimento in questione ai sensi del PIP vigente;
- il superamento del solo valore limite differenziale costituirebbe di per sé violazione dei limiti di zona, secondo il piano di zonizzazione acustica adottato, indipendentemente dal superamento dei limiti massimi di rumore;
- la legittimità dell’utilizzo dello strumento di cui all’art. 9 della legge 447 del 1995 anche a seguito dell’esposto di un numero limitato di cittadini, non essendo ravvisabile alcun limite dimensionale;
- la proporzionalità della misura adottata, non incidente su tutte le attività svolte dalla ricorrente bensì esclusivamente sulle sole determinanti un aumento dei limiti di emissione rumorosa;
- la piena ammissibilità dei controlli c.d. “a sorpresa” da parte dell’ARPA.
Si è costituita anche l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, chiedendo il rigetto del gravame, stante l’infondatezza di tutte le censure ex adverso dedotte.
Alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2014, con ordinanza n. 22/2014 è stata accolta l'istanza cautelare, con la seguente testuale motivazione:
“Considerato che, ad un primo sommario esame proprio della presente fase cautelare, il provvedimento impugnato non appare conforme a proporzionalità laddove impone alla ditta “Tardioli Alfredo s.r.l.” di interrompere con immediatezza le attività rumorose che determinano il superamento dei limiti di rumorosità accertati da A.R.P.A., individuabili principalmente nella movimentazione, nel taglio e nella compattazione del materiale ferroso mediante ragni e cesoie mobili, nella pressa automatica e nello scarico del materiale ferroso dagli automezzi sulla superficie del piazzale e laddove prescrive che la ripresa del’attività produttiva potrà avvenire solo dopo l’adozione e l’applicazione di adeguati sistemi di mitigazione del rumore al fine di rispettare i limiti della vigente normativa; Rilevato che la ricorrente ha individuato e sospeso sua sponte le lavorazioni maggiormente rumorose (taglio di binari con cesoie meccaniche, utilizzo di mezzi cingolati su pavimenti in acciaio, operazioni di tranciatura con escavatore apposito); Ritenuto, in accoglimento della presente domanda cautelare, di sospendere l’impugnato provvedimento, fermo restando l’onere della ricorrente di non esercitare le attività già sospese spontaneamente nelle more della realizzazione delle opere più idonee alla mitigazione del rumore”.
In seguito alla suddetta ordinanza cautelare, la ricorrente ha depositato presso gli uffici comunali un progetto di risanamento acustico - consistente nella installazione di barriera fonoassorbente di 9,5 metri di altezza e 200 mt. di lunghezza - ritenuto realizzabile solo previo accordo ai sensi del R.R. 9/2008 tra il Comune e l’impresa Tardioli stante la deroga dalla distanza di mt. 10 dal confine stradale.
La ricorrente il 30 giugno 2014 ha presentato s.c.i.a. in variante al predetto progetto, con previsione della realizzazione di barriera antirumore di circa 2,95 mt. di altezza e 9,15 mt. di lunghezza, nei confronti della quale l’Amministrazione non ha adottato alcun provvedimento.
In data 19 febbraio 2015 la ricorrente ha ottenuto certificato di agibilità relativamente all’edificio (magazzino e locale vendita) sito in via Morettini n. 20 ovvero dello stesso insediamento produttivo per cui è causa.
Con memoria la difesa della ricorrente ha rappresentato di essere in procinto di trasferire definitivamente l’impianto in altra area, stipulando all’uopo contratto preliminare, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere o di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, anche in relazione all’ottenimento del predetto certificato di agibilità e agli effettuati adempimenti di riduzione delle emissioni acustiche prescritti nell’ordinanza impugnata.
La difesa comunale si oppone all’accoglimento dell’istanza, rappresentando la sostanziale differenza della soluzione progettuale di cui alla s.c.i.a. presentata dall’impresa Tardioli rispetto al progetto inizialmente predisposto e la prosecuzione delle lavorazioni comportanti il superamento delle emissioni sonore in violazione anche del divieto di cui all’ordinanza cautelare dell’adito TAR.
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del giorno 15 aprile 2015, nella quale la causa è passata in decisione.
DIRITTO
2. E’ materia del contendere la legittimità dell’ordinanza n. 519 del 30 ottobre 2013 adottata dal Sindaco del Comune di Foligno ai sensi dell’art. 9 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 con cui si è ordinato all’impresa ricorrente, quanto allo stabilimento nei pressi delle vie Shibukawa/Coccetti, l’interruzione immediata delle attività rumorose eccedenti i limiti accertati dall’ARPA unitamente all’adozione di adeguati sistemi di mitigazione del rumore nonché disposta l’applicazione di sanzione pecuniaria.
3. In limine litis non ritiene il Collegio la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere né di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla luce dei fatti sopravvenuti all’emanazione dell’impugnata ordinanza sindacale.
La soluzione progettuale alternativa di cui alla s.c.i.a. presentata dall’impresa ricorrente il 30 giugno 2014, per quanto oramai ampiamente perfezionatasi stante il decorso del termine di cui al comma 3, dell’art. 19 della legge 241/90 per l’esercizio del potere inibitorio, non ha trovato esecuzione, non avendo di fatto la ricorrente dimostrato di aver nemmeno iniziato gli interventi ivi descritti ed essendo pertanto tutt’ora efficace l’inibizione ordinata dal Sindaco volta a ricondurre i valori delle emissioni nei limiti di legge.
D’altra parte, il prospettato trasferimento dello stabilimento fonte di emissioni acustiche nocive risulta allo stato ugualmente indimostrato, non avendo allegato la ricorrente alcun elemento probatorio, si da non potersi ritenere venuto meno l’interesse alla decisione della causa. Ugualmente indimostrata è poi l’asserita cessazione delle attività più rumorose, non essendo all’uopo probanti nemmeno le rilevazioni effettuate dall’ARPA il 26 agosto 2014, per riscontrate problematiche ambientali.
Parimenti non rilevante appare il sopravvenuto rilascio in data 19 febbraio 2015, da parte del Comune, del certificato di agibilità degli edifici commerciali realizzati nello stabilimento in questione, a tacer d’altro valevole ai soli fini edilizi ed urbanistici.
Pertanto, non vi sono allo stato elementi per ritenere venuta meno ogni utilità in merito all’azione promossa dalla ricorrente.
4. Venendo al merito il ricorso è infondato e va respinto.
Preliminarmente, mette conto evidenziare come con l’ordinanza impugnata il Comune intimato non abbia ordinato l’interruzione di ogni attività effettuata dalla ricorrente nello stabilimento di via Shibukawa/Coccetti, individuando invece le sole attività più rumorose ovvero la movimentazione, il taglio e la compattazione del materiale ferroso mediante ragni e cesoie mobili, la pressa automatica e lo scarico del materiale ferroso degli automezzi sulla superficie del piazzale. Tale assetto non risulta nemmeno inciso dalla decisione cautelare di questo Tribunale, dal momento che viene espressamente affermato l’onere della ricorrente “di non esercitare le attività già sospese spontaneamente nelle more della realizzazione delle opere più idonee alla mitigazione del rumore”.
5. Il primo motivo di gravame non merita condivisione.
5.1. E’ principio consolidato nella giurisprudenza anche dell’adito Tribunale quello secondo cui il documentato superamento da parte dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.) dei valori limite di rumore differenziale di immissione stabilito dalla vigente normativa - pur se non coinvolgente l'intera collettività ma singoli cittadini - appare sufficiente a concretare l'eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica (ex multis T.A.R. Piemonte sez. I, 2 marzo 2009, n. 199; T.A.R. Umbria 26 agosto 2011, n. 271).
Va infatti debitamente tenuto presente che l'utilizzo del particolare potere di ordinanza “contingibile e urgente”, delineato dall'art. 9, L. 26 ottobre 1995 n. 447 (con ciò decisamente differenziandosi rispetto ad altri poteri di ordinanza extra ordinem ed in particolare dalle ordinanze sindacali adottabili ai sensi degli artt. 50 e 54 del T.u.e.l.) in ipotesi di accertato superamento dei valori limite assume carattere pressoché doveroso (Consiglio di Stato sez. V, 6 marzo 2013, n. 1372) tenuto conto sia che l’inquinamento acustico ontologicamente rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la suddetta legge non configura alcun potere di intervento amministrativo ordinario che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti (T.A.R. Umbria 10 aprile 2013, n. 222; T.A.R. Emilia - Romagna Parma, 26 febbraio 2014, n. 58).
5.2. Ciò premesso, diversamente da quanto rilevato dall’impresa ricorrente, va evidenziata l’attendibilità delle misurazioni effettuate dall’ARPA, le quali mediante due distinte rilevazioni effettuate il 26 e 27 settembre 2013 con strumenti tecnici e secondo le specifiche del d.m. 16 marzo 1998, a finestre aperte presso adiacente abitazione civile posta a 130 mt. dallo stabilimento, hanno evidenziato un livello differenziale di rumore pari a + 11,7 db e a + 9,98 db rispetto al limite differenziale di immissione di 5 db nel periodo di riferimento diurno.
[b]Tale netto superamento del valore limite differenziale costituisce elemento di per sé rilevante ai fini dell’adozione dell’ordinanza impugnata. [/b]
Infatti, il superamento del valore limite differenziale in presenza del piano di zonizzazione acustica approvato dall’Amministrazione comunale, costituisce violazione dei limiti di zona indipendentemente dal superamento dei limiti massimi di rumore, poiché una volta effettuata la classificazione del territorio comunale ai sensi dell'art. 6 comma 1, lett. a), della legge 26 ottobre 1995 n. 447 sono operativi i limiti "differenziali” e non già quelli c.d. "assoluti" di rumorosità (ex multis T.A.R. Emilia - Romagna, Parma, 18 settembre 2008, n. 385; id. 12 gennaio 2012, n.7; Consiglio di Stato sez. IV, 18 febbraio 2003, n. 880; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 13 giugno 2007, n. 2334).
5.3. Non ritiene il Collegio che l’attendibilità delle misurazioni effettuate dall’A.R.P.A. possa ritenersi scalfita dai rilievi di cui alla perizia tecnica depositata dall’impresa ricorrente.
A prescindere da ogni altra considerazione, le misurazioni effettuate dal perito di parte nelle giornate del 21, 22, 23 novembre e 23 dicembre 2013, attengono ad una situazione ambientale sensibilmente differente poiché effettuate all’aperto e a seguito della modifica del ciclo produttivo da parte dell’impresa Tardioli, si da non risultare sovrapponibili a quelli dell’A.R.P.A.. Sul punto, è la stessa legge 447/1995 a prevedere che la verifica dei valori limite differenziali di immissione debba essere effettuata solo e soltanto all’interno di ambienti abitativi.
Vanno dunque respinte le doglianze attinenti alla attendibilità delle valutazioni tecniche effettuate dall’A.R.P.A. assunte a presupposto dell’impugnata ordinanza.
5.4. Tanto premesso, non rilevante è la circostanza evidenziata dall’impresa ricorrente, di esser stata autorizzata (nel 2007) dalla Provincia all’esercizio dell’attività di recupero dei rifiuti non pericolosi in area classificata industriale e con parere favorevole della stessa A.R.P.A. (nota 5859 del 14 marzo 2008).
[color=red][b]A prescindere dall’eccepita estraneità o meno della suddetta autorizzazione alle attività di rottamazione disciplinate dal D.lgs. 209/2003, pare assolutamente dirimente il dato oggettivo del superamento, all’epoca della emanazione dell’ordinanza sindacale impugnata, dei valori limite delle immissioni acustiche consentiti nella zona sede dell’impianto dell’impresa Tardioli, dovendosi la legittimità di un provvedimento amministrativo apprezzarsi con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il noto principio “tempus regit actum” (ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 29 gennaio 2015, n. 420). [/b][/color]
6. Privo di pregio è anche il secondo mezzo di gravame.
Come anticipato, con l’ordinanza impugnata il Comune non ha genericamente ordinato l’interruzione di ogni attività effettuata dalla ricorrente nello stabilimento di via Shibukawa/Coccetti, ma si è fatto carico di individuare le sole attività più rumorose - ovvero la movimentazione, il taglio e la compattazione del materiale ferroso mediante ragni e cesoie mobili, la pressa automatica e lo scarico del materiale ferroso degli automezzi sulla superficie del piazzale - si da ponderare l’interesse dell’impresa interessata alla prosecuzione delle attività meno rumorose e per tanto comportante il minore sacrificio possibile per gli interessi compresenti e invero proporzionale allo scopo perseguito, non essendo utilizzabile nella fattispecie altro strumento ugualmente efficace, ma meno negativamente incidente.
6.1. Non ha pertanto consistenza la doglianza di violazione del principio di derivazione comunitaria di proporzionalità.
7. Prive di pregio, infine, risultano le doglianze di carattere “formale”- procedimentale di cui al III motivo di ricorso.
[b]7.1. Come l’adito Tribunale non ha mancato di rilevare, un fenomeno come quello delle emissioni/immissioni acustiche provenienti da un'attività produttiva è suscettibile di essere significativamente influenzato dalle modalità con cui detta attività si svolge, e che quindi deve essere riconosciuto all'organo pubblico incaricato dei controlli il c.d. “diritto alla sorpresa” nell'espletamento delle attività istituzionali, per evitare che il preavviso possa mettere il controllato nella condizione di "non farsi cogliere sul fatto" (T.A.R. Umbria 26 agosto 2011, n. 271; cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 5 marzo 2003, n. 1224). [/b]
[color=red]L'esonero dell'Amministrazione dall'obbligo di dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento che lo riguarda, è legato non alla astratta qualificazione del provvedimento che si intende adottare, ma alla concreta esistenza di una situazione di comprovata necessità e di urgenza qualificata, tale cioè da non consentire la detta comunicazione senza che ne risulti compromesso il soddisfacimento dell'interesse pubblico cui il provvedimento finale è rivolto (T.A.R. Toscana, II, 16 giugno 2010, n. 1930). [/color]
La mancanza di una previa comunicazione di avvio del procedimento e di un contraddittorio nel momento dell'effettuazione delle misurazioni effettuate dall'A.R.P.A. appare quindi giustificata, alla luce della stessa deroga consentita dall’art. 7 della legge generale sul procedimento amministrativo.
[b]Deve dunque ritenersi che controlli, accertamenti, ispezioni possano essere svolti senza la partecipazione del diretto interessato, a condizione che costui sia successivamente in grado di verificare e, se del caso, contestare la veridicità o esattezza degli accertamenti compiuti e la stessa idoneità degli strumenti tecnici utilizzati, come avvenuto nel caso di specie. [/b]
7.2. Del tutto fuori centro, infine, è la lamentata omissione della ulteriore comunicazione con valenza partecipativa/deflattiva di cui art. 10-bis della legge 241/90, poiché anche a voler prescindere dalle assorbenti considerazioni sopra esposte, il procedimento per l’adozione dell’ordinanza di cui all’art. 9 della legge 447 del 1995 resta ad iniziativa ufficiosa, anche qualora sollecitato da esposti o denuncie di terzi, aventi valenza di meri atti di impulso, e quindi per ciò solo escluso dall’ambito di applicazione dell’istituto del c.d. “preavviso di diniego”.
8. Per i suesposti motivi il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza, secondo dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Foligno, in misura di 2.000,00 euro, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Paolo Amovilli, Primo Referendario, Estensore
[img width=300 height=168]http://fc05.deviantart.net/fs71/i/2013/303/6/4/minion_firefighter_by_blackbyte223-d6s1ouk.jpg[/img]
T.A.R. Toscana, Sezione II, 15 maggio 2015 n. 780
FATTO e DIRITTO
1. Per una migliore comprensione della fattispecie dedotta, occorre ripercorrere lo sviluppo dei fatti di causa, quali risultano dalla documentazione versata in atti.
In data 26/05/2011 (prot. 9827) i sigg.ri Scarlatti Marco e Chiarugi Daniela, residenti in Bassa di Cerreto Guidi, Via 26 Giugno, 124, denunciavano al Comune di Cerreto Guidi "una situazione di DISTURBO INTOLLERABILE causato dall'eccessivo rumore derivante dall'attività svolta dal circolo ricreativo Alfio Bartolommei e dall'attuale locatario di alcuni suoi locali, il ristorante I Gatti Matti, situato in Via 26 Giugno 122". Nell'esposto si richiamavano due provvedimenti già al riguardo adottati dal Comune di Cerreto Guidi nell'anno 2009 (ordinanze nn. 16 e 121). In particolare, gli esponenti ribadivano che “tale rumore persiste nonostante le vs. ben 2 (due) ordinanza n. 16 del 5/02/2009 e n. 121 del 22/09/2009, seguite alle relazioni A.R.P.A.T. del 22/12/2008 e del 25/08/2009”.
[b]La richiamata ordinanza n. 16 del 05/02/2009, rivolta al precedente gestore dell’esercizio pubblico di cui si discute, nonché al “Circolo Alfio Bartolomei soc. coop.” proprietario dei locali, era riferita all’attività interna dei locali, ed era conseguente all’esposto dei sigg.ri Scarlatti e Chiarugi del 16.7.2008, nonché alla nota Arpat 2008/106067 del 22/12/2008; con la stessa si ordinava di provvedere, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento: [/b]
1. ad adottare sistemi o a realizzare opere finalizzate al conseguimento del rispetto dei limiti di tumore fissati dalla normativa nel periodo notturno;
2. a dimostrare l'efficacia degli interventi effettuati mediante relazione tecnica con misurazioni strumentali firmata da un tecnico competente in acustica ambientale abilitato ai sensi della l. 447/95, attestante il rispetto dei limiti di legge;
3. ad effettuare le misurazioni di cui al punto 2 presso il ricettore o in modo tale da permettere comunque una stima dei livelli presso il ricettore;
4. a presentare la documentazione tecnica relativa ai procedimenti di cui ai punti 1) e 2) allo S.U.A.P. del Comune di Cerreto Guidi, nel rispetto delle vigenti normative e procedure in materia di edilizia e attività produttive.
[b]La successiva ordinanza n. 121 del 22/09/2009, rivolta al gestore dell’esercizio pubblico, era, invece, riferita all’attività all’aperto, e conseguiva alla nota Arpat prot. n. 2009/66225 del 25/08/2009; con la stessa si ordinava di: [/b]
a) sospendere l’attività di somministrazione all’aperto fino all’ottenimento di quanto richiesto dall’Arpat, Servizio Sub Provinciale di Empoli Valdelsa, con nota prot. n. 2009/66225 del 25/08/2009, ed in particolare fin quando la società:
1) non avesse adottato sistemi o realizzato opere finalizzate al conseguimento del rispetto dei limiti di rumore fissati dalla normativa nel periodo notturno presentando preventiva e adeguata documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, nel rispetto delle leggi, norme e regolamenti vigenti;
2) non avesse dimostrato l’efficacia dei sistemi e/o degli interventi effettuati, mediante relazione tecnica con misurazioni strumentali, firmata da tecnico competente in acustica ambientale abilitato ai sensi della legge 447/95, che attestasse il rispetto dei limiti di legge, con misurazioni eseguite, possibilmente, nel punto ricettore, ovvero tali da permettere una stima di livelli al ricettore;
3) non avesse fornito, allo S.U.A.P. del Comune di Cerreto Guidi, copia dell’attestazione di versamento della sanzione amministrativa, di cui all’art. 10 della legge 447/95, in ottemperanza a quanto stabilito dal verbale di accertamento e contestazione n. 32 E/2009, del 20 agosto 2009, prot. n. 2009/66229 del 25/08/2009 emesso da Arpat, Servizio Sub Provinciale di Empoli Valdelsa;
si diffidava, inoltre, il gestore dell’esercizio pubblico per cui è causa, “dall’esercitare l’attività di somministrazione all’aperto nei locali posti nel Comune di Cerreto Guidi, via XXVI giugno, 122, Frazione BASSA, in assenza di un adeguato abbattimento e contenimento della rumorosità prodotta, in attesa dell’adozione di specifici sistemi e/o della realizzazione di idonee opere di abbattimento della stessa;
e si assegnava il termine di 30 giorni, dalla notifica del provvedimento, per ottemperare alle suindicate prescrizioni qualora il gestore avesse voluto riprendere lo svolgimento dell’attività di somministrazione all’aperto.
Il procedimento di cui all’ordinanza n. 121/2009 si concludeva con la comunicazione da parte del gestore della sospensione dell’attività di ristorazione e musicale all’aperto, attività di ristorazione di cui veniva comunicata la ripresa con nota del 27.05.2011.
Sulla scorta, quindi, dell'esposto 26/05/2011 presentato dai sigg.ri Scarlatti e Chiarugi, dei pregressi provvedimenti adottati nell'anno 2009 e dell'invito ricevuto da Arpat in data 17.6.2011 ad avviare il procedimento teso ad imporre la presentazione, secondo le disposizioni normative vigenti, di una valutazione d'impatto acustico (VIAc), invito con il quale Arpat, tra l’altro, segnalava al Comune e alla Asl che i sigg.ri Chiarugi e Scarlatti, in relazione al rumore emesso dal pubblico esercizio, avevano lamentato danni alla salute, il Comune di Cerreto Guidi comunicava al “Circolo Ricreativo Alfio Bartolomei Soc. Coop.” e alla società “I Gatti Matti s.r.l.”, odierni ricorrenti, l'avvio del procedimento "teso all'emissione di un'ordinanza affinchè ven[isse] redatta e presentata adeguata Valutazione d'Impatto Acustico (VIA.c) per le attività che vengono svolte presso l’immobile di Via XXVI Giugno, 122, frazione di Bassa e sul resede di pertinenza”; contestualmente diffidava la società “I Gatti Matti s.r.l.” “dall’effettuare o fare effettuare qualsiasi attività che possa comportare il superamento dei limiti di emissione ed immissione acustica (D.P.C.M. 14.11.1997, Legge n. 447/2005, L.R.T. 01 dicembre 1998 n. 89) ovvero che possa arrecare disturbo ai punti ricettori sensibili” (prot. 11498 del 24.6.2011).
Successivamente Arpat comunicava al Comune di Cerreto Guidi e alla Azienda Asl 11 di Empoli (prot. 50426 del 25.7.2011) di avere effettuato medio tempore, in data 6.7.2011, accertamenti in ordine alla rumorosità dell'attività svolta dalla società "I Gatti Matti S.r.l." e di avere effettivamente riscontrato che “la situazione acustica del locale continua a permanere in una situazione di irregolarità. L’ultimo accertamento svolto da questo Servizio il 7 agosto 2009 aveva già evidenziato che l’utilizzo dell’area esterna del Ristorante, determinava all’interno dell’abitazione del ricettore, il superamento del limite differenziale di immissione anche con pochi avventori, che in occasione dell’accertamento del 2009 era pari a 12 persone […] Si ritiene pertanto che attualmente l’utilizzo dell’area esterna del Ristorante non ha le caratteristiche strutturali per accogliere la clientela con cene, feste e/o ricorrenze varie”, e concludeva affermando “che il rumore provocato dall’attività svolta in esterno dal Ristorante “I Gatti Matti S.r.l.” supera i seguenti limiti di legge: valore limite differenziale di immissione di 15,2 Db (A), valore di emissione di 5 Db (A), di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 in orario notturno”. Il tutto tenuto, ovviamente, conto anche di quanto stabilito dal piano di zonizzazione acustica del territorio del Comune di Cerreto Guidi che vede collocati sia l'abitazione del recettore che l'esercizio di ristorazione in classe III. Si dimostrava, inoltre, allegando apposita certificazione medica, che la situazione aveva già prodotto conseguenze patologiche in danno della signora Chiarugi: persistente stress psicofisico collegato alla impossibilità di riposare.
Conseguentemente Arpat, sempre in data 25.7.2011:
- emetteva a carico della società “I Gatti Matti s.r.l.” e della società “Circolo ricreativo Alfio Bartolomei soc. coop.”, odierni ricorrenti, verbale di accertamento e contestazione n. 18/2011, relativo alla violazione accertata (art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97), sanzionata dall’art. 10, 2° comma, della legge 447/1995, specificando che tale atto dava inizio alle procedure sanzionatorie che si sarebbero concluse nei tempi e nei modi indicati dalla legge 689/1981, ed avvertendo che il trasgressore avrebbe potuto, ai sensi dell’art. 16 della legge 689/1981, liberarsi della propria obbligazione pagando, entro 60 giorni dalla notifica del verbale in questione, la sanzione pecuniaria, contestualmente quantificata, prevista per la violazione commessa, con facoltà per il soggetto inciso di presentare scritti e memorie difensive entro 30 giorni dalla notifica dell’indicato verbale; in caso di mancato pagamento entro i termini suddetti l’Autorità Comunale avrebbe provveduto all’emissione dell’ordinanza-ingiunzione di cui all’art. 18 della legge 689/1981;
- invitava il Comune di Cerreto Guidi ad adottare i provvedimenti di competenza affinché il gestore e il proprietario dei locali
1. adottassero sistemi o realizzassero opere finalizzate al conseguimento del rispetto dei limiti di tumore fissati dalla normativa nel periodo notturno;
2. dimostrassero l'efficacia degli interventi effettuati mediante relazione tecnica con misurazioni strumentali firmata da un tecnico competente in acustica ambientale abilitato ai sensi della l. 447/95, attestante il rispetto dei limiti di legge;
3. effettuassero le misurazioni di cui al punto 2 presso il ricettore o in modo tale da permettere comunque una stima dei livelli presso il ricettore.
In data 5.8.2011 (prot. 32141), l'Azienda ASL 11 di Empoli, visto il rapporto Arpat del 25.7.2011, visti l'esposto e le certificazioni mediche dei sigg.ri Scarlatti e Chiarugi, proponeva al Comune di Cerreto Guidi l'adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente nei confronti del titolare dell'attività di ristorazione e della proprietà "tesa ad ottenere la sospensione dell’attività di ristorazione fino all'ottenimento di quanto proposto da ARPAT con la nota succitata”. Considerato peraltro che i procedimenti promossi nell'anno 2009 per le medesime problematiche si erano conclusi con la comunicazione da parte del gestore della sospensione dell'attività di ristorazione e musicale all'aperto, l'Azienda Asl, per l'ipotesi in cui la gestione avesse ritenuto di operare in modo analogo e quindi di sospendere di nuovo l'attività all'aperto, riteneva che l'adozione degli accorgimenti dettati da Arpat avrebbero dovuto comunque "essere condizione per l'affidamento dell'attività nel futuro", proponendo altresì "di rivalutare l'utilizzo dell'area a fini ricreativi” poiché le caratteristiche della medesima risultavano - ad avviso dell'Azienda Sanitaria - "incompatibili con una attività intrinsecamente rumorosa".
[color=red][b]Il Comune di Cerreto Guidi, con ordinanza contingibile ed urgente n. 86 del 5.8.2011, sulla scorta delle note rimesse da Arpat (prot. 50426 del 25/07/2011) e da Asl (prot. 32141 del 05/08/2011); dopo aver considerato “che la situazione riscontrata da ARPAT in occasione dell’ultimo accertamento è la stessa che si era evidenziata nel corso dell’accertamento 2009 quando il livello di rumore residuo superava il livello consentito per le voci di poche persone intrattenutesi all’esterno del ristorante”, ed aver ricordato “che i procedimenti amministrativi avviati nel 2009 (Ordinanza n. 16 del 05/02/2009 e Ordinanza n. 121 del 22/09/2009) si concludevano con la comunicazione da parte del precedente gestore della sospensione dell’attività di ristorazione e musicale all’aperto”; richiamata “la comunicazione di avvio del procedimento … prot. 11498 del 24/06/2011, tesa all’emissione di un’ordinanza affinchè venisse redatta e presentata adeguata Valutazione di Impatto Acustico (VIAc) per le attività che vengono svolte presso l’immobile di via XXVI Giugno n. 1122, frazione di Bassa e sul resede di pertinenza, diffidando, inoltre, la ditta I Gatti Matti s.r.l. dall’effettuare qualsiasi attività che potesse comportare il superamento dei limiti di emissione ed immissione acustica ovvero che potesse arrecare disturbo ai punti ricettori sensibili”; preso atto degli scritti, memorie e documenti trasmessi il 14/07/2011 dal “Circolo ricreativo Alfio Bartolomei soc. coop.”, ordinava agli odierni ricorrenti di: [/b][/color]
a) sospendere l’attività di somministrazione all’aperto fino all’ottenimento di quanto richiesto dall’Arpat, Servizio Sub Provinciale di Empoli Valdelsa, con nota prot. n. 11/50426 del 25/07/2011, ed in particolare fin quando la società:
1) non avesse adottato sistemi o realizzato opere finalizzate al conseguimento del rispetto dei limiti di rumore fissati dalla normativa nel periodo notturno;
2) non avesse dimostrato l’efficacia degli interventi effettuati, mediante relazione tecnica con misurazioni strumentali, firmata da tecnico competente in acustica ambientale abilitato ai sensi della legge 447/95, che attesti il rispetto dei limiti di legge, con misurazioni eseguite, possibilmente, nel punto ricettore, ovvero tali da permettere una stima di livelli al ricettore;
b) fornire, allo S.U.A.P. del Comune di Cerreto Guidi, copia dell’attestazione di versamento della sanzione amministrativa, di cui all’art. 10 della legge 447/95, in ottemperanza a quanto stabilito dal verbale di accertamento e contestazione n. 18/2011, del 25/07/2011, prot. n. 2011/50621 del 25/07/2011 emesso da Arpat, Servizio Sub Provinciale di Empoli Valdelsa;
diffidava, inoltre, gli odierni ricorrenti “dall’esercitare l’attività di somministrazione all’aperto nei locali posti nel Comune di Cerreto Guidi, via XXVI giugno, 122, Frazione BASSA, in assenza di un adeguato abbattimento e contenimento della rumorosità prodotta, in attesa dell’adozione di specifici sistemi e/o della realizzazione di idonee opere di abbattimento della stessa”.
Con ordinanza n. 92 del 30.8.2011, il Comune di Cerreto Guidi, richiamata la comunicazione di avvio del procedimento prot. 11498 del 4.6.2011; preso atto degli scritti, memorie e documenti trasmessi il 14/07/2011 dal “Circolo ricreativo Alfio Bartolomei soc. coop.”; vista la nota Arpat, Servizio Sub Provinciale di Empoli Valdelsa, prot. n. 11/50426 del 25/07/2011; fatto espressamente salvo quanto disposto nell'ordinanza contingibile ed urgente n. 86 del 5.8.2011; richiamate le ordinanze n. 16 del 05/02/2009 e n. 121 del 22/09/2009; vista la nota Arpat prot. 11/41391 del 16/06/2011, con la quale si invitava l’amministrazione comunale ad attivare “il percorso previsto per gli esposti relativi al rumore” e ad imporre “alla ditta la presentazione, secondo le disposizioni normative vigenti, della valutazione d’impatto acustico (VIAc)”; ritenuto necessario che la società “I Gatti Matti s.r.l.” redigesse adeguata Valutazione di Impatto Acustico (VIAc) per le attività (interne ed esterne) che vengono svolte presso l’immobile di via XXVI Giugno n. 1122, frazione di Bassa” conformemente a quanto disposto da leggi, norme e regolamenti vigenti; ordinava agli odierni ricorrenti di predisporre e trasmettere entro trenta giorni VIAc in relazione a tutte le attività svolte presso i locali in questione; diffidava i medesimi dall’esercitare “attività, all’interno e all’esterno dei locali …. che generano rumori superiori ai limiti normativi e di conseguenza recano disturbo ai punti ricettori sensibili”.
Con il ricorso in esame, il “Circolo Ricreativo Alfio Bartolomei Soc. Coop” e la società “I Gatti Matti s.r.l.”, hanno, quindi, chiesto l'annullamento sia dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Cerreto Guidi n. 86 del 5.8.2011, che dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Cerreto Guidi n. 92 del 30.8.2011, nonché di ogni altro atto ad esse preliminare, presupposto, connesso e/o conseguente, e hanno chiesto altresì la condanna "al risarcimento dei danni patrimoniali causati ai ricorrenti dalla condotta illegittima dei Comune di Cerreto Guidi”.
Questi i motivi di doglianza dedotti a sostegno del gravame:
1) eccesso di potere per contraddittorietà tra gli atti e violazione delle norme sul giusto procedimento, in quanto l’ordinanza contingibile ed urgente n. 86/2011 sarebbe illegittima a livello procedimentale, essendo stata emessa mentre era in atto un procedimento volto alla valutazione delle criticità dal punto di vista dell’impatto acustico e delle possibili misure di mitigazione avviato con la comunicazione di avvio del procedimento prot. 11498 del 24.6.2011; e sarebbe, altresì, illegittima dal punto di vista sostanziale, in quanto con la stessa si ordina di fornire “copia fotostatica dell’attestazione di versamento” relativa alla sanzione pecuniaria di cui al verbale di accertamento e contestazione dell’Arpat n. 18/2011 del 25.7.2011, il cui omesso pagamento è penalmente sanzionato, sanzione che, peraltro, al momento dell’omissione dell’ordinanza era ancora in fase di contestazione e suscettibile di impugnazione; tale ordinanza sarebbe stata, inoltre, adottata assumendo a presupposto situazioni risalenti a due - tre anni prima; l’illegittimità dell’iter procedimentale adottato dal Comune per risolvere la questione emergerebbe, altresì, dall’emissione della successiva ordinanza n. 92 del 30.8.2011, con la quale contraddittoriamente, da un lato, si ordina la predisposizione di una VIAc in relazione a tutte le attività svolte presso l’esercizio pubblico in questione, e, dall’altro, non si tiene conto che l’ordinanza sarebbe stata di difficile applicazione, sia perché è stata emessa quando la stagione estiva era ormai terminata, sia perchè l’attività di ristorazione all’aperto era stata, comunque, sospesa con l’ordinanza n. 86 del 5.8.2011, e sia perché si diffidavano al contempo i ricorrenti dall’esercitare, sia all’esterno che all’interno dei locali, qualsiasi attività che generasse rumori superiori rispetto a quelli previsti dalla legge; la richiesta di predisporre e trasmettere la VIAc sarebbe, altresì, illegittima per non esservi stata alcuna modifica o potenziamento dell’attività di ristorazione esercitata dai ricorrenti all’interno dei locali;
2) violazione dell’art. 9 della legge n. 447 del 1995, eccesso di potere per travisamento dei presupposti ed imparzialità della pubblica amministrazione, carenza di motivazione, comunque illogica e contraddittoria, in quanto nell’ordinanza contingibile ed urgente n. 86 del 5.8.2011 non sarebbero state espresse le ragioni per cui, durante lo svolgimento di un procedimento rivolto, per mezzo di una VIAc, alla valutazione delle criticità dal punto di vista dell’impatto acustico e delle possibili misure di mitigazione, si sia deciso di adottare un provvedimento contingibile ed urgente senza specificare quale sia il grave pericolo per la salute pubblica che ne ha portato all’adozione; lo stesso Comune, d’altra parte, non ravvisando evidentemente motivi di urgenza e di pericolo, ha comunicato l’avvio del procedimento, ancorchè nel caso di specie tale comunicazione non fosse necessaria; inoltre, in un’unica occasione, e precisamente il 6.7.2011, su preciso invito dei sigg.ri Scarlatti, sarebbe stato rilevato il superamento dei limiti di emissione sonora previsti per il periodo notturno, superamento che ha dato corso al relativo verbale di contestazione, durante i festeggiamenti per la premiazione di una squadra sportiva, programmata ormai da tempo e di cui tutto il paese aveva conoscenza, e non già durante lo svolgimento normale dell’attività di ristorazione effettuata dai ricorrenti; l’ordinanza contingibile ed urgente n. 86 del 5.8.2011, oltre ad essere carente di motivazione, sarebbe palesemente contraddittoria, in quanto, da un lato, dispone l’adozione di misure limitative di immissioni di rumori solo per il periodo notturno, mentre, poi, sospende l’attività di ristorazione all’esterno anche durante il periodo diurno, diffidando al contempo i ricorrenti dallo svolgimento totale della ristorazione; ancorchè i coniugi Scarlatti avessero, già quasi un mese prima che venisse iniziata l’attività all’esterno dei locali, lamentato la sussistenza di rumori intollerabili che ne minacciavano in qualche modo la salute, non sarebbe stato effettuato alcun monitoraggio per verificare se, in realtà, il problema per la salute dei cittadini residenti nella zona, non derivasse dalla presenza di un importante tratto stradale molto trafficato e rumoroso.
Si sono costituiti il Comune di Cerreto Guidi e l’Arpa – Toscana Servizio Sub Provinciale Empoli che hanno controdedotto.
L’Arpat ha, altresì, eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del verbale di accertamento e contestazione dell’Arpat n. 18 del 25.7.2011, nonché, nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere che tale verbale sia stato impugnato, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
2. Va, innanzitutto, respinta l’eccezione in rito sollevata dall’Arpat, fondantesi sull’omessa impugnazione del verbale di contestazione-accertamento dell’Arpat n. 18 del 25.7.2011, relativo alla violazione dell’art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997, punita, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge n. 447 del 26/10/1995, con una sanzione amministrativa pecuniaria.
Infatti, “secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza soltanto nel regime speciale previsto dal codice della strada il processo verbale di accertamento dell’infrazione possiede potenziale attitudine a divenire titolo esecutivo, ponendosi, per l’effetto, come atto terminale del procedimento sanzionatorio in luogo dell’ordinanza-ingiunzione (così giustificando l’immediata opposizione in sede giurisdizionale), mentre, per altre e diverse violazioni (depenalizzate) soggette alla disciplina generale della l. 689/1981, il medesimo verbale di accertamento dell’infrazione (ancorché contenga l’invito ad effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della citata legge) è privo di tale, potenziale efficacia, e non è, pertanto, direttamente impugnabile in sede giurisdizionale (Cass. civ., Sez. III, 5 aprile 2000, n. 4145; Cass. civ., Sez. III, 19 maggio 2000, n. 6485; Cass. civ., Sez. un., 27 maggio 1999, n. 314)” (TAR Puglia, Sez. I, 26 settembre 2003, n. 3591).
Inoltre, “la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16, 18 e 22 l. n. 689/1981, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 113 Cost. affermando che essa poggia su un presupposto erroneo in quanto il verbale di contestazione-accertamento per violazioni per le quali sia prevista solo una sanzione amministrativa pecuniaria è solo il primo atto di un procedimento amministrativo e non è, di per sé, immediatamente lesivo di posizioni del soggetto cui viene attribuita la violazione, e dal momento che non costituisce in alcun modo titolo esecutivo per il pagamento dovendo sempre e in ogni caso intervenire a tal fine una ordinanza-ingiunzione o, diversamente, una ordinanza di archiviazione, esso non arreca alcuna compressione del diritto alla tutela giurisdizionale o lesione del principio di eguaglianza, essendo diversi i procedimenti e gli effetti dei verbali di accertamento per violazioni del codice della strada; sostiene altresì la Consulta che neppure la mancata presentazione di osservazioni, scritti difensivi e documenti nel procedimento amministrativo può comportare sottrazione al giudice naturale precostituito, che può essere liberamente adito, una volta intervenuto l’atto lesivo (Corte Cost. 7 maggio 2002, ord., n. 160)” (TAR Puglia, Sez. I, 26 settembre 2003, n. 3591).
Ne consegue l’improponibilità dell’impugnativa del verbale di contestazione-accertamento dell’Arpat n. 18 del 25.7.2011, in relazione al quale sussiste il difetto assoluto di giurisdizione dell’autorità giurisdizionale (ordinaria e amministrativa).
[b]3. Nel merito, il ricorso è infondato, per la parte impugnatoria. [/b]
Dall’esposizione in fatto emerge che[color=red][b] l’operato dell’amministrazione comunale va esente dalle censure avverso lo stesso formulate. [/b][/color]
Nella vicenda de qua – contrariamente a quanto rappresentato dai ricorrenti – sono individuabili due procedimenti, il primo avviato con avviso prot. n. 11498 del 24.6.2011, cui è seguita l'ordinanza n. 92 del 30.8.2011; il secondo, da cui è scaturita l'adozione, ex art. 9 della legge n. 447/1995, dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 86 del 5.8.2011, la quale, per sua natura, può prescindere – e su questo concorda anche la parte ricorrente - dalla previa comunicazione di avvio del procedimento.
Tale modus procedendi risulta tutt’altro che contraddittorio già solo ove si consideri che tra la comunicazione di avvio del procedimento del 24.6.2011 e l’ordinanza contingibile ed urgente sono intervenute le valutazioni dell’Arpat, della Asl e le certificazioni mediche della signora Chiarugi, i cui esiti imponevano l'adozione di tale ultimo provvedimento – non casualmente adottato in pari data rispetto alla nota dell’Asl prot. 32141 - sospendendo temporaneamente la sola attività esterna, sino all'adempimento, da parte dei ricorrenti, delle prescrizioni dettate dall’Arpat, con contemporanea prosecuzione della procedura finalizzata alla presentazione di una VIAc in relazione anche alle restanti attività, esse pure messe in discussione in specie con la nota 5.8.2001 dell’Asl, circostanza, quest’ultima, che ben giustifica la presentazione dell’esposto da parte dei coniugi Scarlatti prima della ripresa dell’esercizio dell’attività all’aperto.
Comunque, per cogliere appieno i presupposti su cui si fonda l’ordinanza contingibile ed urgente n. 86/2011, che è ampiamente motivata e il cui tenore in buona parte riproduce quello dell’ordinanza n. 121/2009, occorre in particolare considerare:
- che l’amministrazione comunale già con la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 11498 del 24.6.2011, espressamente richiamata nel corpo motivazionale dell’ordinanza (ancorchè, come si è detto, si riferisca al procedimento culminato con l’ordinanza n. 92/2011), aveva diffidato la società “I Gatti Matti s.r.l.” “dall’effettuare o fare effettuare qualsiasi attività che po[tesse] comportare il superamento dei limiti di emissione ed immissione acustica (D.P.C.M. 14.11.1997, Legge n. 447/2005, L.R.T. 01 dicembre 1998 n. 89) ovvero che po[tesse] arrecare disturbo ai punti ricettori sensibili”;
- che la Arpat, con il rapporto del 25.7.2011 (prot. 50426), aveva evidenziato, allegando apposita certificazione medica, che situazione di rumorosità in questione, oltre i limiti di legge, aveva già prodotto conseguenze patologiche in danno della sig.ra Chiarugi;
- che la Asl, con la nota 5.8.2011 (prot. 32141) – nella quale si fa espresso riferimento all’esposto dei coniugi Scarlatti e alle certificazioni mediche della sig.ra Chiarugi - non ritenendo sufficiente la mera sospensione dell'attività esterna così come era avvenuto nell'anno 2009, aveva proposto:
- di adottare ordinanza contingibile e urgente "tesa ad ottenere la sospensione dell'attività di ristorazione fino all'ottenimento di quanto proposto da ARPAT”;
- "di rivalutare l'utilizzo dell'area a fini ricreativi poiché le caratteristiche della medesima area risultavano "incompatibili con una attività intrinsecamente rumorosa";
- che nella medesima ordinanza si dà risalto alla duplice circostanza “che la situazione riscontrata da ARPAT in occasione dell’ultimo accertamento è la stessa che si era evidenziata nel corso dell’accertamento 2009 quando il livello di rumore residuo superava il livello consentito per le voci di poche persone intrattenutesi all’esterno del ristorante”, e “che i procedimenti amministrativi avviati nel 2009 (Ordinanza n. 16 del 05/02/2009 e Ordinanza n. 121 del 22/09/2009) si [erano conclusi] con la comunicazione da parte del precedente gestore della sospensione dell’attività di ristorazione e musicale all’aperto”.
Tali presupposti, che vengono espressamente citati nel corpo motivazionale dell’ordinanza in questione risultano di per sé idonei a dare fondamento giustificativo al provvedimento.
Si tratta, infatti, di un provvedimento emesso dal Sindaco del Comune di Cerreto Guidi nell’esercizio del potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti attribuitogli dall’art. 9 della l. n. 447/1995: disposizione, la quale attribuisce a taluni organi – tra cui il Sindaco – qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, il potere di ordinare, con provvedimento motivato, il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento od abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di certe attività.
E, secondo la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, condivisa dal Collegio, l’esercizio di un simile potere è legittimo anche allorché l’ordinanza sia adottata a seguito delle segnalazioni e degli esposti di una sola famiglia (T.A.R. Toscana, Sez. II, 27 luglio 2009, n. 1307; T.A.R. Milano, Sez. IV, 27 dicembre 2007, n. 6819; T.A.R. Toscana, Sez. II, 17 aprile 2009, n. 668; id., 17 aprile 2009, n. 670). Infatti, da un lato, la tutela della salute pubblica non presuppone necessariamente che la situazione di pericolo involga l’intera collettività, ben potendo chiedersi tutela alla P.A. anche laddove sia in discussione la salute di una singola famiglia, o anche di una sola persona (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 8 giugno 2006, n. 3340); dall’altro lato, non può essere certamente reputato ordinario strumento di intervento – sul piano amministrativo – la facoltà che l’art. 844 c.c. attribuisce al privato di adire il G.O. per far cessare le immissioni dannose eccedenti la normale tollerabilità (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 24 gennaio 2006, n. 488; id., n. 3340/2006, cit.).
In altri termini, lo strumento che la legislazione di settore mette a disposizione per reprimere le violazioni della disciplina sull’inquinamento acustico è specificamente – nonché unicamente – il potere di ordinanza ex art. 9 della l. n. 447/1995: rimedio ordinario in materia di inquinamento acustico, non attribuendo la citata legge speciale altri strumenti alle Amministrazioni comunali. Per conseguenza, è sufficiente, per l’esercizio del suddetto potere, anche la segnalazione di un solo cittadino (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 2 aprile 2008, n. 715). Come visto, infatti, l’accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, anche se non coinvolgente l’intera collettività, basta a concretare l’eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con lo strumento previsto dall’art. 9 cit. (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, n. 3340/2006, cit.): strumento costituente l’espressione della potestà regolatoria, spettante ai Comuni, di conformare l’attività privata al rispetto dei limiti di emissione acustica nell’ambito del territorio comunale (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 715/2008, cit.; T.A.R. Toscana, Sez. II, n. 1307/2009, cit.; n. 668/2009, cit.; id., n. 670/2009, cit.).
E, nel caso di specie, ancorchè gli atti istruttori nella disponibilità dell’amministrazione comunale fossero tali da mettere in discussione l'intera attività svolta dai ricorrenti e non solo quella esterna, la stessa amministrazione, all’evidente fine di contemperare gli interessi in gioco (da un lato la salute pubblica, dall'altro l'esercizio dell'attività privata), ha sospeso temporaneamente la sola attività esterna sino all'adempimento, da parte dei ricorrenti, delle prescrizioni dettate dall’Arpat.
[b]Né è rilevabile alcuna contraddizione, proprio tenuto conto di quanto proposto dalla Asl nella richiamata nota del 5.8.2011, nel fatto che sia stata disposta, da un lato, l’adozione di misure limitative di immissione di rumori solo per il periodo notturno, e, dall’altro, la sospensione dell’attività di ristorazione all’esterno anche durante il periodo diurno, e che al contempo i ricorrenti siano stati diffidati dall’esercitare “l’attività di ristorazione all’aperto” – e non già dall’esercitare in toto l’attività di ristorazione, come erroneamente riportato dai ricorrenti – “in assenza di un adeguato abbattimento e contenimento della rumorosità prodotta, in attesa dell’adozione di specifici sistemi e/o della realizzazione di idonee opere di abbattimento della stessa”. [/b]
Così come non è rilevabile alcuna illegittimità nell’aver imposto con l’ordinanza in questione di esibire “copia dell’attestazione di versamento della sanzione amministrativa, di cui all’art. 10 della legge 447/95, in ottemperanza a quanto stabilito dal verbale di accertamento e contestazione n. 18/2011, del 25/07/2011, prot. n. 2011/50621 del 25/07/2011 emesso da Arpat, Servizio Sub Provinciale di Empoli Valdelsa”.
Infatti, tale prescrizione non può che essere letta come mero richiamo a quanto previsto nel suindicato verbale, la cui portata resta immutata; resta fermo, cioè, che il trasgressore avrebbe potuto, ai sensi dell’art. 16 della legge 689/1981, liberarsi della propria obbligazione pagando, entro 60 giorni dalla notifica del verbale in questione, la sanzione pecuniaria, contestualmente quantificata, prevista per la violazione commessa, con facoltà di presentare scritti e memorie difensive entro 30 giorni dalla notifica dell’indicato verbale, e che, in caso di mancato pagamento entro i termini suddetti, l’Autorità Comunale avrebbe provveduto all’emissione dell’ordinanza-ingiunzione di cui all’art. 18 della legge 689/1981.
Quanto, poi, alle censure mosse dai ricorrenti all’operato dell’Arpat, di cui al suindicato verbale di accertamento e contestazione, le stesse non colgono nel segno.
Non può, infatti, fondatamente censurarsi l’operato dell’Arpat per aver quest’ultima proceduto alle misurazioni fonometriche su richiesta dei sigg.ri Scarlatti, in occasione dei festeggiamenti di una squadra sportiva e, quindi, in un momento di rumorosità maggiore rispetto alle altre, tenuto conto che la normativa e in particolare la fattispecie tipizzata di cui all’art. 10 della legge 447/1995 non richiedono affatto che la trasgressione sia reiterata nel tempo, essendo sufficiente un unico episodio di superamento dei limiti di immissione differenziale.
Né sono stati offerti elementi sufficienti, che vorrebbero far leva sulla rumorosità del traffico veicolare, per revocare in dubbio sia l’attendibilità dei dati riscontrati dall’Arpat, che la riconducibilità delle patologie della controinteressata Chiarugi (anche) alla rumorosità originata dallo svolgimento dell’attività dei ricorrenti.
Quanto, poi, all’ordinanza n. 92/2011, la circostanza che con l’ordinanza contingibile ed urgente n. 86/2011 sia stata temporaneamente sospesa la sola attività esterna, che avrebbe dovuto svolgersi, come dedotto in ricorso, nel periodo estivo (dal 22 giugno al 15 settembre 2011), non precludeva, comunque, in alcun modo di presentare una VIAc in relazione alle residue attività, e di ottemperare, quindi, con tali modalità all’ordinanza n. 92/2011.
Né i ricorrenti possono dolersi del fatto di essere stati diffidati, con la medesima ordinanza, dall’esercitare “attività, all’interno e all’esterno dei locali” che generino “rumori superiori ai limiti normativi e di conseguenza rec[hino] disturbo ai punti ricettori sensibili”, ancorchè le problematiche relative alla rumorosità dell’attività di ristorazione all’interno dei locali, sorte con i rilievi fonometrici dell’Arpat nell’anno 2008, fossero state già risolte a suo tempo, cosa di cui il Comune era pienamente a conoscenza.
E’ evidente, infatti, che ove ciò rispondesse a verità, e cioè ove la rumorosità dell’attività di ristorazione all’interno dei locali fosse effettivamente rientrata nei limiti della tollerabilità, la diffida emessa dal Comune sarebbe del tutto ininfluente ai fini della prosecuzione dell’attività.
4. Il ricorso va, pertanto, respinto sia per la parte impugnatoria, che per quella concernente la domanda di risarcimento del danno, stante l’accessorietà della domanda risarcitoria rispetto alla domanda principale.
5. Quanto alle spese di giudizio, le stesse, tenuto conto della vicenda contenziosa nel suo complesso, possono essere compensate tra le parti costituite; nulla spese nei confronti delle parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate tra le parti costituite; nulla spese nei confronti delle parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore
Carlo Testori, Consigliere
Per coloro che sono interessati all'argomento, segnaliamo il seminario "[color=red][size=18pt][b]NORMATIVA STATALE E REGIONALE SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO[/b][/size][/color]", svolto recentemente dalla Omniavis, riguardante:
- Principale normativa statale e regionale,
- Le competenze comunali e regionali;
- l'impatto acustico;
- Correlazioni con A.U.A.;
- DGR 490/14;
- Sanzioni amministrative;
- Inquinamento acustico e disturbo della quiete pubblica
La videoregistrazione del seminario, al costo di € 19,00+IVA, è acquistabile qui: www.omniavis.com/images/DOCS/Brochure_Video_20151029_2015_10_OV_MasterSUAP.pdf
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