Data: 2015-05-23 10:46:01

inquinamento acustico - autorizzazione comunale in deroga

Abbiamo ricevuto da parte del titolare di un esercizio di somministrazione la comunicazione per lo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali riservati alla clientela alla quale è allegata la valutazione di impatto acustico a firma di tecnico abilitato  e la contestuale richiesta di deroga semplificata.
Alla luce di quanto disposto dall'art. 16 del D.P.G.R. n. 2R dell'8.1.2014 ed in particolare del comma 6 come modificato dal Regolamento 7.7.2014, n. 38/r si ritiene che se il Comune non ha un regolamento che disciplina forme semplificate per il rilascio delle autorizzazioni in deroga è sempre necessario, anche per le deroghe in forma semplificata,  il parere dell'Azienda U.S.L. E' corretta la nostra interpretazione? Grazie

riferimento id:26944

Data: 2015-05-23 21:46:52

Re:inquinamento acustico - autorizzazione comunale in deroga

Il comma 6 da te citato dispone:
[i]I comuni possono prevedere forme semplificate per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 nei casi individuati all’Allegato 4 al presente regolamento. Nei casi di cui al presente comma non è richiesto il parere delle aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti.[/i]

L’allegato 4 presenta una disciplina delle deroghe e delle deroghe semplificate, quest’ultima molto dettagliata e già sufficiente per non lasciare margine di incertezza applicativa. Vengono previsti limiti, contingenti, modalità di misurazione ecc.
Se il comune applica le condizioni della deroga semplificata previste dal regolamento regionale allora non deve richiedere parere alla ASL: i limiti previsti sono già stati valutati compatibili con la salute pubblica.

Il comune può applicare il DPGR 2R/2014 senza che tale provvedimento sia tradotto in un regolamento comunale? A parere mio sì dato che la LR 89/98, all’art. 2, rubricato “funzioni riservate alla Regione”, dispone che sia la GR, con regolamento, a[i] stabilire le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, con particolare riferimento a quelle in deroga ai valori limite dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)[/i];
Quindi, anche solo dandone conto nella motivazione dell’autorizzazione, puoi tenere in conto la disciplina di cui al DPGR 2R/2014 che, in assenza di ulteriori specificazioni comunali, si applica tal quale.

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