La Polstrada ci ha mandato due verbali dove si contestano ad uno studio di consulenza due violazioni dell'art. 92 del c.d.s. (rilascio abusivo della ricevuta). Ora, l'irrogazione di sanzioni pecuniarie per la violazione di questo articolo è senza dubbio del Prefetto. Peraltro, lo stesso articolo precisa che al compimento di tre violazioni inerenti il rilascio abusivo di ricevuta scatta la revoca dell'autorizzazione (rilasciata dalle Province). Dunque: chi revoca l'autorizzazione? Penserei che debbano farlo le Province. Sono dunque le Province che devono contestare, con il provvedimento sanzionatorio della diffida prevista dall'art. 9 c. 2 della L. 264/91, le tre violazioni inerenti il rilascio abusivo di ricevuta, magari contestando a carico dello studio di consulenza la commissione di irregolarità nella gestione dell'attività (peraltro non puntualmente precisate, come fattispecie di violazioni, da nessuna parte)? Ma se questa fattispecie di violazione è contenuta nell'art. 92 del C.d.S. non dovrebbe essere di competenza del Prefetto o chi per lui, genericamente competente per le violazioni del CDS, con le procedure previste allo scopo all'art. 212 del CDS? Che ruolo hanno le Province in tutto questo?
Potrebbe essere questa la procedura e la ripartizione delle competenze corretta?:
alla terza sanzione peuniaria irrogata dal Prefetto per rilascio abusivo di ricevuta da parte dello studio di consulenza automobilistica scatterebbe automaticamente, con il verbale di cui all'art. 212 del CDS, il divieto di proseguire l'attività. Al termine del procedimento sanzionatorio a cura del Prefetto, quest'ultimo dovrebbe comunicare alle Province (sempre se esisteranno ancora!) l'esito della vicenda e a questo punto, se ricorrono i presupposti, spetterebbe alle Province revocare l'autorizzazione (senza entrare nel merito dell'opportunità formale di questo provvedimento in un'epoca di SCIa, ma lasciando per ora da parte l'argomento...)
Grazie
Beatrice
NON CONCORDO.
Il principio fondamentale nel diritto amministrativo è che SPETTA ALLA STESSA AUTORITA' che autorizza il potere si sospensione, decadenza o revoca dell'atto abilitativo SALVO DEROGHE espressamente previste dalla normativa (non sono molte!!).
Mancando nella legge 264 una DEROGA ESPRESSA allora spetta alla Provincia la sospensione.
La sospensione si configura come sanzione accessoria al verificarsi del presupposto della terza violazione ACCERTATA.
Attenzione. A mio avviso la sanzione è applicabile:
1) solo se la sanzione irrogata è titolo esecutivo (non impugnata nei termini)
2) solo previo avvio del procedimento
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L. 8-8-1991 n. 264
Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 agosto 1991, n. 195.
9. Vigilanza e sanzioni.
1. Le province e i comuni vigilano sull'applicazione della presente legge.
2. Il presidente della provincia, anche su iniziativa dei comuni, emana, in caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o di inosservanza delle tariffe minime e massime stabilite ai sensi dell'articolo 8, atto di diffida. Ove siano accertate irregolarità persistenti o ripetute, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni e l'autorizzazione di cui all'articolo 3 è sospesa per un periodo da uno a sei mesi.
3. Oltre che nel caso di cui al comma 4 dell'articolo 7, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è revocata quando vengano meno i requisiti di cui all'articolo 3 e quando siano accertati gravi abusi. In quest'ultimo caso si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni, salva l'eventuale responsabilità civile e penale.
4. Chiunque esercita l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire venti milioni. Ove difetti altresì l'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5 si applica l'articolo 348 del codice penale.
Non sono sicura di aver capito. Ecco i miei dubbi:
1) Spetta alle Province, cioè a noi, adottare anche le ordinanze ingiunzioni di pagamento delle sanzioni pecuniarie connesse al rilascio abusivo di ricevuta (art. 92, c. 3 del Codice della Strada)?
2) la Polstrada che ha redatto i verbali di accertamento delle violazioni non ha indicato noi come Autorità a cui versare le sanzioni pecuniarie previste per queste infrazioni: ha dunque sbagliato?;
3) in alternativa: compete al Prefetto introitare i proventi delle sanzioni pecuniarie collegate alle violazioni sopra citate e spetta a noi sanzionare gli STESSI ATTI E FATTI dello studio di consulenza automobilistica in questione ANCHE con la diffida di cui all'art. 9 2° comma primo periodo della L. 264/91 o magari con l'altra sanzione pecuniaria e la sospensione dell'autorizzazione previste all'art. 9 comma 2 secondo periodo, dato che si tratta di irregolarità persistenti e ripetute? (Ipotesi quest'ultima che mi pare assurda...).
Grazie
1) Spetta alle Province, cioè a noi, adottare anche le ordinanze ingiunzioni di pagamento delle sanzioni pecuniarie connesse al rilascio abusivo di ricevuta (art. 92, c. 3 del Codice della Strada)?
[color=red]A MIO AVVISO LA COMPETENZA E' DEL PREFETTO[/color]
2) la Polstrada che ha redatto i verbali di accertamento delle violazioni non ha indicato noi come Autorità a cui versare le sanzioni pecuniarie previste per queste infrazioni: ha dunque sbagliato?;
[color=red]COME DETTO HA FATTO BENE[/color]
3) in alternativa: compete al Prefetto introitare i proventi delle sanzioni pecuniarie collegate alle violazioni sopra citate e spetta a noi sanzionare gli STESSI ATTI E FATTI dello studio di consulenza automobilistica in questione ANCHE con la diffida di cui all'art. 9 2° comma primo periodo della L. 264/91
[color=red]LA DIFFIDA NON E' UNA SANZIONE ... E' UN AMMONIMENTO AL RISPETTO DELLA NORMATIVA.
A MIO AVVISO SPETTA A TUTTI GLI ENTI DI VIGILANZA, ANCHE E SOPRATTUTTO ALLE PROVINCE[/color]
o magari con l'altra sanzione pecuniaria
[color=red]NOOOOO[/color]
e la sospensione dell'autorizzazione previste all'art. 9 comma 2 secondo periodo, dato che si tratta di irregolarità persistenti e ripetute? (Ipotesi quest'ultima che mi pare assurda...).
[color=red]SI', COME DETTO, MENTRE PER LA SANZIONE PECUNIARIA PREVALE LA COMPETENZA PREFETTIZIA, LA SANZIONE ACCESSORIA SEGUE LA COMPETENZA DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA (PROVINCIA). SEMBRA ASSURDO MA NON E' UN CASO ISOLATO[/color]