Data: 2015-05-22 11:05:13

sospensione / chiusura agriturismo

Buongiorno, ho già visto un post sulla sospensione dell'agriturismo, ma noi abbiamo un caso particolare:
un soggetto è subentrato nell'agriturismo del padre nel 2010 e subito dopo ha presentato la cessazione temporanea dell'attività agrituristica perchè, essendo un azienda anche vinicola, ha iniziato  dei lavori molto impegnativi,  partendo dalla costruzione delle nuove cantine e fino a rifare  tutto l'immobile.
Anche quest'anno ( ogni  anno  ha sempre fatto comunicazione in tal senso) ha ripresentato per il 2015 questa cessazione temporanea: comunque ha precisato che a chiusura dei lavori presenterà nuova richiesta di autorizzazione ai sensi del L.R. 30/2003.
Cosa gli dobbiamo fare? Noi fino ad ora non gli abbiamo fatto niente, perchè lui dal 2010 sta facendo questi  lavori, non lavora assolutamente come agriturismo, noi lo abbiamo da subito  tolto dagli elenchi delle strutture ricettive, ma non ci siamo preoccupati più di tanto... aspettando il momento in cui presenterà la nuova richiesta / scia / relazione / agrituristica.
Grazie per la collaborazione.
Saluti
Olimpia :)

riferimento id:26929

Data: 2015-05-22 17:27:07

Re:sospensione / chiusura agriturismo

Per quanto riporti potrei citare due articoli della legge 30/2003

[i][b]Art. 11 - Obblighi amministrativi degli operatori agrituristici[/b]
1. I soggetti che esercitano attività agrituristica hanno, in particolare, i seguenti obblighi:
a) iniziare l’attività entro il termine massimo di novanta giorni dalla presentazione della SCIA e [b]non sospenderne l’esercizio per più di ventiquattro mesi[/b] nell’arco di un triennio nel caso di attività annuale. Nel caso di attività non annuale è obbligo rispettare i giorni complessivi dei periodi di apertura e chiusura stabiliti;
b) esporre al pubblico copia della SCIA di cui all’articolo 8;
c) [b]comunicare al SUAP preventivamente la data di inizio dell’attività, la data di cessazione e, nel caso di chiusura temporanea dell’esercizio, la durata della chiusura, nonché, per le aziende con titolo abilitativo non annuale, le variazioni di apertura nel rispetto dei giorni complessivi[/b];
d) rispettare i limiti e le modalità indicate nella SCIA;
e) rispettare i prezzi comunicati;
f) esporre al pubblico, in luogo ben visibile, una tabella riepilogativa, contenente le caratteristiche delle strutture e i prezzi dei servizi praticati nel corso dell’anno, da cui risulti la classificazione attribuita;
g) non diffondere informazioni sulle caratteristiche delle strutture diverse dai dati comunicati.

[b]Art. 25 - Sospensione e cessazione dell’esercizio delle attività agrituristiche[/b]
1. Qualora sia accertata la violazione dei limiti di recettività stabiliti, oltre all’applicazione della sanzione pecuniaria, l’esercizio dell’agriturismo è sospeso con provvedimento del comune per un periodo da uno a trenta giorni.
2. In caso di reiterazione delle violazioni, come indicato dall’articolo 24, comma 7, oltre al raddoppio della sanzione amministrativa, si applica la sospensione dell’esercizio per un periodo da uno a trenta giorni.
3. Qualora venga meno uno o più dei requisiti oggettivi in base ai quali è stato avviato l’esercizio dell’agriturismo, il comune fissa un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale i requisiti mancanti possono essere ripristinati; nei casi più gravi il comune sospende fino a tale termine l’esercizio dell’agriturismo. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il comune dispone la cessazione dell’attività.
4. L’esercizio della attività agrituristica può essere sospeso con provvedimento del comune qualora le aziende che svolgono attività agrituristica non si sono adeguate entro i termini di cui all’articolo 30, commi 4 e 5 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 80.
5. E’ altresì disposta la cessazione dell’attività di agriturismo nei seguenti casi:
a) qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività agrituristica;
b) [b]qualora l’interessato abbia sospeso l’attività senza darne comunicazione al comune.[/b]
6. I provvedimenti di sospensione e di cessazione sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui all’articolo 19, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della l. 22.7.1975, n. 382).
7. I provvedimenti di sospensione e di cessazione sono comunicati alla provincia o gli enti di cui alla l.r. 37/2008 per l’eventuale revoca delle provvidenze concesse ed il recupero delle somme erogate.
[/i]

Quindi, se l'imprenditore ha sospeso l'attività per più di 24 mesi nell'arco di un triennio, ha fatto qualcosa che portrebbe ad un sanzione (vedi art. 24, comma 5, lett. d). Meglio sarebbe stato se lo stesso avesse comunicato la cessazione dell'attività agrituristica. In ogni caso sarebbe rimasta quella agricola e avrebbe pututo presentare SCIA per avvio attività quando era in grado di farlo.
Così si è determinata una situazione ambigua che si presta a delle interpretazioni sfavorevoli al soggetto.
Per fortuna o per sfortuna la legge regionale è scritta male e puoi appellarti alla disposizione che prevedere la possibilità della comunicazione "chiusura temporanea" che sembrerebbe cosa diversa dalla "sospensione".

Detto questo, a questo punto non mi pare il caso di verbalizzare nulla (sarebbero anche prescritti i termini per farlo). Se anche quest'anno hai accettato la comunicazione di cessazione temporanea, vai avanti così in attesa di una prossima SCIA o dichiarazione di ripresa di esercizio.
Caso mai sincerati che anche la Provincia sia informata della chiusura teporanea. Al limite puoi fare un atto ricognitivo in risposta alla comunicazione di cessazione temporane a2015 dove dichiari che la ripresa dell'attività arà comunque sottoposta alla presentazione espressa di conferma della SCIA già presentata per il subingresso o di presentazione di nuova SCIA.

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