Ci è arrivato un verbale della Polstrada con cui si contestavano violazioni di norme di competenza del prefetto. Lo stesso verbale aveva per noi il valore di una segnalazione i fini della vigilanza ai sensi della L. 264/91 (studi di consulenza automobilsitica). Ci siamo presi un po' di tempo perché c'è ancora grande incertezza sulla ripartizione delle competenze in tema di sanzioni sugli studi di consulenza automobilistica. Adesso avremmo deciso di avviare un procedimento amministrativo per l'irrogazione della sanzione (non pecuniaria) prevista in questo caso dalla L. 264. Essendo passati 6 mesi dalla segnalazione della Polstrada abbiamo sforato dei termini dal punto di vista del procedimento?
Grazie
Beatrice
Ci è arrivato un verbale della Polstrada con cui si contestavano violazioni di norme di competenza del prefetto. Lo stesso verbale aveva per noi il valore di una segnalazione i fini della vigilanza ai sensi della L. 264/91 (studi di consulenza automobilsitica). Ci siamo presi un po' di tempo perché c'è ancora grande incertezza sulla ripartizione delle competenze in tema di sanzioni sugli studi di consulenza automobilistica. Adesso avremmo deciso di avviare un procedimento amministrativo per l'irrogazione della sanzione (non pecuniaria) prevista in questo caso dalla L. 264. Essendo passati 6 mesi dalla segnalazione della Polstrada abbiamo sforato dei termini dal punto di vista del procedimento?
Grazie
Beatrice
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Devi precisarmi a quale sanzione ti riferisci:
L. 8-8-1991 n. 264
Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 agosto 1991, n. 195.
9. Vigilanza e sanzioni.
1. Le province e i comuni vigilano sull'applicazione della presente legge.
2. Il presidente della provincia, anche su iniziativa dei comuni, emana, in caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o di inosservanza delle tariffe minime e massime stabilite ai sensi dell'articolo 8, atto di diffida. Ove siano accertate irregolarità persistenti o ripetute, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni e l'autorizzazione di cui all'articolo 3 è sospesa per un periodo da uno a sei mesi.
3. Oltre che nel caso di cui al comma 4 dell'articolo 7, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è revocata quando vengano meno i requisiti di cui all'articolo 3 e quando siano accertati gravi abusi. In quest'ultimo caso si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni, salva l'eventuale responsabilità civile e penale.
4. Chiunque esercita l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire venti milioni. Ove difetti altresì l'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5 si applica l'articolo 348 del codice penale.
Sorry! La sanzione che vorremmo applicare è la diffida, di cui all'art. 9, 2° comma primo periodo della legge 264/1991.
riferimento id:2692
Sorry! La sanzione che vorremmo applicare è la diffida, di cui all'art. 9, 2° comma primo periodo della legge 264/1991.
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LA DIFFIDA NON E' UNA SANZIONE (E A MIO AVVISO NON E' IMPUGNABILE).
SI TRATTA DI UN MERO "PRO-MEMORIA", UN AMMONIMENTO A RISPETTARE LA NORMATIVA.
NON SI HA VIOLAZIONE DELLA DIFFIDA MA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA A CUI SEGUE EVENTUALE SANZIONE.
IN QUESTO SENSO LA DIFFIDA PUO' ESSERE ADOTTATA SIA DALLA PROVINCIA CHE DALLA PREFETTURA.