Buongiorno,
vorrei sapere se il diploma di maturità di istituto tecnico commerciale è titolo valido per esercitare la professione di accompagnatore turistico.
L'avviso della Regione Toscana annovera, ai sensi delle L.R. 42/2000 e 14/2005, fra i titoli di studio validi il Diploma di maturità di Istituto tecnico o professionale per il turismo, per cui il diploma di istituto commerciale può essere equiparato?
Sono inoltre a richiedere se avere esperienza nel settore ( ad es. avere avuto per circa 10 anni una agenzia viaggi per la quale venivano accompagnati gruppi oppure il possesso del patentino di direttore tecnico e di guida eco-museale...) può essere rilevante, intendo come requisito professionale, per l'esercizio della professione in oggetto.
Nell'attesa di una gentile risposta ringrazio per l'attenzione.
Premetto che sulla materia c’è un po’ di confusione (la confusione non è una novità in campo legislativo).
Il d.lgs. 79/2011 – codice del turismo – ha abrogato la vecchia legge n. 135/2001 e il comma 4 dell'articolo 10 della legge 2 aprile 2007, n. 40 (c.d. Bersani ter) riguardante l'accesso semplificato alle professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico.
Fatta questa precisazione torniamo ad analizzare le norme regionali da te citate che oggi rappresentano l’unica fonte del diritto in materia, restando comunque compatibili con i principi del d.lgs. 59/2010.
L’articolo 111 della legge toscana n. 42/2000 e s.m. prevede come requisito necessario, ancorché non sufficiente, il possesso di un titolo di studio o di formazione professionale o di idoneità di cui al successivo elenco dell’art. 112.
L’elenco è tassativo e non ammette quella discrezionalità di giudizio che potrebbe essere manifestata, invece, tramite un esame tecnico per valutare l’aspirante accompagnatore.
Per “diploma di maturità di istituto tecnico o professionale per il turismo” si intende sia il titolo di studio professionale per il turismo di cui (attualmente) al DPR n. 87/2010, sia il titolo di studio tecnico per il turismo di cui al DPR n. 88/2010.
(vedi: http://dirisp.interfree.it/norme/dpr_87_15-3-10.htm e http://dirisp.interfree.it/norme/dpr_88_15-3-10.htm )
Dalla lettura degli allegati delle due norme linkate, si comprende che sia in ambito professionale che tecnico, sono previsti e tenuti ben distinti gli indirizzi turistici da quelli commerciali.
Restando in ambito tecnico e considerando la situazione prima del 2010, il diploma di istituto tecnico commerciale si riferiva agli indirizzi di “ragioniere perito commerciale” e “ragioniere perito commerciale e programmatore”, tipologie ben diverse da quella di “perito turistico” (sul punto vedi la tabella di conversione: http://dirisp.interfree.it/norme/rif_sup/tec_all_d.doc )
Detto questo, se la regione Toscana avesse voluto prevedere, come requisito valido all’esercizio dell’attività di accompagnatore, anche il diploma di istituto tecnico commerciale lo avrebbe indicato esplicitamente nell’elenco dell’art. 112 sopra richiamato.
Ritengo, quindi, che di darti una risposta negativa.
In merito all’esperienza professionale è possibile proporre lo stesso ragionamento. La regione non ha definito né circoscritto alcun tipo di esperienza professionale abilitante all’attività.
L’art. 110, comma 2 della legge 42/2000 prevede che i dipendenti delle agenzie di viaggio, nell'esercizio della propria attività lavorativa, non sono soggetti alle disposizioni sull’accompagnatore turistico. Da qui si evince che solo durante un rapporto lavorativo è possibile svolgere attività di accompagnamento senza il possesso dei requisiti di cui parliamo.
Sull’ecomuseo la regione Toscana non credo abbia legiferato niente. Se un’altra regione avesse previsto un’abilitazione di guida ecomuseale valevole anche come accompagnatore turistico, si potrebbe applicare il comma 3 dell’art. 111 della legge toscana 42/2000: “è altresì riconosciuto valido, per lo svolgimento dell'attività di accompagnatore turistico, il possesso della idoneità conseguita ai sensi delle legislazioni regionali vigenti”.