ERP - programma di recupero e razionalizzazione degli immobili - DECRETO
[b]MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI[/b]
DECRETO 16 marzo 2015
[color=red][b]Criteri per la formulazione di un programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. (15A03719) [/b][/color]
(GU n.116 del 21-5-2015)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE
Visto l'art. 4 , comma 1, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.
457;
Visto l'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9.
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante
disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;
Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con
modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, recante «Misure
urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e
per l'Expo 2015»;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1 del citato decreto-legge
28 marzo 2014, n. 47, che dispone che il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle
finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
approvano con decreto i criteri per la formulazione di un Programma
di recupero e la razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica di proprieta' dei comuni e degli
Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati,
costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia
residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli IACP sia
attraverso il ripristino degli alloggi di risulta sia per il tramite
della manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini
dell'adeguamento energetico, impiantistico statico e del
miglioramento sismico degli immobili;
Visto il comma 2 del medesimo art. 4 che dispone che il Programma
di recupero di cui al comma 1 nonche' gli interventi di cui al
successivo art. 10, comma 10, sono finanziati con le risorse
rinvenienti dalle revoche di cui all'art. 32, commi 2 e 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, nel
limite massimo di 500 milioni di euro che affluiscono ad apposito
Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009, che a decorrere
dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge n. 386/1989, recante
norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino Alto
Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma
tributaria, con cio' disponendo che dette Province autonome non
partecipino alla ripartizione dei finanziamenti statali.
Visto il comma 5 del richiamato art. 4 che per l'attuazione degli
interventi previsti dal comma 4, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2014 e fino al 31 dicembre 2017 prevede l'istituzione,
nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, del «Fondo per gli interventi di manutenzione e di
recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari», nel
quale confluiscono, nei limiti indicati dal successivo comma 6, le
risorse non utilizzate relative alle seguenti autorizzazioni:
a) dell'art. 36, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente
all'art. 2, lettera f) e all'art. 3, lettera q) della medesima legge
n. 457 del 1978;
b) dell'art. 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985,
n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n.
118;
c) dell'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Visto il comma 6 del predetto art. 4 che dispone che all'onere
derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite di euro 5 milioni
per l'anno 2014, di euro 20 milioni per l'anno 2015, di euro 20
milioni per l'anno 2016 e di euro 22,9 milioni per l'anno 2017 si
provvede mediante utilizzo delle risorse previste alle lettere a), b)
e c) del comma 5 che sono versate annualmente all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo di cui al
medesimo comma 5;
Visto il comma 8 del citato art. 4 che dispone che con il decreto
interministeriale di cui al comma 1 sono definiti i criteri di
ripartizione delle risorse di cui al comma 5, pari complessivamente a
67,9 milioni di euro, tra le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano che provvedono entro due mesi all'assegnazione delle
risorse ai comuni e agli Istituti autonomi per le case popolari,
comunque denominati, nonche' agli enti di edilizia residenziale
aventi le stesse finalita' degli IACP;
Visto l'art. 11 del citato decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 che,
anche in relazione all'art. 4, dispone che con i provvedimenti di
assegnazione delle risorse sono stabilite le modalita' di utilizzo
delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento degli
interventi e di applicazione di misure di revoca e che il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei
ministri e alle competenti Commissioni parlamentari in merito
all'attuazione dello stesso decreto;
Considerato che per le finalita' di cui all'art. 4, comma 2, del
decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e' stata autorizzata ai sensi
dell'art. 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge
di stabilita' 2015) la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2015 al 2017 e 40 milioni per il 2018 nonche' l'importo
complessivo di 270,431 milioni di euro derivanti da revoche disposte
dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
Visti gli elenchi predisposti dai comuni e dagli ex IACP e
trasmessi dalle regioni e province autonome ai sensi del comma 1-bis
dell'art. 4 del richiamato decreto-legge n. 47/2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 80/2014 al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione
abitativa;
Considerata la necessita' di recuperare e rendere abitabili senza
indugi gli alloggi attualmente non assegnati a causa del particolare
stato di degrado;
Considerato, altresi', che gli interventi per la valorizzazione e
qualificazione del patrimonio sono parte integrante delle azioni per
migliorare l'efficienza della gestione degli enti proprietari di
alloggi di edilizia residenziale pubblica e che detti interventi
contribuiscono anche alla riduzione dei costi di conduzione degli
alloggi da parte degli assegnatari;
Ravvisata la necessita' di procedere all'individuazione dei criteri
per la formulazione del Programma di recupero e razionalizzazione
degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al
fine di dare prime e immediate risposte al disagio abitativo nelle
diffuse forme riscontrabili nel Paese ed in particolare nelle grandi
concentrazioni urbane nonche' di favorire, contestualmente, la piu'
efficace gestione da parte degli enti proprietari degli immobili di
edilizia residenziale pubblica;
Vista l'intesa espressa dalla Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive
modificazioni nella seduta del 18 dicembre 2014;
Decretano:
Art. 1
Criteri per la formulazione del Programma
1. Ai fini dell'inserimento nel Programma, gli interventi devono
rispondere ai seguenti criteri:
a) rapida assegnazione degli alloggi non utilizzati per assenza
di interventi di manutenzione;
b) riduzione dei costi di conduzione degli alloggi da parte degli
assegnatari e dei costi di gestione da parte degli enti gestori
mediante l'adeguamento e il miglioramento impiantistico e tecnologico
degli immobili e degli alloggi, con particolare riferimento alla
prestazione energetica;
c) trasformazione tipologica degli alloggi per tenere conto delle
nuove articolazioni della domanda abitativa conseguente alla
trasformazione delle strutture familiari, ai fenomeni migratori, alla
poverta' e marginalita' urbana;
d) adeguamento statico e miglioramento della risposta sismica.
Art. 2
Tipologie di interventi ammissibili a finanziamento
1. Il Programma e' articolato nelle seguenti due linee:
a) interventi di non rilevante entita' finalizzati a rendere
prontamente disponibili gli alloggi sfitti mediante lavorazioni di
manutenzione e di efficientamento. Ai fini del presente decreto si
considerano di non rilevante entita' gli interventi di importo
inferiore a 15.000 euro da realizzarsi entro sessanta giorni dal
provvedimento regionale di concessione del finanziamento da adottare
entro trenta giorni dalla data di comunicazione di avvenuta
registrazione del decreto ministeriale di ammissione a finanziamento
di cui all'art. 4, comma 4. Gli alloggi recuperati sono assegnati
prioritariamente alle categorie sociali individuate dall'art. 1,
comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, a condizione che i
soggetti appartenenti a tali categorie siano collocati utilmente
nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi, ai sensi
dell'art. 4, comma 4, della legge n. 80/2014.
b) interventi di ripristino di alloggi di risulta e di
manutenzione straordinaria da attuare mediante la realizzazione delle
seguenti tipologie di intervento, cumulativamente ammissibili a
finanziamento nel limite di 50.000 euro per alloggio:
b.1. efficientamento energetico degli edifici da perseguire
mediante il miglioramento dei consumi di energia e l'innalzamento di
almeno una classe della prestazione energetica o la riduzione di
almeno il 30% dei consumi registrati nell'ultimo biennio di
utilizzazione dell'immobile;
b.2. messa in sicurezza delle componenti strutturali degli
immobili mediante interventi di adeguamento o miglioramento sismico;
b.3. rimozione manufatti e componenti edilizie con presenza di
materiali nocivi e pericolosi quali amianto, piombo, ecc.;
b.4. superamento delle barriere architettoniche;
b.5. manutenzione straordinaria sulle parti comuni
dell'organismo abitativo e su quelle di pertinenza;
b.6. frazionamenti e accorpamenti, anche con rinnovo e
sostituzione di parti anche strutturali degli edifici.
Art. 3
Criteri di ripartizione delle risorse
1. Le risorse pari a complessivi 67,9 milioni di euro di cui
all'art. 4, comma 6, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 sono
destinate alla linea di intervento di cui alla lettera a) dell'art. 2
del presente decreto e sono ripartite tra le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, come risulta dalla Tabella 1 allegata
al presente decreto, sulla base dei seguenti parametri:
a) numero degli sfratti desumibili dall'ultimo rapporto
dell'Ufficio centrale di statistica del Ministero dell'interno (peso
60%);
b) numero degli alloggi di risulta presenti in ciascuna regione e
provincia autonoma in rapporto al numero degli alloggi di risulta
presenti nell'intero territorio nazionale desunti dagli elenchi
trasmessi dalle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, del citato
decreto-legge n. 47 (peso 40%).
2. Le risorse derivanti dalle autorizzazioni di spesa pari di 30
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e 40 milioni
per il 2018 nonche' quelle derivanti da revoche disposte ai sensi
dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,
pari complessivamente ad euro 270,431 milioni, sono destinate, al
netto dell'accantonamento pari allo 0,05% di cui al successivo art.
5, comma 1, alla linea di intervento di cui alla lettera b) dell'art.
2 del presente decreto e ripartite tra le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, come risulta dalla Tabella 2 allegata
al presente decreto, sulla base dei seguenti parametri assunti in
misura percentuale con riferimento al dato di ciascuna regione e
provincia autonoma rapportato al corrispondente dato complessivo
nazionale:
a) numero famiglie in affitto (dati Istat 2011) (peso 50%);
b) numero di alloggi di edilizia residenziale pubblica
complessivamente esistenti in ciascuna regione dichiarati in sede di
trasmissione degli elenchi di cui all'art. 4, comma 1-bis, del
decreto-legge n. 47/2014 (peso 50%).
3. Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'art. 2 della legge
n. 191/2009 le somme riferite alle province autonome di Trento e
Bolzano sono rese indisponibili e gli interventi possono essere
attuati, secondo i criteri di cui all'art. 1 e le modalita' di cui
all'art. 4, comma 4, nellimite delle risorse allo scopo finalizzate
dalle stesse province autonome.
Art. 4
Soggetti proponenti e procedure
1. Le proposte di intervento sono localizzate nei comuni ad alta
tensione abitativa ovvero nei comuni a disagio abitativo individuati
nella programmazione regionale e sono predisposte dagli ex Istituti
autonomi per le case popolari comunque denominati e dai comuni.
2. Nel caso in cui le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano non abbiano individuato i comuni ricadenti in aree a disagio
abitativo le proposte di intervento sono predisposte dai comuni con
popolazione superiore a 10.000 abitanti per le regioni con
popolazione complessiva superiore a 2 milioni e dai comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti per le regioni con popolazione
non superiore a 2 milioni nonche' dai comuni individuati dall'art. 9,
comma 2-bis, del decreto-legge n. 47/2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 80/2014.
3. I comuni e gli ex IACP comunque denominati trasmettono alle
regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano le proposte di
intervento corredate dai relativi cronoprogramma riferiti alle linee
di cui al precedente art. 2.
4. Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto le regioni, verificata la rispondenza delle proposte
pervenute ai criteri di cui all'art. 1, dichiarano l'ammissibilita'
al finanziamento delle proposte di intervento pervenute nel limite
delle risorse individuate con i riparti di cui all'art. 3 e
trasmettono i relativi elenchi, predisposti in ordine di priorita'
sulla base dei pesi relativi attribuiti da ciascuna regione e
provincia autonoma ai criteri di cui all'art. 1 per ciascuna delle
linee indicate all'art. 2, al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa ai fini
della ammissione a finanziamento degli interventi e assegnazione alle
regioni delle risorse, nei limiti delle disponibilita' finanziarie
annuali, mediante apposito decreto ministeriale con il quale sono
stabilite, altresi', le modalita' di trasferimento delle risorse
assegnate e di applicazione delle misure di revoca. Le proposte
eccedenti il limite delle risorse assegnate sono comunque trasmesse,
in separati elenchi ordinati in ordine di priorita' ai fini delle
riassegnazioni dei fondi revocati.
Art. 5
Monitoraggio e revoche
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Direzione generale per la condizione abitativa l'elenco degli
interventi ammessi a finanziamento e assicurano il monitoraggio dei
tempi di utilizzo dei fondi unitamente al monitoraggio degli
eventuali stanziamenti regionali secondo le modalita' definite nel
decreto di cui all'art. 4, comma 4, utilizzando anche l'applicativo
informatico messo a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti ed il cui costo non dovra' essere superiore allo 0,05%
delle risorse di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto. Gli
esiti del monitoraggio sono trasmessi con cadenza trimestrale e sono
corredati dalle informazioni sulle misure adottate e da adottare per
rimuovere eventuali criticita' e inadempienze.
2. Ciascuna regione e provincia autonoma comunica, entro trenta
giorni dalla data di comunicazione del decreto di ammissione al
finanziamento di cui all'art. 4, comma 4, il nominativo del
Responsabile dell'attuazione del Programma al quale sono attribuiti i
compiti di:
a) predisporre i rapporti di monitoraggio di cui al comma 1 da
inoltrare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Direzione generale per la condizione abitativa;
b) promuovere iniziative e adottare provvedimenti idonei a
garantire la celere e completa attuazione dei singoli interventi
ammessi a finanziamento;
c) trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Direzione generale per la condizione abitativa le dichiarazioni di
avanzamento del complessivo programma regionale per il trasferimento
delle quote di finanziamento con le modalita' previste dal decreto
ministeriale di cui all'art. 4, comma 3 del presente decreto.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica,
anche per il tramite dei Provveditorati interregionali alle opere
pubbliche, l'attuazione degli interventi ammessi a finanziamento e
dispone gli eventuali conseguenti provvedimenti anche di revoca sulla
base dei criteri indicati con il decreto di cui all'art. 4, comma 4.
Roma, 16 marzo 2015
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lupi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
p. Il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie
Bressa
Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 1277
Parte di provvedimento in formato grafico
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