Data: 2015-05-22 05:04:28

ERP - programma di recupero e razionalizzazione degli immobili - DECRETO

ERP - programma di recupero e razionalizzazione degli immobili - DECRETO

[b]MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI[/b]
DECRETO 16 marzo 2015
[color=red][b]Criteri  per  la  formulazione  di  un  programma  di  recupero  e razionalizzazione  degli  immobili  e  degli  alloggi  di  edilizia residenziale pubblica. (15A03719) [/b][/color]
(GU n.116 del 21-5-2015)



                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                          E DEI TRASPORTI


                                con


                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                          E DELLE FINANZE


                                  e


                IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
                          E LE AUTONOMIE

  Visto l'art. 4 , comma 1, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.
457;
  Visto l'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9.
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  recante
disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;
  Visto il  decreto-legge  28  marzo  2014,  n.  47  convertito,  con
modificazioni dalla legge 23 maggio  2014,  n.  80,  recante  «Misure
urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e
per l'Expo 2015»;
  Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1 del  citato  decreto-legge
28  marzo  2014,  n.  47,  che  dispone  che  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e il  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie
approvano con decreto i criteri per la formulazione di  un  Programma
di recupero e la razionalizzazione degli immobili e degli alloggi  di
edilizia residenziale pubblica  di  proprieta'  dei  comuni  e  degli
Istituti  autonomi  per  le  case  popolari  comunque  denominati,
costituiti anche in  forma  societaria,  e  degli  enti  di  edilizia
residenziale pubblica aventi  le  stesse  finalita'  degli  IACP  sia
attraverso il ripristino degli alloggi di risulta sia per il  tramite
della  manutenzione  straordinaria  degli  alloggi  anche  ai  fini
dell'adeguamento  energetico,  impiantistico    statico    e    del
miglioramento sismico degli immobili;
  Visto il comma 2 del medesimo art. 4 che dispone che  il  Programma
di recupero di cui al comma  1  nonche'  gli  interventi  di  cui  al
successivo  art.  10,  comma  10,  sono  finanziati  con  le  risorse
rinvenienti dalle revoche di cui  all'art.  32,  commi  2  e  3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive  modificazioni,  nel
limite massimo di 500 milioni di euro  che  affluiscono  ad  apposito
Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009, che a decorrere
dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge n. 386/1989, recante
norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino  Alto
Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano  con  la  riforma
tributaria, con cio'  disponendo  che  dette  Province  autonome  non
partecipino alla ripartizione dei finanziamenti statali.
  Visto il comma 5 del richiamato art. 4 che per  l'attuazione  degli
interventi  previsti  dal  comma  4,  a  decorrere  dall'esercizio
finanziario 2014 e fino al 31 dicembre  2017  prevede  l'istituzione,
nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, del  «Fondo  per  gli  interventi  di  manutenzione  e  di
recupero di alloggi abitativi privi  di  soggetti  assegnatari»,  nel
quale confluiscono, nei limiti indicati dal successivo  comma  6,  le
risorse non utilizzate relative alle seguenti autorizzazioni:
    a) dell'art. 36, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente
all'art. 2, lettera f) e all'art. 3, lettera q) della medesima  legge
n. 457 del 1978;
    b) dell'art. 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7  febbraio  1985,
n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile  1985,  n.
118;
    c) dell'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
  Visto il comma 6 del predetto art.  4  che  dispone  che  all'onere
derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite di euro  5  milioni
per l'anno 2014, di euro 20 milioni  per  l'anno  2015,  di  euro  20
milioni per l'anno 2016 e di euro 22,9 milioni  per  l'anno  2017  si
provvede mediante utilizzo delle risorse previste alle lettere a), b)
e c) del  comma  5  che  sono  versate  annualmente  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere  riassegnate  sul  Fondo  di  cui  al
medesimo comma 5;
  Visto il comma 8 del citato art. 4 che dispone che con  il  decreto
interministeriale di cui al  comma  1  sono  definiti  i  criteri  di
ripartizione delle risorse di cui al comma 5, pari complessivamente a
67,9 milioni di euro, tra le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano  che  provvedono  entro  due  mesi  all'assegnazione  delle
risorse ai comuni e agli Istituti  autonomi  per  le  case  popolari,
comunque denominati,  nonche'  agli  enti  di  edilizia  residenziale
aventi le stesse finalita' degli IACP;
  Visto l'art. 11 del citato decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47  che,
anche in relazione all'art. 4, dispone che  con  i  provvedimenti  di
assegnazione delle risorse sono stabilite le  modalita'  di  utilizzo
delle  risorse  assegnate,  di  monitoraggio  dell'avanzamento  degli
interventi e di applicazione di misure di revoca e  che  il  Ministro
delle infrastrutture e  dei  trasporti  riferisce  al  Consiglio  dei
ministri  e  alle  competenti  Commissioni  parlamentari  in  merito
all'attuazione dello stesso decreto;
  Considerato che per le finalita' di cui all'art. 4,  comma  2,  del
decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 maggio 2014, n. 80,  e'  stata  autorizzata  ai  sensi
dell'art. 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2014, n.  190  (legge
di stabilita' 2015) la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2015 al 2017 e 40 milioni  per  il  2018  nonche'  l'importo
complessivo di 270,431 milioni di euro derivanti da revoche  disposte
dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre  2013,  n.  145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
  Visti gli  elenchi  predisposti  dai  comuni  e  dagli  ex  IACP  e
trasmessi dalle regioni e province autonome ai sensi del comma  1-bis
dell'art. 4 del richiamato decreto-legge n. 47/2014, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.  80/2014  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione
abitativa;
  Considerata la necessita' di recuperare e rendere  abitabili  senza
indugi gli alloggi attualmente non assegnati a causa del  particolare
stato di degrado;
  Considerato, altresi', che gli interventi per la  valorizzazione  e
qualificazione del patrimonio sono parte integrante delle azioni  per
migliorare l'efficienza della  gestione  degli  enti  proprietari  di
alloggi di edilizia residenziale  pubblica  e  che  detti  interventi
contribuiscono anche alla riduzione dei  costi  di  conduzione  degli
alloggi da parte degli assegnatari;
  Ravvisata la necessita' di procedere all'individuazione dei criteri
per la formulazione del Programma  di  recupero  e  razionalizzazione
degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale  pubblica  al
fine di dare prime e immediate risposte al  disagio  abitativo  nelle
diffuse forme riscontrabili nel Paese ed in particolare nelle  grandi
concentrazioni urbane nonche' di favorire, contestualmente,  la  piu'
efficace gestione da parte degli enti proprietari degli  immobili  di
edilizia residenziale pubblica;
  Vista l'intesa espressa dalla Conferenza unificata di cui  all'art.
8 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281  e  successive
modificazioni nella seduta del 18 dicembre 2014;

                            Decretano:

                              Art. 1


              Criteri per la formulazione del Programma

  1. Ai fini dell'inserimento nel Programma,  gli  interventi  devono
rispondere ai seguenti criteri:
    a) rapida assegnazione degli alloggi non utilizzati  per  assenza
di interventi di manutenzione;
    b) riduzione dei costi di conduzione degli alloggi da parte degli
assegnatari e dei costi di  gestione  da  parte  degli  enti  gestori
mediante l'adeguamento e il miglioramento impiantistico e tecnologico
degli immobili e degli  alloggi,  con  particolare  riferimento  alla
prestazione energetica;
    c) trasformazione tipologica degli alloggi per tenere conto delle
nuove  articolazioni  della  domanda  abitativa  conseguente  alla
trasformazione delle strutture familiari, ai fenomeni migratori, alla
poverta' e marginalita' urbana;
    d) adeguamento statico e miglioramento della risposta sismica.
                              Art. 2


        Tipologie di interventi ammissibili a finanziamento

  1. Il Programma e' articolato nelle seguenti due linee:
    a) interventi di non  rilevante  entita'  finalizzati  a  rendere
prontamente disponibili gli alloggi sfitti  mediante  lavorazioni  di
manutenzione e di efficientamento. Ai fini del  presente  decreto  si
considerano di  non  rilevante  entita'  gli  interventi  di  importo
inferiore a 15.000 euro da  realizzarsi  entro  sessanta  giorni  dal
provvedimento regionale di concessione del finanziamento da  adottare
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  comunicazione  di  avvenuta
registrazione del decreto ministeriale di ammissione a  finanziamento
di cui all'art. 4, comma 4. Gli  alloggi  recuperati  sono  assegnati
prioritariamente alle  categorie  sociali  individuate  dall'art.  1,
comma 1, della legge 8 febbraio  2007,  n.  9,  a  condizione  che  i
soggetti appartenenti a  tali  categorie  siano  collocati  utilmente
nelle  graduatorie  comunali  per  l'accesso  ad  alloggi,  ai  sensi
dell'art. 4, comma 4, della legge n. 80/2014.
    b)  interventi  di  ripristino  di  alloggi  di  risulta  e  di
manutenzione straordinaria da attuare mediante la realizzazione delle
seguenti  tipologie  di  intervento,  cumulativamente  ammissibili  a
finanziamento nel limite di 50.000 euro per alloggio:
      b.1. efficientamento energetico  degli  edifici  da  perseguire
mediante il miglioramento dei consumi di energia e l'innalzamento  di
almeno una classe della prestazione  energetica  o  la  riduzione  di
almeno  il  30%  dei  consumi  registrati  nell'ultimo  biennio  di
utilizzazione dell'immobile;
      b.2. messa in  sicurezza  delle  componenti  strutturali  degli
immobili mediante interventi di adeguamento o miglioramento sismico;
      b.3. rimozione manufatti e componenti edilizie con presenza  di
materiali nocivi e pericolosi quali amianto, piombo, ecc.;
      b.4. superamento delle barriere architettoniche;
      b.5.  manutenzione  straordinaria    sulle    parti    comuni
dell'organismo abitativo e su quelle di pertinenza;
      b.6.  frazionamenti  e  accorpamenti,  anche  con  rinnovo  e
sostituzione di parti anche strutturali degli edifici.
                              Art. 3


                Criteri di ripartizione delle risorse

  1. Le risorse pari a  complessivi  67,9  milioni  di  euro  di  cui
all'art. 4,  comma  6,  del  decreto-legge  28  marzo  2014,  n.  47,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 sono
destinate alla linea di intervento di cui alla lettera a) dell'art. 2
del presente decreto e sono ripartite tra le regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano, come risulta dalla Tabella  1  allegata
al presente decreto, sulla base dei seguenti parametri:
    a)  numero  degli  sfratti  desumibili  dall'ultimo  rapporto
dell'Ufficio centrale di statistica del Ministero dell'interno  (peso
60%);
    b) numero degli alloggi di risulta presenti in ciascuna regione e
provincia autonoma in rapporto al numero  degli  alloggi  di  risulta
presenti  nell'intero  territorio  nazionale  desunti  dagli  elenchi
trasmessi dalle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, del citato
decreto-legge n. 47 (peso 40%).
  2. Le risorse derivanti dalle autorizzazioni di spesa  pari  di  30
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e 40 milioni
per il 2018 nonche' quelle derivanti da  revoche  disposte  ai  sensi
dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre  2013,  n.  145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,  n.  9,
pari complessivamente ad euro 270,431  milioni,  sono  destinate,  al
netto dell'accantonamento pari allo 0,05% di cui al  successivo  art.
5, comma 1, alla linea di intervento di cui alla lettera b) dell'art.
2 del presente decreto e ripartite  tra  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano, come risulta dalla Tabella  2  allegata
al presente decreto, sulla base dei  seguenti  parametri  assunti  in
misura percentuale con riferimento al  dato  di  ciascuna  regione  e
provincia autonoma  rapportato  al  corrispondente  dato  complessivo
nazionale:
    a) numero famiglie in affitto (dati Istat 2011) (peso 50%);
    b)  numero  di  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica
complessivamente esistenti in ciascuna regione dichiarati in sede  di
trasmissione degli elenchi  di  cui  all'art.  4,  comma  1-bis,  del
decreto-legge n. 47/2014 (peso 50%).
  3. Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'art. 2 della legge
n. 191/2009 le somme riferite alle  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano sono rese  indisponibili  e  gli  interventi  possono  essere
attuati, secondo i criteri di cui all'art. 1 e le  modalita'  di  cui
all'art. 4, comma 4, nellimite delle risorse allo  scopo  finalizzate
dalle stesse province autonome.
                              Art. 4


                  Soggetti proponenti e procedure

  1. Le proposte di intervento sono localizzate nei  comuni  ad  alta
tensione abitativa ovvero nei comuni a disagio abitativo  individuati
nella programmazione regionale e sono predisposte dagli  ex  Istituti
autonomi per le case popolari comunque denominati e dai comuni.
  2. Nel caso in cui le regioni e le province autonome  di  Trento  e
Bolzano non abbiano individuato i comuni ricadenti in aree a  disagio
abitativo le proposte di intervento sono predisposte dai  comuni  con
popolazione  superiore  a  10.000  abitanti  per  le  regioni  con
popolazione complessiva superiore  a  2  milioni  e  dai  comuni  con
popolazione superiore a 5.000 abitanti per le regioni con popolazione
non superiore a 2 milioni nonche' dai comuni individuati dall'art. 9,
comma  2-bis,  del  decreto-legge  n.  47/2014,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 80/2014.
  3. I comuni e gli ex  IACP  comunque  denominati  trasmettono  alle
regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano le  proposte  di
intervento corredate dai relativi cronoprogramma riferiti alle  linee
di cui al precedente art. 2.
  4. Entro 120  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto  le  regioni,  verificata  la  rispondenza  delle  proposte
pervenute ai criteri di cui all'art. 1,  dichiarano  l'ammissibilita'
al finanziamento delle proposte di intervento  pervenute  nel  limite
delle  risorse  individuate  con  i  riparti  di  cui  all'art.  3  e
trasmettono i relativi elenchi, predisposti in  ordine  di  priorita'
sulla base  dei  pesi  relativi  attribuiti  da  ciascuna  regione  e
provincia autonoma ai criteri di cui all'art. 1  per  ciascuna  delle
linee indicate all'art. 2, al Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti - Direzione generale per la condizione  abitativa  ai  fini
della ammissione a finanziamento degli interventi e assegnazione alle
regioni delle risorse, nei limiti  delle  disponibilita'  finanziarie
annuali, mediante apposito decreto ministeriale  con  il  quale  sono
stabilite, altresi', le  modalita'  di  trasferimento  delle  risorse
assegnate e di applicazione  delle  misure  di  revoca.  Le  proposte
eccedenti il limite delle risorse assegnate sono comunque  trasmesse,
in separati elenchi ordinati in ordine di  priorita'  ai  fini  delle
riassegnazioni dei fondi revocati.
                              Art. 5


                      Monitoraggio e revoche

  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
trasmettono al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -
Direzione  generale  per  la  condizione  abitativa  l'elenco  degli
interventi ammessi a finanziamento e assicurano il  monitoraggio  dei
tempi  di  utilizzo  dei  fondi  unitamente  al  monitoraggio  degli
eventuali stanziamenti regionali secondo le  modalita'  definite  nel
decreto di cui all'art. 4, comma 4, utilizzando  anche  l'applicativo
informatico messo a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti ed il cui costo non dovra' essere superiore allo  0,05%
delle risorse di cui all'art. 3, comma 2, del presente  decreto.  Gli
esiti del monitoraggio sono trasmessi con cadenza trimestrale e  sono
corredati dalle informazioni sulle misure adottate e da adottare  per
rimuovere eventuali criticita' e inadempienze.
  2. Ciascuna regione e provincia  autonoma  comunica,  entro  trenta
giorni dalla data di  comunicazione  del  decreto  di  ammissione  al
finanziamento  di  cui  all'art.  4,  comma  4,  il  nominativo  del
Responsabile dell'attuazione del Programma al quale sono attribuiti i
compiti di:
    a) predisporre i rapporti di monitoraggio di cui al  comma  1  da
inoltrare  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -
Direzione generale per la condizione abitativa;
    b)  promuovere  iniziative  e  adottare  provvedimenti  idonei  a
garantire la celere e  completa  attuazione  dei  singoli  interventi
ammessi a finanziamento;
    c) trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
- Direzione generale per la condizione abitativa le dichiarazioni  di
avanzamento del complessivo programma regionale per il  trasferimento
delle quote di finanziamento con le modalita'  previste  dal  decreto
ministeriale di cui all'art. 4, comma 3 del presente decreto.
  3. Il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  verifica,
anche per il tramite dei  Provveditorati  interregionali  alle  opere
pubbliche, l'attuazione degli interventi ammessi  a  finanziamento  e
dispone gli eventuali conseguenti provvedimenti anche di revoca sulla
base dei criteri indicati con il decreto di cui all'art. 4, comma 4.
    Roma, 16 marzo 2015

                  Il Ministro delle infrastrutture
                          e dei trasporti
                                Lupi


                      Il Ministro dell'economia
                          e delle finanze
                              Padoan


              p. Il Ministro per gli affari regionali
                          e le autonomie
                              Bressa


Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 1277

              Parte di provvedimento in formato grafico


              Parte di provvedimento in formato grafico

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