Data: 2015-05-21 22:32:36

Targa Prova Auto Estere su suolo Italiano

Buongiorno,

sono nuovo del Forum ringraziando dell'ospitalità, mi presento:

Sono un Operatore del settore Automobilistico, per quanto riguarda la rivendita di autoveicoli nuovi/usati.

Sono qui a porvi il seguente quesito:

Acquistando molto spesso Veicoli Esteri mi ritrovo nella normale situazione di uso degli autoveicoli con regolare targa di prova ITALIANA a me intestata relativamente all'attività di compravendita veicoli usati, per :lavaggi,rifornimenti, prove con i clienti, carrozzeria etc etc...
Mi sorge spontanea la domanda(specialmente leggendo vostri post) :

Se io sono alla guida di un autovettura sprovvista di Revisione(che comunque dovrà sostenere,prima o poi al trovarsi dell'acquirente, revisione speciale in mtct nella fase finale dell'immatricolazione) con regolare targa di prova, sono totalmente in regola visto l'impossibilità di farla anticipatamente???

Ho letto vostri post dove si considera non regolare l'uso di t.prova italiana, su autovettura italiana sprovvista di revisione.
Ma in questo caso, innanzitutto non si evince(non c'è obbligo di avere libretto tecnico a bordo o altro in quanto con t.prova)e non si potrebbe comunque evincere perché non sarebbe possibile nessun tipo di controllo su targa estera...

Attendendo vostro riscontro

Ringrazio anticipatamente

Riccardo

riferimento id:26896

Data: 2015-05-22 12:31:13

Re:Targa Prova Auto Estere su suolo Italiano

Si affronta il tema anche qui:
http://www.comuni.it/servizi/forumbb/viewtopic.php?p=567482
http://www.sicurauto.it/forum/viewtopic.php?f=3&t=16448
http://www.professionisti.it/frontend/articolo_news/31361/meglio-non-girare-senza-la-revisione

http://www.asaps.it/notizie/utili_per_guida/0013.html


********************

Art. 132. Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 132. Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri.

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine (1).

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia.

3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento.

4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.
(1) Così modificato dall'art. 53, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in legge 29 ottobre 1993, n. 427.

riferimento id:26896

Data: 2015-05-22 14:36:26

Re:Targa Prova Auto Estere su suolo Italiano

Buongiorno,

Grazie per gli articoli, ma non è una risposta inerente all'uso con Targa Prova Italiana.

In quanto si parla di Targhe estere(non esiste alcuna targa estera in quanto quando la vetture viene radiata vengono demolite).

E sarebbe assurdo che si compri un auto all'estero, non la si venda per 1 anno, e non si possa più spostarla via terra.

La mia domanda era BEN riferita al SOLO UTILIZZO DI TARGA PROVA ITALIANA PER OPERATORI DI SETTORE, in relazione nello specifico, per quanto riguarda la revisione(unico cruccio che mi viene in mente).

Ringrazio

Riccardo

riferimento id:26896

Data: 2015-05-23 09:48:11

Re:Targa Prova Auto Estere su suolo Italiano

La disciplina che regola l'uso della targa prova è poco chiara, poiché il dato normativo è formulato in modo da consentire ampi margini di apprezzamento, sui quali la dottrina e la giurisprudenza si sono mosse fin troppo liberamente.
La norma di riferimento, una volta limitata all’articolo 98 del codice della strada, è stata ampliata dal regolamento adottato con d.P.R. 474/01 nel quale sono stati trasferiti alcuni aspetti prima trattati dal codice. Ora, va detto (contrapponendosi ad autorevole dottrina) che la speciale autorizzazione per la circolazione di prova permette la circolazione di veicoli non ancora immatricolati, per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali, costruttive, ovvero per dimostrazioni  o trasferimenti di qualsiasi tipo, anche per ragioni di vendita o di allestimento.
Ulteriore deroga, almeno così pare di poter interpretare, è concessa per l’applicazione di sistemi o dispositivi di equipaggiamento che richiedono l’aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell’articolo 236 del regolamento di esecuzione del codice della strada; quindi, tale deroga pare posta all’articolo 78.
Non si vede, da parte di chi scrive, la possibilità di derogare all’articolo 80 ed agli articoli 72 e 79 del codice della strada, stante la principale finalità del codice della strada, che è quella di tutelare la sicurezza delle persone.
Quindi, a mio parere sussiste la violazione dell'articolo 80, per aver circolato con veicolo non sottoposto alla revisione prescritta, in quanto chi scrive non concorda con la tesi secondo la quale l’autorizzazione di cui all’articolo 98 del codice della strada e all’articolo 1 del d.P.R. 474/01 deroghi all’articolo 80, non essendo così disposto, ma riguardando le deroghe gli articoli 93, 110 e 114, ovvero, interpretando lo stesso comma 1 dell’articolo 1, alla lette c), anche la deroga all’articolo 78.
Diversamente interpretando si consentirebbe una ulteriore deroga, non giustificabile nè da esigenze di vendita, nè da esigenze di allestimento, che già rappresentano una poco condivisibile scelta del legislatore a fronte di quello che è il principio informatore del codice della strada, anche perchè si potrebbe arrivare a permettere la circolazione sine die di un veicolo mai revisionato, a mezzo dell'escamotage della targa prova, che ormai viene utilizzata per qualsiasi fine elusivo delle norme che tutelano la sicurezza del codice della strada e, non ultimi, degli obblighi di assicurare un veicolo in circolazione sulla strada.





Buongiorno,

sono nuovo del Forum ringraziando dell'ospitalità, mi presento:

Sono un Operatore del settore Automobilistico, per quanto riguarda la rivendita di autoveicoli nuovi/usati.

Sono qui a porvi il seguente quesito:

Acquistando molto spesso Veicoli Esteri mi ritrovo nella normale situazione di uso degli autoveicoli con regolare targa di prova ITALIANA a me intestata relativamente all'attività di compravendita veicoli usati, per :lavaggi,rifornimenti, prove con i clienti, carrozzeria etc etc...
Mi sorge spontanea la domanda(specialmente leggendo vostri post) :

Se io sono alla guida di un autovettura sprovvista di Revisione(che comunque dovrà sostenere,prima o poi al trovarsi dell'acquirente, revisione speciale in mtct nella fase finale dell'immatricolazione) con regolare targa di prova, sono totalmente in regola visto l'impossibilità di farla anticipatamente???

Ho letto vostri post dove si considera non regolare l'uso di t.prova italiana, su autovettura italiana sprovvista di revisione.
Ma in questo caso, innanzitutto non si evince(non c'è obbligo di avere libretto tecnico a bordo o altro in quanto con t.prova)e non si potrebbe comunque evincere perché non sarebbe possibile nessun tipo di controllo su targa estera...

Attendendo vostro riscontro

Ringrazio anticipatamente

Riccardo
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riferimento id:26896

Data: 2015-05-25 21:33:18

Re:Targa Prova Auto Estere su suolo Italiano

Ringrazio ancora,

ma non vedo una VERA risposta.

ho gia letto lo stessa risposta in un post del 2007 di comuni.it dove il buon luca tassoni, scriveva papale papale lo stesso testo.

Io vorrei sapere In modo concreto, se c'è un reale motivo per cui, possa,o non possa circolare, e le questioni sono:

Auto Estera revisione scaduta, usata con targa di prova per esigenze dimostrative ed di vendita;

In quanto un auto estera non avendo il libretto italiano, non può sostenere revisione alcuna.

riferimento id:26896
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