Data: 2015-05-21 18:02:38

elettorale elezioni amministrative 31.05.2015

Vorrei sapere esiste ancora l'obbligato in solido per le violazioni alle norme sulla pubblicità elettorale previsto dalla legge 212/56 e s.m.i.

riferimento id:26895

Data: 2015-05-21 18:36:27

Re:elettorale elezioni amministrative 31.05.2015


Vorrei sapere esiste ancora l'obbligato in solido per le violazioni alle norme sulla pubblicità elettorale previsto dalla legge 212/56 e s.m.i.
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La disciplina generale sulle sanzioni amministrative è contenuta nella L. 689/1981 che disciplina, all'art. 6, la figura dell'obbligato in solido.
Essa trova applicazione per tutte le sanzioni pecuniarie comprese quelle in materia elettorale.
Vedi anche:
http://www.giustamm.it/cds1/articoli/tulumello_affissioni.htm
https://books.google.it/books?id=BTZNAgAAQBAJ&pg=PA267&lpg=PA267&dq=LEGGE+4+aprile+1956,+n.+212+obbligato+in+solido&source=bl&ots=8AW4WQK_aP&sig=YEZw0wloWj4r_RzOxhy7GKaVP4Y&hl=it&sa=X&ei=LCVeVYPJDYmfygOTtYKQBw&ved=0CC4Q6AEwAg#v=onepage&q=LEGGE%204%20aprile%201956%2C%20n.%20212%20obbligato%20in%20solido&f=false
http://www.madeindesio.it/manifesti-abusivi-show-la-classifica-2011/




[b][color=red]LEGGE 24 novembre 1981, n. 689
Art. 6. (Solidarieta')
[/color][/b]  Il proprietario della cosa che servi' o fu destinata  a  commettere
la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di  bene
immobile, il titolare  di  un  diritto  personale  di  godimento,  e'
obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento  della
somma da questo dovuta se non prova che la cosa e'  stata  utilizzata
contro la sua volonta'.
  Se la violazione e' commessa da persona capace di  intendere  e  di
volere ma soggetta all'altrui autorita', direzione  o  vigilanza,  la
persona rivestita dell'autorita' o incaricata della direzione o della
vigilanza e' obbligata in solido con  l'autore  della  violazione  al
pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di  non  aver
potuto impedire il fatto.
  Se la violazione e' commessa dal rappresentante o dal dipendente di
una persona giuridica o di un ente privo di personalita' giuridica o,
comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o
incombenze,  la  persona  giuridica  o  l'ente  o  l'imprenditore  e'
obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento  della
somma da questo dovuta.
  Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto  di
regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

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