Data: 2015-05-21 12:06:39

tavoli pizzeria artigianale = somministrazione?

Buongiorno,
capita con discreta frequenza che alcune pizzerie da asporto (artigiani) richiedano, in occasione di feste patronali e/o eventi particolari, la possibilità di allestire un "estivo" con panche e sedie, senza somministrazione ai tavoli.
Visto che non ho trovato alcuna norma particolare, chiedo cortesemente se qualcuno è in possesso di un orientamento specifico al riguardo.
In particolar modo, questa casistica DEVE essere considerata ugualmente somministrazione?
In Lombardia la L.R. 30 aprile 2009 n.8 conferma il divieto di poter usufruire di spazi pubblici all'aperto o diversi da quelli di produzione anche per un'eventuale somministrazione non assistita.
Il Sindaco eventualmente può concedere "deroghe"?
Grazie

riferimento id:26880

Data: 2015-05-21 17:32:13

Re:tavoli pizzeria artigianale = somministrazione?


Buongiorno,
capita con discreta frequenza che alcune pizzerie da asporto (artigiani) richiedano, in occasione di feste patronali e/o eventi particolari, la possibilità di allestire un "estivo" con panche e sedie, senza somministrazione ai tavoli.
Visto che non ho trovato alcuna norma particolare, chiedo cortesemente se qualcuno è in possesso di un orientamento specifico al riguardo.
In particolar modo, questa casistica DEVE essere considerata ugualmente somministrazione?
In Lombardia la L.R. 30 aprile 2009 n.8 conferma il divieto di poter usufruire di spazi pubblici all'aperto o diversi da quelli di produzione anche per un'eventuale somministrazione non assistita.
Il Sindaco eventualmente può concedere "deroghe"?
Grazie
[/quote]

1) Gli artigiani possono effettuare somministrazione NON ASSISTITA
2) niente vieta che lo facciano anche su AREA PUBBLICA in dehgors o spazi concessi
3) il Comune potrebbe NON CONSENTIRLO ma se vuole può disciplinare tale ipotesi.

Come?
TEORICAMENTE nel regolamento per l'occupazione del suolo pubblico.
Però, visto l'avvicinarsi dell'estate e magari l'esigenza di sperimentale, non escludo una DELIBERA DI GIUNTA o ORDINANZA SINDACALE

10 anni fa elaborati questa delibera che è ancora valida:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=18995.0


********************

Legge Regionale 30 aprile 2009 , n. 8
Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda

(BURL n. 18, 1° suppl. ord. del 05 Maggio 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-04-30;8

Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge, in conformità agli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione, disciplina la vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato, nell'ambito delle competenze della Regione e dei comuni.
Art. 2
(Vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato)
1. Le imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che effettuano la vendita diretta al pubblico possono effettuare la vendita degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato, purché tale attività sia strumentale e accessoria alla produzione e alla trasformazione.
1 bis. L’avvio dell’attività di vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato di cui alla presente legge è soggetto, nelle aree da sottoporre a tutela per ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il contrasto al degrado urbano, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità, alla programmazione comunale di cui all’articolo 4 bis della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere).(1)
1 ter. I comuni nell’adottare la programmazione di cui al comma 1 bis sentono, per gli aspetti di competenza, le organizzazioni imprenditoriali dell’artigianato maggiormente rappresentative a livello provinciale.(2)
2. E' consentita la vendita, da parte delle imprese artigiane, degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato nei locali adiacenti a quelli di produzione, ivi compresi gli spazi esterni al locale ove si svolge l’attività artigianale, tramite l'utilizzo degli arredi dell'azienda e di stoviglie e posate a perdere, ma senza servizio e assistenza di somministrazione.(3)
3. Negli spazi di cui al comma 2 la vendita di bevande diverse da quelle prodotte e trasformate dall'impresa artigiana è vietata, salva dichiarazione di inizio attività produttive (DIAP), ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia).
4. L'attività di cui alla presente legge è soggetta a previa comunicazione al comune in cui si svolge ed è esercitata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare.
4 bis. Nella comunicazione di cui al comma 4, in caso di avvio della attività in zone sottoposte a tutela, deve essere anche attestato il rispetto dei criteri qualitativi eventualmente previsti, a fronte di motivi imperativi di interesse generale, in particolare la tutela dei consumatori e della sanità pubblica, nella programmazione di cui all’articolo 4 bis della l.r. 6/2010. Nel caso di cittadini dei paesi non europei e dell’Unione Europea, nella comunicazione di avvio dell’attività deve essere altresì attestato il possesso da parte del soggetto che esercita effettivamente l’attività, a fronte di motivi imperativi di interesse generale, in particolare tutela dei consumatori e sanità pubblica, di uno dei documenti di cui all’articolo 67, comma 2 bis, della l.r. 6/2010. Qualora il soggetto richiedente che esercita effettivamente l’attività non attesti il possesso di nessuno dei documenti di cui all’articolo 67, comma 2 bis, della l.r. 6/2010, è tenuto a frequentare e superare positivamente un corso per valutare il grado di conoscenza di base della lingua italiana presso la Camera di Commercio territorialmente competente per il comune dove intende svolgere l’attività di somministrazione non assistita, o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano. La Giunta regionale delibera i criteri, la durata e la modalità del corso.(4)
5. L'attività di cui alla presente legge è svolta nel rispetto della disciplina sull'inquinamento acustico contenuta nelle leggi statali e regionali e nei relativi provvedimenti attuativi.
5 bis. Nell’ambito della programmazione comunale di cui all’articolo 4 bis della l.r. 6/2010 i comuni possono prevedere limiti di distanza per le attività di vendita di cui al comma 1 solo a fronte di motivata esigenza volta ad assicurare la sicurezza stradale ed evitare addensamenti di traffico, di disturbo alla quiete pubblica o alla sicurezza pubblica, nonché per tutelare l’ordine pubblico e l’ambiente urbano e, comunque, non allo scopo di limitare la concorrenza.(5)
Art. 3
(Orari e pubblicità)
1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico delle imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che effettuano la vendita dei propri prodotti per il consumo immediato nei locali dell'azienda sono rimessi alla libera determinazione degli imprenditori, nel rispetto della fascia oraria compresa dalle ore sei all'una del giorno successivo, salvo deroghe motivate da parte dei comuni, sentite le associazioni di categoria, al fine di soddisfare adeguatamente la domanda e di garantire, nel contempo, la qualità e la vivibilità delle aree urbane in relazione alle caratteristiche urbanistiche del territorio, alla tipologia artigianale e al periodo dell'anno.
2. Le attività artigianali che effettuano la vendita degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato pubblicizzano gli orari di apertura e chiusura mediante appositi cartelli e hanno l'obbligo di esporre l'elenco delle materie prime utilizzate e di specificare i prodotti eventualmente congelati.
2 bis. Tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi degli alimenti di propria produzione, esposte agli utenti devono essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai di uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato è comunemente noto.(6)
Art. 4
(Sanzioni)
1. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro; in caso di reiterazione, il comune può disporre la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a tre mesi, dell'attività di vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato.
2. Chiunque ometta la comunicazione prevista all'articolo 2, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.
3. Chiunque non rispetti gli orari determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e gli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 3, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro; in caso di reiterazione, il comune può disporre la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a tre mesi, dell'attività di vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato.
4. Restano salve le disposizioni del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), ove applicabili all'attività di vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato.
5. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).
6. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), applica le sanzioni amministrative e introita i proventi.
Art. 5
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell'attuazione della legge; a tal fine trasmette una relazione biennale che contiene informazioni documentate in merito alle eventuali criticità emerse e alle osservazioni svolte, nel corso dell'implementazione, dai comuni e dalle associazioni delle categorie interessate e dei consumatori.
Art. 6
(Disposizione transitoria)
1. Le imprese artigiane che, alla data di entrata in vigore della presente legge, effettuano la vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato sono tenute a trasmettere la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 4, entro il 31 dicembre 2009.
NOTE:
1. Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1 della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3. Torna al richiamo nota
2. Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1 della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3. Torna al richiamo nota
3. Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 1 della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Torna al richiamo nota
4. Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 2 della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3. Torna al richiamo nota
5. Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 3 della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3. Torna al richiamo nota
6. Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 4 della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3. Torna al richiamo nota

riferimento id:26880

Data: 2015-05-21 21:59:18

Re:tavoli pizzeria artigianale = somministrazione?

Il testo aggiornato della L.R. 30/04/2009, n. 8 come modificato dalla L.R. 8 luglio 2014, n. 19, prevede all'art. Art. 2 "Vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato" comma 2 che "[i]È consentita la vendita, da parte delle imprese artigiane, degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato nei locali adiacenti a quelli di produzione, [u]ivi compresi gli spazi esterni al locale ove si svolge l'attività artigianale[/u], tramite l’utilizzo degli arredi dell’azienda e di stoviglie e posate a perdere, ma senza servizio e assistenza di somministrazione[/i]".

Non specifica se tali spazi debbano essere privati o pubblici.

riferimento id:26880

Data: 2015-06-04 12:23:53

Re:tavoli pizzeria artigianale = somministrazione?

Scusate, leggendo da come ho capito una pizzeria fà somministrazione non assistita quindi pongo tre quesiti:
1) Un piccolo bar ad attività famigliare, facendo un panino si può dire che sta facendo attività artigianale?
2) Se non lo è, cosa deve fare per diventare un bar anche attività artigianale?
3) Per cui un'attività artigianale può anche avere solo un servizio igienico?
Ringrazio anticipatamente.

riferimento id:26880

Data: 2015-06-04 13:29:20

Re:tavoli pizzeria artigianale = somministrazione?

[quote]1) Un piccolo bar ad attività famigliare, facendo un panino si può dire che sta facendo attività artigianale?[/quote]
No, se l'attività è di somministrazione di alimenti e bevande (bar) deve rispettare la l.r. 6/2010

[quote]2) Se non lo è, cosa deve fare per diventare un bar anche attività artigianale?[/quote]
La questione è di competenza della CCIAA.
Ti riporto le due definizioni classiche:
IMPRENDITORE ARTIGIANO. È colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana. L'imprenditore assume la piena responsabilità di rischi ed oneri di direzione e gestione e svolge in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. L'imprenditore artigiano, nello svolgimento di particolari attività regolamentate da leggi speciali, deve essere in possesso di tutti i requisiti tecnico-professionali previsti dalle normative specifiche.
IMPRESA ARTIGIANA. È l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano, ha come scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi. Sono escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Fonte: [url=http://www.bg.camcom.gov.it/macroaree/registri/sezione-imprese-artigiane/definizione-di-impresa-artigiana/]http://www.bg.camcom.gov.it/macroaree/registri/sezione-imprese-artigiane/definizione-di-impresa-artigiana/[/url]

[quote]3) Per cui un'attività artigianale può anche avere solo un servizio igienico?[/quote]
Confermo, se attività artigianale con somministrazione NON assistita basta un servizio iginico per il personale.

riferimento id:26880

Data: 2015-06-04 20:48:02

Re:tavoli pizzeria artigianale = somministrazione?

Quindi anche un Circolo è paragonabile ad un Bar normale, per quanto riguarda la somministrazione, anche se praticamente quando prepara un panino, al momento congelato in quando ha un bagno, lo serve da dietro il banco, senza servizio al tavolo, non potrà mai fare panini "freschi", a meno che installi un altro bagno. Sbaglio?

riferimento id:26880

Data: 2015-06-04 23:04:17

Re:tavoli pizzeria artigianale = somministrazione?

Non mi è chiara la domanda...

I circoli privati sono soggetti al D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235 se la somministrazione di alimenti e bevande è riservata ai soci.
Se la svolgono al pubblico sono equiparati in tutto e per tutto a un bar, quindi la norma è la L.R. 6/2010.

Non è il numero di bagni che determina se il panino è congelato o fresco...




**************************************
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2001, n. 235
Regolamento  recante semplificazione del procedimento per il rilascio
dell'autorizzazione  alla  somministrazione  di alimenti e bevande da
parte di circoli privati.
  Vigente al: 5-6-2015 
                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 40;
  Visto  il  testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
  Visti gli articoli 19, 20 e 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni;
  Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n.
564, cosi' come modificato dal decreto 5 agosto 1994, n. 534;
  Vista  la  legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.
327;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
  Sentita  la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 novembre 2000;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 marzo 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli
affari  regionali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
del  commercio  con  l'estero,  delle  finanze,  della  sanita',
dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                              Art. 1.
                        Oggetto e definizioni

  1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  si  applicano  al
procedimento  relativo alla somministrazione di alimenti e bevande da
parte di circoli privati.
  2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) testo  unico  delle  imposte sui redditi, il testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
    b) legge, la legge 25 agosto 1991, n. 287.
                              Art. 2.
Associazioni  e  circoli  aderenti ad enti o organizzazioni nazionali
                  aventi finalita' assistenziali

  1.  Le  associazioni e i circoli, di cui all'articolo 111, comma 3,
del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  aderenti  ad enti o
organizzazioni  nazionali  le  cui  finalita'  assistenziali  sono
riconosciute  dal  Ministero  dell'interno,  che  intendono  svolgere
direttamente  attivita'  di  somministrazione di alimenti e bevande a
favore  dei  rispettivi  associati  presso la sede ove sono svolte le
attivita'  istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si
esercita  l'attivita', che la comunica per conoscenza alla competente
Azienda  Sanitaria  Locale  (A.S.L.)  per  il  parere  necessario
all'eventuale  rilascio  dell'autorizzazione  di idoneita' sanitaria,
una  denuncia  di  inizio  attivita'  ai sensi dell'articolo 19 della
legge  7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni. Detta
denuncia  puo'  essere  presentata  anche  su  supporto  informatico,
laddove  le  Amministrazioni  comunali abbiano adottato le necessarie
misure organizzative.
  2. Nella denuncia il legale rappresentante dichiara:
    a) l'ente  nazionale  con  finalita'  assistenziali  al  quale
aderisce;
    b) il tipo di attivita' di somministrazione;
    c) l'ubicazione  e  la  superficie  dei  locali  adibiti  alla
somministrazione;
    d) che  l'associazione  si  trova  nelle  condizioni  previste
dall'articolo  111,  commi  3,  4-bis  e 4-quinquies, del testo unico
delle imposte sui redditi;
    e) che  il  locale,  ove  e'  esercitata  la somministrazione, e'
conforme  alle  norme  e  prescrizioni  in  materia  edilizia,
igienico-sanitaria  e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero
dell'interno  ai  sensi  dell'articolo  3, comma 1, della legge e, in
particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in
materia.
  3.  Alla  denuncia  e'  allegata  copia  semplice, non autenticata,
dell'atto costitutivo o dello statuto.
  4. Se  l'attivita'  di  somministrazione  e' affidata in gestione a
terzi,  questi  deve  essere  iscritto al registro degli esercenti il
commercio di cui all'articolo 2 della legge.
  5.  Se  il  circolo  o l'associazione non si conforma alle clausole
previste  dall'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle
imposte  sui  redditi, l'esercizio dell'attivita' di somministrazione
di  alimenti  e  bevande  e'  subordinato all'iscrizione nel registro
degli  esercenti  il commercio, di cui all'articolo 2, comma 1, della
legge, del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di
un  suo  delegato  ed  al  rilascio  dell'autorizzazione  di  cui
all'articolo 3 della medesima legge.
  6.  Il  legale  rappresentante  dell'associazione  o del circolo e'
obbligato  a  comunicare  immediatamente  al  Comune  le  variazioni
intervenute  successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2, in
merito  alla  sussistenza dell'adesione agli enti di cui all'articolo
3,  comma  6, lettera e), della legge, nonche' alla sussistenza delle
condizioni  previste  dall'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo
unico  delle imposte sui redditi e dal presente articolo. Resta ferma
la possibilita' per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.
                              Art. 3.
Associazioni  e  circoli  non  aderenti  ad  enti  o  organizzazioni
                nazionali con finalita' assistenziali

  1.  Le  associazioni  e i circoli di cui all'articolo 111, comma 3,
del  testo  unico  delle  imposte sui redditi, non aderenti ad enti o
organizzazioni  nazionali  le  cui  finalita'  assistenziali  sono
riconosciute  dal  Ministero  dell'interno,  che  intendono  svolgere
direttamente  attivita'  di  somministrazione di alimenti e bevande a
favore  dei  rispettivi  associati  presso la sede ove sono svolte le
attivita'  istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si
esercita    l'attivita',  domanda  di  autorizzazione  ai  sensi
dell'articolo  3  della  legge.  Detta domanda puo' essere presentata
anche  su  supporto  informatico, laddove le Amministrazioni comunali
abbiano adottato le necessarie misure organizzative.
  2. Nella domanda, il legale rappresentante dichiara:
    a) il tipo di attivita' di somministrazione;
    b) l'ubicazione  e  la  superficie  del  locale  adibito  alla
somministrazione;
    c) che  l'associazione  ha  le  caratteristiche  di  ente  non
commerciale,  ai  sensi  degli articoli 111 e 111-bis del testo unico
delle imposte sui redditi;
    d) che  il  locale,  ove  e'  esercitata  la somministrazione, e'
conforme  alle  norme  e  prescrizioni  in  materia  edilizia,
igienico-sanitaria  e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero
dell'interno,  ai  sensi  dell'articolo 3, comma 1, della legge e, in
particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in
materia.
  3.  Alla  domanda  e'  allegata  copia  semplice,  non autenticata,
dell'atto costitutivo o dello statuto.
  4.  Se  l'attivita'  di  somministrazione e' affidata in gestione a
terzi,  questi  deve  essere  iscritto al registro degli esercenti il
commercio di cui all'articolo 2 della legge.
  5.  Il  Comune,  ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica
che lo statuto dell'associazione di cui al comma 1, preveda modalita'
volte a garantire l'effettivita' del rapporto associativo, escludendo
espressamente  la  temporaneita'  della  partecipazione  alla  vita
associativa,  nonche'  lo  svolgimento  effettivo  dell'attivita'
istituzionale.  Il  Comune,  nel  provvedere  al  rilascio  delle
autorizzazioni di cui al presente articolo e comunque in tutti i casi
che  non  rientrano  nella  deroga  di  cui  all'articolo 3, comma 6,
lettera  e),  della  legge,  si  attiene  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 3, commi 4 e 5 della stessa legge.
  6.  La  domanda  si considera accolta qualora non sia comunicato il
diniego  entro  quarantacinque  giorni  dalla  presentazione  della
domanda.
  7.  Se  il  circolo  o  l'associazione  non  rispetta le condizioni
previste  dagli  articoli 111 e 111-bis del testo unico delle imposte
sui  redditi,  l'esercizio  dell'attivita'  di  somministrazione  di
alimenti  e  bevande e' subordinato all'iscrizione nel registro degli
esercenti  il  commercio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge,
del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo
delegato.
  8.  Il  legale  rappresentante  dell'associazione  o del circolo e'
obbligato  a  comunicare  immediatamente  al  Comune  le  variazioni
intervenute  successivamente  alla dichiarazione di cui al comma 2 in
merito  al  rispetto  delle  condizioni previste dagli articoli 111 e
111-bis  del  testo  unico  delle  imposte sui redditi e dal presente
articolo.  Resta  ferma  la  possibilita' per il Comune di effettuare
controlli ed ispezioni.
                              Art. 4.
                        Disposizioni finali

  1.  La  denuncia  di  inizio  di  attivita' di cui all'articolo 2 e
l'autorizzazione  di  cui  all'articolo  3  valgono  anche  come
autorizzazione  ai  fini di cui al secondo comma dell'articolo 86 del
testo  unico  delle  leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  2.  In caso di violazione degli obblighi stabiliti dagli articoli 2
e  3,  salvo  quanto  previsto  da  specifiche  norme,  si applica la
sanzione amministrativa prevista dall'articolo 10 della legge.
  3.  L'organo  comunale  competente  ordina  la  cessazione  delle
attivita' di cui agli articoli 2 e 3 svolte in assenza di denuncia di
inizio  attivita'  o  di  autorizzazione,  nonche'  ogni qualvolta si
riscontri la mancanza dei requisiti necessari.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 4 aprile 2001

                              CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Loiero,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
                              Letta,  Ministro  dell'industria,  del
                              commercio  e  dell'artigianato  e  del
                              commercio con l'estero
                              Del Turco, Ministro delle finanze
                              Veronesi, Ministro della sanita'
                              Bianco, Ministro dell'interno
                              Salvi,  Ministro  del  lavoro  e  della
                              previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2001
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 7, foglio n. 162

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Data: 2015-06-06 07:23:21

Re:tavoli pizzeria artigianale = somministrazione?

Preciso meglio: il circolo somministra senza servizio a tavolo esclusivamente ai soci e non al pubblico.
Per cui insieme alla SCIA è stata redatta una relazione tecnica descrittiva del processo produttivo “alimentare”. La USL ha rigettato tale relazione comunicando che ciò che era stato descritto oltre alla somministrazione di prodotti già pronti , anche la somministrazione di preparazioni estemporanee di gastronomia fredda quali panini o tramezzini. Per cui per fare ciò, il circolo deve avere due bagni, e purtroppo al momento nel locale esiste solo un bagno.
Precisando che anche nella gastronomia congelata c’è un minimo di preparazione, inoltre vista anche la risoluzione 1357 datato 8/01/2014 del Min. Sviluppo Economico, che nei circoli, sempre solo ai soci si possa somministrare pizza, quindi  fare anche attività artigianale, la mia domanda è se esistono delle leggi per contrastare il rigetto di tale relazione, cioè per fare anche della pizza, o panini freschi, quindi manipolazione degli alimenti, bisogna avere due bagni?
Grazie della risposta e distintamente saluto.

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