Buongiorno,
capita con discreta frequenza che alcune pizzerie da asporto (artigiani) richiedano, in occasione di feste patronali e/o eventi particolari, la possibilità di allestire un "estivo" con panche e sedie, senza somministrazione ai tavoli.
Visto che non ho trovato alcuna norma particolare, chiedo cortesemente se qualcuno è in possesso di un orientamento specifico al riguardo.
In particolar modo, questa casistica DEVE essere considerata ugualmente somministrazione?
In Lombardia la L.R. 30 aprile 2009 n.8 conferma il divieto di poter usufruire di spazi pubblici all'aperto o diversi da quelli di produzione anche per un'eventuale somministrazione non assistita.
Il Sindaco eventualmente può concedere "deroghe"?
Grazie
Buongiorno,
capita con discreta frequenza che alcune pizzerie da asporto (artigiani) richiedano, in occasione di feste patronali e/o eventi particolari, la possibilità di allestire un "estivo" con panche e sedie, senza somministrazione ai tavoli.
Visto che non ho trovato alcuna norma particolare, chiedo cortesemente se qualcuno è in possesso di un orientamento specifico al riguardo.
In particolar modo, questa casistica DEVE essere considerata ugualmente somministrazione?
In Lombardia la L.R. 30 aprile 2009 n.8 conferma il divieto di poter usufruire di spazi pubblici all'aperto o diversi da quelli di produzione anche per un'eventuale somministrazione non assistita.
Il Sindaco eventualmente può concedere "deroghe"?
Grazie
[/quote]
1) Gli artigiani possono effettuare somministrazione NON ASSISTITA
2) niente vieta che lo facciano anche su AREA PUBBLICA in dehgors o spazi concessi
3) il Comune potrebbe NON CONSENTIRLO ma se vuole può disciplinare tale ipotesi.
Come?
TEORICAMENTE nel regolamento per l'occupazione del suolo pubblico.
Però, visto l'avvicinarsi dell'estate e magari l'esigenza di sperimentale, non escludo una DELIBERA DI GIUNTA o ORDINANZA SINDACALE
10 anni fa elaborati questa delibera che è ancora valida:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=18995.0
********************
Legge Regionale 30 aprile 2009 , n. 8
Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda
(BURL n. 18, 1° suppl. ord. del 05 Maggio 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-04-30;8
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge, in conformità agli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione, disciplina la vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato, nell'ambito delle competenze della Regione e dei comuni.
Art. 2
(Vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato)
1. Le imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che effettuano la vendita diretta al pubblico possono effettuare la vendita degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato, purché tale attività sia strumentale e accessoria alla produzione e alla trasformazione.
1 bis. L’avvio dell’attività di vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato di cui alla presente legge è soggetto, nelle aree da sottoporre a tutela per ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il contrasto al degrado urbano, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità, alla programmazione comunale di cui all’articolo 4 bis della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere).(1)
1 ter. I comuni nell’adottare la programmazione di cui al comma 1 bis sentono, per gli aspetti di competenza, le organizzazioni imprenditoriali dell’artigianato maggiormente rappresentative a livello provinciale.(2)
2. E' consentita la vendita, da parte delle imprese artigiane, degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato nei locali adiacenti a quelli di produzione, ivi compresi gli spazi esterni al locale ove si svolge l’attività artigianale, tramite l'utilizzo degli arredi dell'azienda e di stoviglie e posate a perdere, ma senza servizio e assistenza di somministrazione.(3)
3. Negli spazi di cui al comma 2 la vendita di bevande diverse da quelle prodotte e trasformate dall'impresa artigiana è vietata, salva dichiarazione di inizio attività produttive (DIAP), ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia).
4. L'attività di cui alla presente legge è soggetta a previa comunicazione al comune in cui si svolge ed è esercitata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare.
4 bis. Nella comunicazione di cui al comma 4, in caso di avvio della attività in zone sottoposte a tutela, deve essere anche attestato il rispetto dei criteri qualitativi eventualmente previsti, a fronte di motivi imperativi di interesse generale, in particolare la tutela dei consumatori e della sanità pubblica, nella programmazione di cui all’articolo 4 bis della l.r. 6/2010. Nel caso di cittadini dei paesi non europei e dell’Unione Europea, nella comunicazione di avvio dell’attività deve essere altresì attestato il possesso da parte del soggetto che esercita effettivamente l’attività, a fronte di motivi imperativi di interesse generale, in particolare tutela dei consumatori e sanità pubblica, di uno dei documenti di cui all’articolo 67, comma 2 bis, della l.r. 6/2010. Qualora il soggetto richiedente che esercita effettivamente l’attività non attesti il possesso di nessuno dei documenti di cui all’articolo 67, comma 2 bis, della l.r. 6/2010, è tenuto a frequentare e superare positivamente un corso per valutare il grado di conoscenza di base della lingua italiana presso la Camera di Commercio territorialmente competente per il comune dove intende svolgere l’attività di somministrazione non assistita, o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano. La Giunta regionale delibera i criteri, la durata e la modalità del corso.(4)
5. L'attività di cui alla presente legge è svolta nel rispetto della disciplina sull'inquinamento acustico contenuta nelle leggi statali e regionali e nei relativi provvedimenti attuativi.
5 bis. Nell’ambito della programmazione comunale di cui all’articolo 4 bis della l.r. 6/2010 i comuni possono prevedere limiti di distanza per le attività di vendita di cui al comma 1 solo a fronte di motivata esigenza volta ad assicurare la sicurezza stradale ed evitare addensamenti di traffico, di disturbo alla quiete pubblica o alla sicurezza pubblica, nonché per tutelare l’ordine pubblico e l’ambiente urbano e, comunque, non allo scopo di limitare la concorrenza.(5)
Art. 3
(Orari e pubblicità)
1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico delle imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che effettuano la vendita dei propri prodotti per il consumo immediato nei locali dell'azienda sono rimessi alla libera determinazione degli imprenditori, nel rispetto della fascia oraria compresa dalle ore sei all'una del giorno successivo, salvo deroghe motivate da parte dei comuni, sentite le associazioni di categoria, al fine di soddisfare adeguatamente la domanda e di garantire, nel contempo, la qualità e la vivibilità delle aree urbane in relazione alle caratteristiche urbanistiche del territorio, alla tipologia artigianale e al periodo dell'anno.
2. Le attività artigianali che effettuano la vendita degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato pubblicizzano gli orari di apertura e chiusura mediante appositi cartelli e hanno l'obbligo di esporre l'elenco delle materie prime utilizzate e di specificare i prodotti eventualmente congelati.
2 bis. Tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi degli alimenti di propria produzione, esposte agli utenti devono essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai di uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato è comunemente noto.(6)
Art. 4
(Sanzioni)
1. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro; in caso di reiterazione, il comune può disporre la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a tre mesi, dell'attività di vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato.
2. Chiunque ometta la comunicazione prevista all'articolo 2, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.
3. Chiunque non rispetti gli orari determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e gli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 3, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro; in caso di reiterazione, il comune può disporre la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a tre mesi, dell'attività di vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato.
4. Restano salve le disposizioni del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), ove applicabili all'attività di vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato.
5. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).
6. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), applica le sanzioni amministrative e introita i proventi.
Art. 5
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell'attuazione della legge; a tal fine trasmette una relazione biennale che contiene informazioni documentate in merito alle eventuali criticità emerse e alle osservazioni svolte, nel corso dell'implementazione, dai comuni e dalle associazioni delle categorie interessate e dei consumatori.
Art. 6
(Disposizione transitoria)
1. Le imprese artigiane che, alla data di entrata in vigore della presente legge, effettuano la vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato sono tenute a trasmettere la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 4, entro il 31 dicembre 2009.
NOTE:
1. Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1 della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3. Torna al richiamo nota
2. Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1 della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3. Torna al richiamo nota
3. Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 1 della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Torna al richiamo nota
4. Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 2 della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3. Torna al richiamo nota
5. Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 3 della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3. Torna al richiamo nota
6. Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 4 della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3. Torna al richiamo nota
Il testo aggiornato della L.R. 30/04/2009, n. 8 come modificato dalla L.R. 8 luglio 2014, n. 19, prevede all'art. Art. 2 "Vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato" comma 2 che "[i]È consentita la vendita, da parte delle imprese artigiane, degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato nei locali adiacenti a quelli di produzione, [u]ivi compresi gli spazi esterni al locale ove si svolge l'attività artigianale[/u], tramite l’utilizzo degli arredi dell’azienda e di stoviglie e posate a perdere, ma senza servizio e assistenza di somministrazione[/i]".
Non specifica se tali spazi debbano essere privati o pubblici.
Scusate, leggendo da come ho capito una pizzeria fà somministrazione non assistita quindi pongo tre quesiti:
1) Un piccolo bar ad attività famigliare, facendo un panino si può dire che sta facendo attività artigianale?
2) Se non lo è, cosa deve fare per diventare un bar anche attività artigianale?
3) Per cui un'attività artigianale può anche avere solo un servizio igienico?
Ringrazio anticipatamente.
[quote]1) Un piccolo bar ad attività famigliare, facendo un panino si può dire che sta facendo attività artigianale?[/quote]
No, se l'attività è di somministrazione di alimenti e bevande (bar) deve rispettare la l.r. 6/2010
[quote]2) Se non lo è, cosa deve fare per diventare un bar anche attività artigianale?[/quote]
La questione è di competenza della CCIAA.
Ti riporto le due definizioni classiche:
IMPRENDITORE ARTIGIANO. È colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana. L'imprenditore assume la piena responsabilità di rischi ed oneri di direzione e gestione e svolge in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. L'imprenditore artigiano, nello svolgimento di particolari attività regolamentate da leggi speciali, deve essere in possesso di tutti i requisiti tecnico-professionali previsti dalle normative specifiche.
IMPRESA ARTIGIANA. È l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano, ha come scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi. Sono escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Fonte: [url=http://www.bg.camcom.gov.it/macroaree/registri/sezione-imprese-artigiane/definizione-di-impresa-artigiana/]http://www.bg.camcom.gov.it/macroaree/registri/sezione-imprese-artigiane/definizione-di-impresa-artigiana/[/url]
[quote]3) Per cui un'attività artigianale può anche avere solo un servizio igienico?[/quote]
Confermo, se attività artigianale con somministrazione NON assistita basta un servizio iginico per il personale.
Quindi anche un Circolo è paragonabile ad un Bar normale, per quanto riguarda la somministrazione, anche se praticamente quando prepara un panino, al momento congelato in quando ha un bagno, lo serve da dietro il banco, senza servizio al tavolo, non potrà mai fare panini "freschi", a meno che installi un altro bagno. Sbaglio?
riferimento id:26880Non mi è chiara la domanda...
I circoli privati sono soggetti al D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235 se la somministrazione di alimenti e bevande è riservata ai soci.
Se la svolgono al pubblico sono equiparati in tutto e per tutto a un bar, quindi la norma è la L.R. 6/2010.
Non è il numero di bagni che determina se il panino è congelato o fresco...
**************************************
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2001, n. 235
Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio
dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da
parte di circoli privati.
Vigente al: 5-6-2015
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 40;
Visto il testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
Visti gli articoli 19, 20 e 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni;
Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n.
564, cosi' come modificato dal decreto 5 agosto 1994, n. 534;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.
327;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 novembre 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 marzo 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli
affari regionali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
del commercio con l'estero, delle finanze, della sanita',
dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto e definizioni
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al
procedimento relativo alla somministrazione di alimenti e bevande da
parte di circoli privati.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) testo unico delle imposte sui redditi, il testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
b) legge, la legge 25 agosto 1991, n. 287.
Art. 2.
Associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali
aventi finalita' assistenziali
1. Le associazioni e i circoli, di cui all'articolo 111, comma 3,
del testo unico delle imposte sui redditi, aderenti ad enti o
organizzazioni nazionali le cui finalita' assistenziali sono
riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere
direttamente attivita' di somministrazione di alimenti e bevande a
favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le
attivita' istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si
esercita l'attivita', che la comunica per conoscenza alla competente
Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) per il parere necessario
all'eventuale rilascio dell'autorizzazione di idoneita' sanitaria,
una denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Detta
denuncia puo' essere presentata anche su supporto informatico,
laddove le Amministrazioni comunali abbiano adottato le necessarie
misure organizzative.
2. Nella denuncia il legale rappresentante dichiara:
a) l'ente nazionale con finalita' assistenziali al quale
aderisce;
b) il tipo di attivita' di somministrazione;
c) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla
somministrazione;
d) che l'associazione si trova nelle condizioni previste
dall'articolo 111, commi 3, 4-bis e 4-quinquies, del testo unico
delle imposte sui redditi;
e) che il locale, ove e' esercitata la somministrazione, e'
conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia,
igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero
dell'interno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge e, in
particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in
materia.
3. Alla denuncia e' allegata copia semplice, non autenticata,
dell'atto costitutivo o dello statuto.
4. Se l'attivita' di somministrazione e' affidata in gestione a
terzi, questi deve essere iscritto al registro degli esercenti il
commercio di cui all'articolo 2 della legge.
5. Se il circolo o l'associazione non si conforma alle clausole
previste dall'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle
imposte sui redditi, l'esercizio dell'attivita' di somministrazione
di alimenti e bevande e' subordinato all'iscrizione nel registro
degli esercenti il commercio, di cui all'articolo 2, comma 1, della
legge, del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di
un suo delegato ed al rilascio dell'autorizzazione di cui
all'articolo 3 della medesima legge.
6. Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo e'
obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni
intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2, in
merito alla sussistenza dell'adesione agli enti di cui all'articolo
3, comma 6, lettera e), della legge, nonche' alla sussistenza delle
condizioni previste dall'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo
unico delle imposte sui redditi e dal presente articolo. Resta ferma
la possibilita' per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.
Art. 3.
Associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni
nazionali con finalita' assistenziali
1. Le associazioni e i circoli di cui all'articolo 111, comma 3,
del testo unico delle imposte sui redditi, non aderenti ad enti o
organizzazioni nazionali le cui finalita' assistenziali sono
riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere
direttamente attivita' di somministrazione di alimenti e bevande a
favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le
attivita' istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si
esercita l'attivita', domanda di autorizzazione ai sensi
dell'articolo 3 della legge. Detta domanda puo' essere presentata
anche su supporto informatico, laddove le Amministrazioni comunali
abbiano adottato le necessarie misure organizzative.
2. Nella domanda, il legale rappresentante dichiara:
a) il tipo di attivita' di somministrazione;
b) l'ubicazione e la superficie del locale adibito alla
somministrazione;
c) che l'associazione ha le caratteristiche di ente non
commerciale, ai sensi degli articoli 111 e 111-bis del testo unico
delle imposte sui redditi;
d) che il locale, ove e' esercitata la somministrazione, e'
conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia,
igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero
dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge e, in
particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in
materia.
3. Alla domanda e' allegata copia semplice, non autenticata,
dell'atto costitutivo o dello statuto.
4. Se l'attivita' di somministrazione e' affidata in gestione a
terzi, questi deve essere iscritto al registro degli esercenti il
commercio di cui all'articolo 2 della legge.
5. Il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica
che lo statuto dell'associazione di cui al comma 1, preveda modalita'
volte a garantire l'effettivita' del rapporto associativo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla vita
associativa, nonche' lo svolgimento effettivo dell'attivita'
istituzionale. Il Comune, nel provvedere al rilascio delle
autorizzazioni di cui al presente articolo e comunque in tutti i casi
che non rientrano nella deroga di cui all'articolo 3, comma 6,
lettera e), della legge, si attiene alle disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 4 e 5 della stessa legge.
6. La domanda si considera accolta qualora non sia comunicato il
diniego entro quarantacinque giorni dalla presentazione della
domanda.
7. Se il circolo o l'associazione non rispetta le condizioni
previste dagli articoli 111 e 111-bis del testo unico delle imposte
sui redditi, l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di
alimenti e bevande e' subordinato all'iscrizione nel registro degli
esercenti il commercio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge,
del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo
delegato.
8. Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo e'
obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni
intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2 in
merito al rispetto delle condizioni previste dagli articoli 111 e
111-bis del testo unico delle imposte sui redditi e dal presente
articolo. Resta ferma la possibilita' per il Comune di effettuare
controlli ed ispezioni.
Art. 4.
Disposizioni finali
1. La denuncia di inizio di attivita' di cui all'articolo 2 e
l'autorizzazione di cui all'articolo 3 valgono anche come
autorizzazione ai fini di cui al secondo comma dell'articolo 86 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. In caso di violazione degli obblighi stabiliti dagli articoli 2
e 3, salvo quanto previsto da specifiche norme, si applica la
sanzione amministrativa prevista dall'articolo 10 della legge.
3. L'organo comunale competente ordina la cessazione delle
attivita' di cui agli articoli 2 e 3 svolte in assenza di denuncia di
inizio attivita' o di autorizzazione, nonche' ogni qualvolta si
riscontri la mancanza dei requisiti necessari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 4 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Loiero, Ministro per gli affari
regionali
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero
Del Turco, Ministro delle finanze
Veronesi, Ministro della sanita'
Bianco, Ministro dell'interno
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 7, foglio n. 162
Preciso meglio: il circolo somministra senza servizio a tavolo esclusivamente ai soci e non al pubblico.
Per cui insieme alla SCIA è stata redatta una relazione tecnica descrittiva del processo produttivo “alimentare”. La USL ha rigettato tale relazione comunicando che ciò che era stato descritto oltre alla somministrazione di prodotti già pronti , anche la somministrazione di preparazioni estemporanee di gastronomia fredda quali panini o tramezzini. Per cui per fare ciò, il circolo deve avere due bagni, e purtroppo al momento nel locale esiste solo un bagno.
Precisando che anche nella gastronomia congelata c’è un minimo di preparazione, inoltre vista anche la risoluzione 1357 datato 8/01/2014 del Min. Sviluppo Economico, che nei circoli, sempre solo ai soci si possa somministrare pizza, quindi fare anche attività artigianale, la mia domanda è se esistono delle leggi per contrastare il rigetto di tale relazione, cioè per fare anche della pizza, o panini freschi, quindi manipolazione degli alimenti, bisogna avere due bagni?
Grazie della risposta e distintamente saluto.