Buongiorno a tutti,
se possibile vorrei sapere quali sono i documenti da presentare in Comune per l'apertura di un Circolo Privato, affiliato ad un ente nazionale, che pratica la somministrazione di alimenti e bevande.
Quindi, oltre la comunicazione di inizio attività quali sono gli allegati che devono essere presentati?
Deve essere presentata anche una comunicazione di inizio attività di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche alla Questura oppure basta che sia il Comune a trasmettere la propria comunicazione di inizio attività alla Questura?
Va effettuato anche il controllo di sorvegliabilità dei locali come da art. 4 del Decreto Ministeriale del 1992?
Grazie in anticipo per le risposte.
Buongiorno a tutti,
se possibile vorrei sapere quali sono i documenti da presentare in Comune per l'apertura di un Circolo Privato, affiliato ad un ente nazionale, che pratica la somministrazione di alimenti e bevande.
Quindi, oltre la comunicazione di inizio attività quali sono gli allegati che devono essere presentati?
Deve essere presentata anche una comunicazione di inizio attività di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche alla Questura oppure basta che sia il Comune a trasmettere la propria comunicazione di inizio attività alla Questura?
Va effettuato anche il controllo di sorvegliabilità dei locali come da art. 4 del Decreto Ministeriale del 1992?
Grazie in anticipo per le risposte.
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1) SCIA di avvio attività con allegato atto costitutivo e statuto + affiliazione
Consigliamo anche planimetria con evidenziata area di somministrazione
2) NOTIFICA SANITARIA con planimetria e relazione descrittiva
3) non servono adempimenti specifici per alcolici o Questura
Ulteriori spunti:
http://www.anpasliguria.it/documenti/doc64_Guida_per_circoli.pdf
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=4620.0
http://lnx.asmu.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=10&Itemid=492
Grazie mille per le risposte. Per quanto riguarda i requisiti di onorabilità (o morali), si può dichiarare nella SCIA di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della Legge Regione Sardegna n. 5/2006 oppure va presentata una dichiarazione a parte?
Nel caso si volessero installare delle slot machine è necessario fare richiesta in Comune della tabella dei giochi proibiti?
Nuovamente grazie per le risposte e buona giornata.
Grazie mille per le risposte. Per quanto riguarda i requisiti di onorabilità (o morali), si può dichiarare nella SCIA di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della Legge Regione Sardegna n. 5/2006 oppure va presentata una dichiarazione a parte?
Nel caso si volessero installare delle slot machine è necessario fare richiesta in Comune della tabella dei giochi proibiti?
Nuovamente grazie per le risposte e buona giornata.
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1) i requisiti morali sono quelli dell'art. 11 e 92 TULPS
2) i requisiti si autocertificano nel modello di SCIA (o anche in modello a parte, è indifferente)
3) occorre la TABELLA VIDIMATA se si mettono giochi (di qualunque genere)
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http://www.regione.sardegna.it/j/v/80?v=2&t=1&c=2133&s=24071
4. La somministrazione nei circoli privati è ammessa, con le disposizioni del presente articolo, a condizione che sia effettuata in locali senza accesso diretto dalla pubblica via e privi di pubblicità esterna, a favore degli iscritti ai circoli. Nella comunicazione di cui al comma 2 i circoli debbono presentare l’atto costitutivo e lo statuto integrati dall’elenco delle cariche sociali, dei soci e dalla documentazione relativa all’eventuale adesione ad enti o associazioni riconosciute regionalmente o nazionalmente sulla base di finalità mutualistiche, assistenziali, culturali, sportive o ricreative.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2001, n. 235
Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio
dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da
parte di circoli privati.
Vigente al: 22-5-2015
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 40;
Visto il testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
Visti gli articoli 19, 20 e 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni;
Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n.
564, cosi' come modificato dal decreto 5 agosto 1994, n. 534;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.
327;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 novembre 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 marzo 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli
affari regionali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
del commercio con l'estero, delle finanze, della sanita',
dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto e definizioni
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al
procedimento relativo alla somministrazione di alimenti e bevande da
parte di circoli privati.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) testo unico delle imposte sui redditi, il testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
b) legge, la legge 25 agosto 1991, n. 287.
Art. 2.
Associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali
aventi finalita' assistenziali
1. Le associazioni e i circoli, di cui all'articolo 111, comma 3,
del testo unico delle imposte sui redditi, aderenti ad enti o
organizzazioni nazionali le cui finalita' assistenziali sono
riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere
direttamente attivita' di somministrazione di alimenti e bevande a
favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le
attivita' istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si
esercita l'attivita', che la comunica per conoscenza alla competente
Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) per il parere necessario
all'eventuale rilascio dell'autorizzazione di idoneita' sanitaria,
una denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Detta
denuncia puo' essere presentata anche su supporto informatico,
laddove le Amministrazioni comunali abbiano adottato le necessarie
misure organizzative.
2. Nella denuncia il legale rappresentante dichiara:
a) l'ente nazionale con finalita' assistenziali al quale
aderisce;
b) il tipo di attivita' di somministrazione;
c) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla
somministrazione;
d) che l'associazione si trova nelle condizioni previste
dall'articolo 111, commi 3, 4-bis e 4-quinquies, del testo unico
delle imposte sui redditi;
e) che il locale, ove e' esercitata la somministrazione, e'
conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia,
igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero
dell'interno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge e, in
particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in
materia.
3. Alla denuncia e' allegata copia semplice, non autenticata,
dell'atto costitutivo o dello statuto.
4. Se l'attivita' di somministrazione e' affidata in gestione a
terzi, questi deve essere iscritto al registro degli esercenti il
commercio di cui all'articolo 2 della legge.
5. Se il circolo o l'associazione non si conforma alle clausole
previste dall'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle
imposte sui redditi, l'esercizio dell'attivita' di somministrazione
di alimenti e bevande e' subordinato all'iscrizione nel registro
degli esercenti il commercio, di cui all'articolo 2, comma 1, della
legge, del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di
un suo delegato ed al rilascio dell'autorizzazione di cui
all'articolo 3 della medesima legge.
6. Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo e'
obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni
intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2, in
merito alla sussistenza dell'adesione agli enti di cui all'articolo
3, comma 6, lettera e), della legge, nonche' alla sussistenza delle
condizioni previste dall'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo
unico delle imposte sui redditi e dal presente articolo. Resta ferma
la possibilita' per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.
Art. 3.
Associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni
nazionali con finalita' assistenziali
1. Le associazioni e i circoli di cui all'articolo 111, comma 3,
del testo unico delle imposte sui redditi, non aderenti ad enti o
organizzazioni nazionali le cui finalita' assistenziali sono
riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere
direttamente attivita' di somministrazione di alimenti e bevande a
favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le
attivita' istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si
esercita l'attivita', domanda di autorizzazione ai sensi
dell'articolo 3 della legge. Detta domanda puo' essere presentata
anche su supporto informatico, laddove le Amministrazioni comunali
abbiano adottato le necessarie misure organizzative.
2. Nella domanda, il legale rappresentante dichiara:
a) il tipo di attivita' di somministrazione;
b) l'ubicazione e la superficie del locale adibito alla
somministrazione;
c) che l'associazione ha le caratteristiche di ente non
commerciale, ai sensi degli articoli 111 e 111-bis del testo unico
delle imposte sui redditi;
d) che il locale, ove e' esercitata la somministrazione, e'
conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia,
igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero
dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge e, in
particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in
materia.
3. Alla domanda e' allegata copia semplice, non autenticata,
dell'atto costitutivo o dello statuto.
4. Se l'attivita' di somministrazione e' affidata in gestione a
terzi, questi deve essere iscritto al registro degli esercenti il
commercio di cui all'articolo 2 della legge.
5. Il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica
che lo statuto dell'associazione di cui al comma 1, preveda modalita'
volte a garantire l'effettivita' del rapporto associativo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla vita
associativa, nonche' lo svolgimento effettivo dell'attivita'
istituzionale. Il Comune, nel provvedere al rilascio delle
autorizzazioni di cui al presente articolo e comunque in tutti i casi
che non rientrano nella deroga di cui all'articolo 3, comma 6,
lettera e), della legge, si attiene alle disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 4 e 5 della stessa legge.
6. La domanda si considera accolta qualora non sia comunicato il
diniego entro quarantacinque giorni dalla presentazione della
domanda.
7. Se il circolo o l'associazione non rispetta le condizioni
previste dagli articoli 111 e 111-bis del testo unico delle imposte
sui redditi, l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di
alimenti e bevande e' subordinato all'iscrizione nel registro degli
esercenti il commercio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge,
del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo
delegato.
8. Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo e'
obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni
intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2 in
merito al rispetto delle condizioni previste dagli articoli 111 e
111-bis del testo unico delle imposte sui redditi e dal presente
articolo. Resta ferma la possibilita' per il Comune di effettuare
controlli ed ispezioni.
Art. 4.
Disposizioni finali
1. La denuncia di inizio di attivita' di cui all'articolo 2 e
l'autorizzazione di cui all'articolo 3 valgono anche come
autorizzazione ai fini di cui al secondo comma dell'articolo 86 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. In caso di violazione degli obblighi stabiliti dagli articoli 2
e 3, salvo quanto previsto da specifiche norme, si applica la
sanzione amministrativa prevista dall'articolo 10 della legge.
3. L'organo comunale competente ordina la cessazione delle
attivita' di cui agli articoli 2 e 3 svolte in assenza di denuncia di
inizio attivita' o di autorizzazione, nonche' ogni qualvolta si
riscontri la mancanza dei requisiti necessari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 4 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Loiero, Ministro per gli affari
regionali
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero
Del Turco, Ministro delle finanze
Veronesi, Ministro della sanita'
Bianco, Ministro dell'interno
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 7, foglio n. 162
Dal momento che scrivi dalla Sardegna, oltre a tutto quello che ti ha dettagliatamente detto Simone, per la documentazione verifica tutti gli elementi contenuti nell'articolo 4 dell’Allegato “A” alla deliberazione G.R. n.49/21 del 28.11.2006 “Disciplina della somministrazione nei Circoli privati”, per quanto riguarda le dichiarazioni da rendere nella Scia e la documentazione da allegare. Posto che siamo fuori Suap ti consiglierei di farti trasmettere comunque tutta la pratica via Pec ( non sono obbligati non essendo impresa ma è comunque una modalità prevista dalla stessa delibera regionale), così avrai più facilità nel gestirla quando dovrai trasmetterla agli enti per le verifiche.
Per la notifica igienico sanitaria io per comodità utilizzo l'allegato E-1 della modulistica Suap ( in questo caso da presentare insieme alla Scia di somministrazione riservata ai soci). Per la dichiarazione autocertificativa completa attestante il puntuale rispetto dei requisiti richiesti dal D.M. n.564/1992 in materia di sorvegliabilità puoi usare tranquillamente l'allegato D-100 della modulistica regionale Suap.