Data: 2015-05-21 11:55:29

Apertura Circolo Privato

Buongiorno a tutti,
se possibile vorrei sapere quali sono i documenti da presentare in Comune per l'apertura di un Circolo Privato, affiliato ad un ente nazionale, che pratica la somministrazione di alimenti e bevande.
Quindi, oltre la comunicazione di inizio attività quali sono gli allegati che devono essere presentati?
Deve essere presentata anche una comunicazione di inizio attività di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche alla Questura oppure basta che sia il Comune a trasmettere la propria comunicazione di inizio attività alla Questura?
Va effettuato anche il controllo di sorvegliabilità dei locali come da art. 4 del Decreto Ministeriale del 1992?
Grazie in anticipo per le risposte.

riferimento id:26879

Data: 2015-05-21 17:26:08

Re:Apertura Circolo Privato


Buongiorno a tutti,
se possibile vorrei sapere quali sono i documenti da presentare in Comune per l'apertura di un Circolo Privato, affiliato ad un ente nazionale, che pratica la somministrazione di alimenti e bevande.
Quindi, oltre la comunicazione di inizio attività quali sono gli allegati che devono essere presentati?
Deve essere presentata anche una comunicazione di inizio attività di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche alla Questura oppure basta che sia il Comune a trasmettere la propria comunicazione di inizio attività alla Questura?
Va effettuato anche il controllo di sorvegliabilità dei locali come da art. 4 del Decreto Ministeriale del 1992?
Grazie in anticipo per le risposte.
[/quote]

1) SCIA di avvio attività con allegato atto costitutivo e statuto + affiliazione
Consigliamo anche planimetria con evidenziata area di somministrazione

2) NOTIFICA SANITARIA con planimetria e relazione descrittiva

3) non servono adempimenti specifici per alcolici o Questura

Ulteriori spunti:
http://www.anpasliguria.it/documenti/doc64_Guida_per_circoli.pdf
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=4620.0
http://lnx.asmu.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=10&Itemid=492

riferimento id:26879

Data: 2015-05-22 09:42:01

Re:Apertura Circolo Privato

Grazie mille per le risposte. Per quanto riguarda i requisiti di onorabilità (o morali), si può dichiarare nella SCIA di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della Legge Regione Sardegna n. 5/2006 oppure va presentata una dichiarazione a parte?
Nel caso si volessero installare delle slot machine è necessario fare richiesta in Comune della tabella dei giochi proibiti?
Nuovamente grazie per le risposte e buona giornata.

riferimento id:26879

Data: 2015-05-22 12:42:31

Re:Apertura Circolo Privato


Grazie mille per le risposte. Per quanto riguarda i requisiti di onorabilità (o morali), si può dichiarare nella SCIA di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della Legge Regione Sardegna n. 5/2006 oppure va presentata una dichiarazione a parte?
Nel caso si volessero installare delle slot machine è necessario fare richiesta in Comune della tabella dei giochi proibiti?
Nuovamente grazie per le risposte e buona giornata.
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1) i requisiti morali sono quelli dell'art. 11 e 92 TULPS
2) i requisiti si autocertificano nel modello di SCIA (o anche in modello a parte, è indifferente)
3) occorre la TABELLA VIDIMATA se si mettono giochi (di qualunque genere)


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http://www.regione.sardegna.it/j/v/80?v=2&t=1&c=2133&s=24071
4. La somministrazione nei circoli privati è ammessa, con le disposizioni del presente articolo, a condizione che sia effettuata in locali senza accesso diretto dalla pubblica via e privi di pubblicità esterna, a favore degli iscritti ai circoli. Nella comunicazione di cui al comma 2 i circoli debbono presentare l’atto costitutivo e lo statuto integrati dall’elenco delle cariche sociali, dei soci e dalla documentazione relativa all’eventuale adesione ad enti o associazioni riconosciute regionalmente o nazionalmente sulla base di finalità mutualistiche, assistenziali, culturali, sportive o ricreative.



******************


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2001, n. 235
Regolamento  recante semplificazione del procedimento per il rilascio
dell'autorizzazione  alla  somministrazione  di alimenti e bevande da
parte di circoli privati.
  Vigente al: 22-5-2015 
                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 40;
  Visto  il  testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
  Visti gli articoli 19, 20 e 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni;
  Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n.
564, cosi' come modificato dal decreto 5 agosto 1994, n. 534;
  Vista  la  legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.
327;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
  Sentita  la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 novembre 2000;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 marzo 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli
affari  regionali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
del  commercio  con  l'estero,  delle  finanze,  della  sanita',
dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                              Art. 1.
                        Oggetto e definizioni

  1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  si  applicano  al
procedimento  relativo alla somministrazione di alimenti e bevande da
parte di circoli privati.
  2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) testo  unico  delle  imposte sui redditi, il testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
    b) legge, la legge 25 agosto 1991, n. 287.
                              Art. 2.
Associazioni  e  circoli  aderenti ad enti o organizzazioni nazionali
                  aventi finalita' assistenziali

  1.  Le  associazioni e i circoli, di cui all'articolo 111, comma 3,
del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  aderenti  ad enti o
organizzazioni  nazionali  le  cui  finalita'  assistenziali  sono
riconosciute  dal  Ministero  dell'interno,  che  intendono  svolgere
direttamente  attivita'  di  somministrazione di alimenti e bevande a
favore  dei  rispettivi  associati  presso la sede ove sono svolte le
attivita'  istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si
esercita  l'attivita', che la comunica per conoscenza alla competente
Azienda  Sanitaria  Locale  (A.S.L.)  per  il  parere  necessario
all'eventuale  rilascio  dell'autorizzazione  di idoneita' sanitaria,
una  denuncia  di  inizio  attivita'  ai sensi dell'articolo 19 della
legge  7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni. Detta
denuncia  puo'  essere  presentata  anche  su  supporto  informatico,
laddove  le  Amministrazioni  comunali abbiano adottato le necessarie
misure organizzative.
  2. Nella denuncia il legale rappresentante dichiara:
    a) l'ente  nazionale  con  finalita'  assistenziali  al  quale
aderisce;
    b) il tipo di attivita' di somministrazione;
    c) l'ubicazione  e  la  superficie  dei  locali  adibiti  alla
somministrazione;
    d) che  l'associazione  si  trova  nelle  condizioni  previste
dall'articolo  111,  commi  3,  4-bis  e 4-quinquies, del testo unico
delle imposte sui redditi;
    e) che  il  locale,  ove  e'  esercitata  la somministrazione, e'
conforme  alle  norme  e  prescrizioni  in  materia  edilizia,
igienico-sanitaria  e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero
dell'interno  ai  sensi  dell'articolo  3, comma 1, della legge e, in
particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in
materia.
  3.  Alla  denuncia  e'  allegata  copia  semplice, non autenticata,
dell'atto costitutivo o dello statuto.
  4. Se  l'attivita'  di  somministrazione  e' affidata in gestione a
terzi,  questi  deve  essere  iscritto al registro degli esercenti il
commercio di cui all'articolo 2 della legge.
  5.  Se  il  circolo  o l'associazione non si conforma alle clausole
previste  dall'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle
imposte  sui  redditi, l'esercizio dell'attivita' di somministrazione
di  alimenti  e  bevande  e'  subordinato all'iscrizione nel registro
degli  esercenti  il commercio, di cui all'articolo 2, comma 1, della
legge, del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di
un  suo  delegato  ed  al  rilascio  dell'autorizzazione  di  cui
all'articolo 3 della medesima legge.
  6.  Il  legale  rappresentante  dell'associazione  o del circolo e'
obbligato  a  comunicare  immediatamente  al  Comune  le  variazioni
intervenute  successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2, in
merito  alla  sussistenza dell'adesione agli enti di cui all'articolo
3,  comma  6, lettera e), della legge, nonche' alla sussistenza delle
condizioni  previste  dall'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo
unico  delle imposte sui redditi e dal presente articolo. Resta ferma
la possibilita' per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.
                              Art. 3.
Associazioni  e  circoli  non  aderenti  ad  enti  o  organizzazioni
                nazionali con finalita' assistenziali

  1.  Le  associazioni  e i circoli di cui all'articolo 111, comma 3,
del  testo  unico  delle  imposte sui redditi, non aderenti ad enti o
organizzazioni  nazionali  le  cui  finalita'  assistenziali  sono
riconosciute  dal  Ministero  dell'interno,  che  intendono  svolgere
direttamente  attivita'  di  somministrazione di alimenti e bevande a
favore  dei  rispettivi  associati  presso la sede ove sono svolte le
attivita'  istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si
esercita    l'attivita',  domanda  di  autorizzazione  ai  sensi
dell'articolo  3  della  legge.  Detta domanda puo' essere presentata
anche  su  supporto  informatico, laddove le Amministrazioni comunali
abbiano adottato le necessarie misure organizzative.
  2. Nella domanda, il legale rappresentante dichiara:
    a) il tipo di attivita' di somministrazione;
    b) l'ubicazione  e  la  superficie  del  locale  adibito  alla
somministrazione;
    c) che  l'associazione  ha  le  caratteristiche  di  ente  non
commerciale,  ai  sensi  degli articoli 111 e 111-bis del testo unico
delle imposte sui redditi;
    d) che  il  locale,  ove  e'  esercitata  la somministrazione, e'
conforme  alle  norme  e  prescrizioni  in  materia  edilizia,
igienico-sanitaria  e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero
dell'interno,  ai  sensi  dell'articolo 3, comma 1, della legge e, in
particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in
materia.
  3.  Alla  domanda  e'  allegata  copia  semplice,  non autenticata,
dell'atto costitutivo o dello statuto.
  4.  Se  l'attivita'  di  somministrazione e' affidata in gestione a
terzi,  questi  deve  essere  iscritto al registro degli esercenti il
commercio di cui all'articolo 2 della legge.
  5.  Il  Comune,  ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica
che lo statuto dell'associazione di cui al comma 1, preveda modalita'
volte a garantire l'effettivita' del rapporto associativo, escludendo
espressamente  la  temporaneita'  della  partecipazione  alla  vita
associativa,  nonche'  lo  svolgimento  effettivo  dell'attivita'
istituzionale.  Il  Comune,  nel  provvedere  al  rilascio  delle
autorizzazioni di cui al presente articolo e comunque in tutti i casi
che  non  rientrano  nella  deroga  di  cui  all'articolo 3, comma 6,
lettera  e),  della  legge,  si  attiene  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 3, commi 4 e 5 della stessa legge.
  6.  La  domanda  si considera accolta qualora non sia comunicato il
diniego  entro  quarantacinque  giorni  dalla  presentazione  della
domanda.
  7.  Se  il  circolo  o  l'associazione  non  rispetta le condizioni
previste  dagli  articoli 111 e 111-bis del testo unico delle imposte
sui  redditi,  l'esercizio  dell'attivita'  di  somministrazione  di
alimenti  e  bevande e' subordinato all'iscrizione nel registro degli
esercenti  il  commercio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge,
del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo
delegato.
  8.  Il  legale  rappresentante  dell'associazione  o del circolo e'
obbligato  a  comunicare  immediatamente  al  Comune  le  variazioni
intervenute  successivamente  alla dichiarazione di cui al comma 2 in
merito  al  rispetto  delle  condizioni previste dagli articoli 111 e
111-bis  del  testo  unico  delle  imposte sui redditi e dal presente
articolo.  Resta  ferma  la  possibilita' per il Comune di effettuare
controlli ed ispezioni.
                              Art. 4.
                        Disposizioni finali

  1.  La  denuncia  di  inizio  di  attivita' di cui all'articolo 2 e
l'autorizzazione  di  cui  all'articolo  3  valgono  anche  come
autorizzazione  ai  fini di cui al secondo comma dell'articolo 86 del
testo  unico  delle  leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  2.  In caso di violazione degli obblighi stabiliti dagli articoli 2
e  3,  salvo  quanto  previsto  da  specifiche  norme,  si applica la
sanzione amministrativa prevista dall'articolo 10 della legge.
  3.  L'organo  comunale  competente  ordina  la  cessazione  delle
attivita' di cui agli articoli 2 e 3 svolte in assenza di denuncia di
inizio  attivita'  o  di  autorizzazione,  nonche'  ogni qualvolta si
riscontri la mancanza dei requisiti necessari.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 4 aprile 2001

                              CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Loiero,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
                              Letta,  Ministro  dell'industria,  del
                              commercio  e  dell'artigianato  e  del
                              commercio con l'estero
                              Del Turco, Ministro delle finanze
                              Veronesi, Ministro della sanita'
                              Bianco, Ministro dell'interno
                              Salvi,  Ministro  del  lavoro  e  della
                              previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2001
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 7, foglio n. 162

riferimento id:26879

Data: 2015-05-25 11:06:04

Re:Apertura Circolo Privato

Dal momento che scrivi dalla Sardegna, oltre a tutto quello che ti ha dettagliatamente detto Simone, per la documentazione verifica  tutti gli elementi contenuti nell'articolo 4 dell’Allegato “A” alla deliberazione G.R. n.49/21 del 28.11.2006 “Disciplina della somministrazione nei Circoli privati”, per quanto riguarda le dichiarazioni da rendere nella Scia e la documentazione da allegare. Posto che siamo fuori Suap ti consiglierei di farti trasmettere comunque tutta la pratica via Pec ( non sono obbligati non essendo impresa ma è comunque una modalità prevista dalla stessa delibera regionale), così avrai più facilità nel gestirla quando dovrai trasmetterla agli enti per le verifiche.
Per la notifica igienico sanitaria io per comodità utilizzo l'allegato E-1 della modulistica Suap ( in questo caso da presentare insieme alla Scia di somministrazione riservata ai soci). Per la dichiarazione  autocertificativa completa attestante il puntuale rispetto dei requisiti richiesti dal D.M. n.564/1992 in materia di sorvegliabilità puoi usare tranquillamente l'allegato D-100 della modulistica regionale Suap.

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