Con recente legge e recenti pareri del MISE si è stabilito che l'imprenditore agricolo non può più vendere in locali nella prorpia disponibilità, ma solo nell'azienda.
Difatti con gli anni si era visto il "proliferarte" di locali attigui ad abitazoni diventati veri e propri negozi di vicinato che con la scusa di essere produttori agricoli vendevo di tutti, senza le incombenze cui erasno tenuti i commercianti (destinazione d'uso dei locali, aree parcheggio etc).
Ora la legge parla di imprenditori agricoli.
Nel mio comune c'è un produttore agricolo che ha trasformato il box auto della propria abitazione in "negozio" dove vende anche prodotti nel suo terreno.
Ora le mie domande sono queste:
1. in questo caso posso far chiudere il "negozio" al produttore agricolo (anche se la legge parla di imprenditori agricoli)?
2. il produttore agricolo fino a che somma in denaro (80.000 o 160.000 euro) o quantità (in percentuale) può acquistare da terzi? (la legge parla genericamente che i prodotti acquistati da terzi non devono superare i propri prodotti??!!!!)
PERSONALMENTE NON CONDIVIDO L'INTERPRETAZIONE DEL MISE.
VEDI:
Il Divieto di vendita all’esterno dell’azienda agricola su aree private per gli imprenditori agricoli è solo una bufala
http://polizialocale-mase.blogspot.it/2015/05/il-divieto-di-vendita-allesterno.html
TUTTAVIA LA TESI PREVALENTE E' QUELLA DESCRITTA.
QUINDI PUOI PROCEDERE A CONTESTARE L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA SENZA TITOLO .... ART. 22 DLGS 114/1998 ....
Anche io non condivido la circolare del MiSE.
Il problema nasce da una modifica (scritta male) apporatata adl d.lgs. n. 228/01 da parte del c.d decreto del fare: DL 69/2013
PRIMA - 2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività
[b]DOPO[/b] - 2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività
[b]Dal Dossier della Camera dei Deputati concernete il dibattito di approvazione della conversione[/b]
Articolo 30-bis (Semplificazioni in materia agricola)
[i]L'articolo 30-bis, introdotto al Senato modifica la disciplina legislativa vigente in materia di esercizio della vendita diretta, intervenendo su più punti dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del. 2001.
In primo luogo (lett. a) modificando il secondo periodo del comma 2 si stabilisce che anche per la vendita diretta esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non sia richiesta la comunicazione di inizio attività ([b]al pari di quanto oggi già previsto per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità[/b]).[/i]
Rammenta che lo stesso decreto ha introdotto anche il comma 8ter:
[i]L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati
[/i]
La [i]ratio[/i] trovata dal MiSE è in pieno contrasto con lo spirito del decreto del fare. Rammenta che è consetito tutto ciò che non è vietato dalla legge. La vendita è consentita su tutte le aree a prescindere dalla destinazione d'uso, anche se nell'area ci sono dei locali all'uopo attrezzati.