Il titolare di un agriturismo in cui viene effettuata la somministrazione ai clienti alloggiati, vorrebbe aprire la somministrazione a tutti.
Per la preparazione dei pasti utilizza la cucina dell'abitazione per cui ha il limite massimo di dodici posti tavola.
Grazie al piano casa ha recentemente ampliato e ristrutturato detta cucina tanto che, pur rimanendo cucina dell'abitazione, è arredata e funzionale come quella di un normale ristorante.
Può somministrare anche agli esterni e quindi superare il limite dei dodici posti tavola utilizzando la cucina suddetta? o deve approntare un locale cucina apposito extra abitazione?
Se in origine il pacchetto normativo regionale disciplinava dettagliatamente le condizioni dei locali preparazione, dopo il 2010 l’art. 22 della legge si limita a disporre (non potrebbe fare altrimenti) che la produzione, preparazione alimenti, somministrazione ecc. sono soggetti al Reg. CE 852/2004.
La normativa ha comunque mantenuto in vigore quella sorta di ulteriore specificazione (a parere mio non può essere una deroga all’852 – la regione non ha la facoltà di derogare quella disciplina – e, in ogni caso, varrebbe sempre lo stesso principio per cui spetta all’operatore dimostrare l’idoneità dei locali) per la quale è sufficiente la cucina dell’imprenditore così com’è per la preparazione di pasti in numero non superiore a 12 (contemporaneamente). Questa disposizione è da leggere sottintendo: è in ogni caso sufficiente la cucina dell’abitazione (vedi il parallelismo cn gli affittacamere)
Rifacendosi al comma 1 dell’art. 22, però, vale sempre il principio per cui se i requisiti sanitari sono sufficienti (ivi compreso in piano di autocontrollo che dimostri l’efficacia delle azioni messe in atto), così come dimostrati in notifica sanitari da parte dell’imprenditore, allora non vedo problemi se una maxi professionalmente attrezzata sia utilizzata per preparare molti più pasti di 12 ivi compresi i pasti per l’imprenditore agricolo e famiglia. Tutto dipende da come è svolta l’attività e dall’idoneità dei locali
Legge, art. 22
[i]Art. 22 - Requisiti igienico sanitari per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande (47)
1. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di pasti, alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 (Regolamento del Parlamento e del Consiglio sull’igiene degli alimenti), al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore) nonché al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per alimenti di origine animale).
[...]
4. Nel caso di somministrazione di pasti, il regolamento di attuazione definisce i limiti in base ai quali per l’idoneità della cucina è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione. Sono fatte salve le disposizioni relative al d.lgs. 193/2007 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore).
5. Il regolamento di attuazione definisce i limiti in base ai quali la cucina di cui al comma 4 può essere utilizzata dagli ospiti, fermo restando la disponibilità di uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti.[/i]
Regolamento, art. 17
[i]Art. 17 - Idoneità dei locali per la preparazione e la somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande (20)
1. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 22 della legge la preparazione e la somministrazione per un numero di posti tavola non superiore a dodici, laddove è disponibile uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti, può essere svolta nella cucina dell’abitazione rispettando i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione.
2. Ai sensi del comma 5 dell’articolo 22 nelle strutture agrituristiche con un numero di posti letto in camera non superiore a dodici è possibile utilizzare la cucina dell’abitazione, avente i requisiti di cui al comma 1, da parte degli ospiti, laddove è disponibile uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti.
2 bis. Per la preparazione della prima colazione che non richieda la lavorazione e la cottura dei cibi è sufficiente disporre di uno spazio con piano di lavoro lavabile, spazio che può essere ricavato nella cucina o nel locale destinato alla somministrazione della prima colazione. (54)
3. Per gli ospiti che usufruiscono della somministrazione di alimenti, di pasti e di bevande, nonché per le attività di degustazione e di assaggio e per l’organizzazione di eventi promozionali, deve essere disponibile almeno un servizio igienico o in numero superiore in proporzione al numero degli utenti e alla tipologia di attività.
4. Nel caso in cui il locale per la preparazione dei pasti sia all'interno o nelle vicinanze dell'abitazione, è ammessa la possibilità di utilizzare i locali dell'abitazione quali spogliatoi e i servizi igienici dell'abitazione, purché diversi da quelli a disposizione del pubblico.
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