Data: 2015-05-21 05:23:52

NUOVA LEGGE - Titolo VI-bis sui delitti contro l'ambiente (19 maggio 2015)

Disastri ambientali, pene aumentate fino a 15 anni

Il Senato ha approvato in via definitiva la norma che introduce nel codice penale il Titolo VI-bis sui delitti contro l'ambiente.

[b]Il Senato della Repubblica, nella seduta del 19 maggio, ha approvato in via definitiva il disegno di legge n.1345-B, in materia di “ecoreati", introducendo nel codice penale, dopo il Titolo VI, il il Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente".[/b]

Tra le novità della nuova legge si segnalano il delitto di [color=red][b]inquinamento ambientale [/b][/color](previsto dall'art. 452-bis) che punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 "chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: a) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna".

Va quindi sottolineata l'introduzione del delitto di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (previsto dall'art. 452-ter), che introduce un'ipotesi speciale di lesioni colpose e omicidio colposo come diretta conseguenza della condotta di inquinamento ambientale.

Viene previsto anche il delitto di [color=red][b]disastro ambientale[/b][/color]  (art. 452-quater), che punisce con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'art. 434, "abusivamente cagiona un disastro ambientale".

La legge appena approvata in via definitiva precisa che "costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo".

Per i fatti di inquinamento ambientale e disastro ambientale che sono previsti come delitti dolosi contro l'ambiente la nuova disciplina contempla anche la forma colposa.

Viva soddisfazione è stata espressa dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Gian Luca Galletti. La decisione definitiva del Senato pone, infatti, fine ad un aspro confronto sulla materia tra le varie parti interessate durato 18 anni.

http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2015/maggio/1432126998050.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/913757/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-articolato_articolato1

[img width=300 height=204]http://www.impresamia.com/wp-content/uploads/2015/02/ambientalibpchedecennidisastriesplosionefralapiattaformarisolverannosisituazione.jpg[/img]

riferimento id:26858

Data: 2015-05-21 13:32:10

Re:NUOVA LEGGE - Titolo VI-bis sui delitti contro l'ambiente (19 maggio 2015)

[b]Senato della Repubblica
XVII LEGISLATURA - N. 74
Nota Breve - Servizio studi - A.S. n. 1345-B[/b]

[color=red][b]Nota breve per l'esame in Assemblea del disegno di legge A.S. n. 1345-B "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"[/b][/color]

Riferimenti:
A.S. 1345
Classificazione Teseo: AMBIENTE, CODICE E CODIFICAZIONI, REATI AMBIENTALI
Il provvedimento in titolo, già approvato, in prima lettura da entrambi i rami del Parlamento e modificato dalla Camera dei deputati, non è stato oggetto di modifica nel corso dell’ultimo esame in sede referente da parte delle Commissioni riunite 2a e 13a.
Sinteticamente, il provvedimento, i cui tre articoli recano disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, nel confermare le contravvenzioni previste dal Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006):
introduce nel codice penale un nuovo, autonomo Titolo, dedicato ai delitti contro l'ambiente, prevedendo disposizioni di coordinamento nello stesso codice e in leggi speciali;
modifica il Codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), in particolare introducendo una specifica disciplina per l'estinzione degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale;
inasprisce le sanzioni irrogabili per alcuni illeciti previsti dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione.
Il contenuto del disegno di legge
Pur essendo l’altro ramo del Parlamento intervenuto su una sola norma dell’articolo 1 del disegno di legge (articolo 452-quaterdecies del codice penale) si ritiene comunque opportuno dare conto, in modo analitico, delle singole disposizioni. L'articolo 1, comma 1, del disegno di legge introduce nel libro II del codice penale il Titolo VI-bis, Dei delitti contro l'ambiente. Il titolo prevede, in primo luogo, le seguenti nuove fattispecie delittuose:
il delitto di inquinamento ambientale (articolo 452-bis), che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque, abusivamente, cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dello stato preesistente: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (primo comma). Il secondo comma prevede un'ipotesi aggravata quando il delitto sia commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.
Il reato di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (articolo 452-ter) che prevede per l'inquinamento ambientale aggravato dall'evento un catalogo di pene graduato in ragione della gravità delle conseguenze del delitto ovvero: la reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni se dall'inquinamento ambientale derivi ad una persona una lesione personale (escluse le malattie di durata inferiore a 20 gg.: è il caso in cui la lesione personale è punibile a querela); la reclusione da 3 a 8 anni se ne derivi una lesione grave; la reclusione da 4 a 9 anni se ne derivi una lesione gravissima; la reclusione da 5 a 12 anni in caso di morte della persona. Ove gli eventi lesivi derivati dal reato siano plurimi e a carico di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata fino al triplo, fermo restando tuttavia il limite di 20 anni di reclusione.
il delitto di disastro ambientale (articolo 452-quater), che, raccogliendo l'auspicio formulato dalla Corte costituzionale (Sentenza 327 del 2008) in ordine alla tipizzazione di un'autonoma figura di reato, punisce con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque, abusivamente, cagiona un disastro ambientale. Il delitto è definito, alternativamente, come: un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l'offesa all'incolumità pubblica determinata con riferimento sia alla rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia al numero delle persone offese o esposte al pericolo. La definizione del delitto si avvicina a quella elaborata dalla Cassazione, che per la configurazione del disastro ambientale ha affermato che "è necessario e sufficiente che il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo, collettivamente un numero indeterminato di persone" (Cass., Sez. V, sent. n. 40330 del 2006). Successivamente, conformemente a tale orientamento, la Cassazione è pervenuta ad isolare alcuni requisiti che caratterizzano la nozione di disastro specificamente nella potenza espansiva del nocumento e nell'attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità (Cass, Sez. III, sent. n. 9418 del 2008). La nuova disposizione codicistica reca infine una clausola di salvaguardia "fuori dai casi previsti dall'articolo 434", in materia di crollo di costruzioni o altri disastri dolosi (cd. disastro innominato) che finora, in assenza del delitto di disastro ambientale, ha assolto ad una funzione di supplenza e chiusura del sistema. Il disastro ambientale è aggravato ove commesso in un'area protetta o sottoposta a vincolo o in danno di specie animali o vegetali protette.
il delitto di traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452- sexies), che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro chiunque abusivamente «cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività» (primo comma). Si tratta di un reato di pericolo per il quale il secondo ed il terzo comma prevedono aggravanti: la pena è aumentata quando si verifica l'evento della compromissione o del deterioramento delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; se dal fatto deriva poi un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà. Si rammenta che, per la presenza di tale delitto nel provvedimento in esame, è stata espunto dal disegno di legge di Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005 - approvato definitivamente dalla Camera il 22 aprile 2015 - l'art. 10, che prevedeva una corrispondente fattispecie e le relative aggravanti, all'interno del Titolo VI (Delitti contro la pubblica incolumità), capo I (Delitti di comune pericolo mediante violenza) del codice penale.
il delitto di impedimento del controllo (articolo 452-septies), che punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro ovvero ne compromette gli esiti. L'impedimento deve realizzarsi negando o ostacolando l'accesso ai luoghi, ovvero mutando artificiosamente lo stato dei luoghi. Questa fattispecie non costituisce un semplice corollario di quanto disposto dagli articoli precedenti perché è destinata a trovare applicazione ogniqualvolta sia ostacolato un campionamento o una verifica ambientale. Peraltro, laddove l'ostacolo sia posto, ad esempio, con mezzi meccanici, in base al successivo articolo 452-undecies deve esserne disposta la confisca.
il delitto di omessa bonifica (articolo 452-terdecies), che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro chiunque, essendovi obbligato, non provvede alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi. L'obbligo dell'intervento può derivare direttamente dalla legge, da un ordine del giudice o da una pubblica autorità. La nuova fattispecie non pare sovrapporsi a quella di cui articolo 257 del Codice dell'ambiente, che prevede una contravvenzione (arresto da sei mesi a un anno o ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro) per chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica. Inoltre, l'articolo 257 del Codice - come modificato dal disegno di legge – prevede la salvaguardia delle più gravi fattispecie di reato.
Nel corso dell’esame in seconda lettura da parte dell’altro ramo del Parlamento è stato soppresso l’articolo 452-quaterdecies del codice penale, volto a punire con la reclusione da 1 a 3 anni l'illecita ispezione di fondali marini. Più nel dettaglio tale fattispecie sanzionava l’utilizzo della tecnica dell'air gun o altre tecniche esplosive per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi. E’ appena il caso di segnalare che l'air gun è una tecnica di ispezione finalizzata all'analisi della composizione del sottosuolo marino consistente, in sostanza, in spari di aria compressa ad alta intensità sonora, esplosi a determinata distanza l'uno dall'altro. Tale tecnica genera onde riflesse da cui estrarre dati sulla composizione dei fondali marini.
Rispetto alle nuove fattispecie, solo due possono essere commesse per colpa: il delitto di inquinamento ambientale (articolo 452-bis) e il delitto di disastro ambientale (articolo 452-quater). In tali casi, in base al nuovo articolo 452-quinquies, le pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Una ulteriore diminuzione di un terzo della pena è prevista per il delitto colposo di pericolo ovverosia quando dai comportamenti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater derivi il pericolo di inquinamento ambientale e disastro ambientale.
Il nuovo articolo 452-octies del codice penale prevede poi circostanze aggravanti nel caso di commissione dei nuovi delitti contro l'ambiente in forma associativa. Il successivo 452-novies introduce una nuova circostanza definita "aggravante ambientale". Tale disposizione prevede un aumento di pena (da un terzo alla metà) quando un qualsiasi reato venga commesso allo scopo di eseguire uno dei delitti contro l'ambiente previsti dal nuovo titolo VI-bis del libro secondo del codice penale, dal Codice dell'ambiente o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente. L'aumento è invece di un terzo se dalla commissione del fatto derivi la violazione di disposizioni del citato Codice dell'ambiente o di altra legge a tutela dell'ambiente. E' prevista, in ogni caso, la procedibilità d'ufficio. Dalla formulazione consegue che la seconda violazione può riguardare anche illeciti amministrativi.
L’articolo 452-decies introduce nel codice penale con riguardo ai delitti ambientali la disciplina del c.d. ravvedimento operoso. In particolare, è previsto che chi si adopera per evitare che l'attività illecita sia portata a conseguenze ulteriori o provvede alla messa in sicurezza, bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi beneficia di una diminuzione di pena dalla metà a due terzi; tali attività riparatorie dei luoghi devono avvenire "concretamente" e, in relazione alla tempistica, "prima che sia dichiarata l'apertura del dibattimento di primo grado". Al concreto aiuto all'autorità di polizia o giudiziaria per la ricostruzione dell'illecito e nell'individuazione degli autori consegue l'applicazione di una diminuzione della pena da un terzo alla metà. Strettamente collegata alle modifiche apportate al nuovo articolo 452-octies è la previsione del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge.
L'articolo 452-undecies del codice penale interviene in materia di confisca, prevedendo che, in caso di condanna o patteggiamento per i reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo nonché per i reati associativi finalizzati alla commissione dei nuovi reati ambientali previsti dal titolo VI-bis, il giudice debba sempre ordinare la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commetterlo; una clausola di salvaguardia, a tutela dei terzi estranei al re
ato, esclude l'obbligatorietà della confisca quando i beni appartengano a questi ultimi. Se la confisca dei beni non è possibile, il giudice ordina la confisca per equivalente, individuando i beni sui quali procedere dei quali il condannato abbia la disponibilità anche per interposta persona. L'articolo 452-undecies prevede inoltre: un obbligo di destinazione dei beni e dei proventi confiscati, che devono essere messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi; l'inapplicabilità della confisca quando l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza dei luoghi e, se necessario, alla loro bonifica e ripristino.
Il successivo articolo (452-duodecies) stabilisce che, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali, il giudice debba ordinare il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendo l'esecuzione di tali attività a carico del condannato e delle persone giuridiche obbligate al pagamento delle pene pecuniarie in caso di insolvibilità del primo (ex articolo 197 del codice penale). La disposizione prevede una più puntuale disciplina della procedura di ripristino dei luoghi attraverso il rinvio alle disposizioni del Codice dell'ambiente che già prevedono tale misura.
I commi 2 e 3 dell'articolo 1 del disegno di legge modificano, poi, rispettivamente gli articoli 257 e 260 del Codice dell'ambiente. Più in particolare il comma 2 modifica l'articolo 257 del Codice, in materia di bonifica dei siti, ed è strettamente collegato, come già rilevato, alla introduzione del nuovo articolo 452-decies del codice penale sul ravvedimento operoso. Viene, infatti, anteposta al comma 1 dell'articolo 257 la clausola di salvaguardia "salvo che il fatto costituisca più grave reato"; è, inoltre, circoscritto, al comma 4, ai soli reati contravvenzionali l'ambito della condizione di non punibilità ivi contemplata.
In tema di confisca obbligatoria e per equivalente, il comma 3 dell'articolo 1 aggiunge all'articolo 260 del Codice dell'ambiente un nuovo comma 4-bis (di contenuto analogo alla disposizione introdotta all'articolo 452-undecies) in relazione alla commissione del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
L'articolo 1, comma 4, della proposta di legge modifica l'articolo 12-sexies del c.d. decreto Scotti-Martelli (D.L. 306/1992, convertito dalla L. 356/1992) aggiungendo anche il disastro ambientale (articolo 452-quater), l'associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati ambientali (articolo 452-octies) e le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260, Codice dell'ambiente) al catalogo dei delitti per i quali è consentita la confisca di valori ingiustificati.
L'articolo 1, comma 5, del provvedimento interviene, poi, sull'articolo 32-quater del codice penale, relativo ai casi nei quali alla condanna per alcuni delitti consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Il catalogo dei delitti ivi previsti è aggiornato con l'inserimento dell'inquinamento ambientale, del disastro ambientale, del traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività, dell'impedimento del controllo e delle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
L'articolo 1, comma 6, modifica l'articolo 157 del codice penale, prevedendo il raddoppio dei termini di prescrizione per tutti i nuovi delitti contro l'ambiente introdotti dal nuovo Capo VI del libro II del codice penale.
Ancora, il comma 7 dell’articolo 1 del disegno di legge, integra la formulazione dell'articolo 118-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (in materia di coordinamento delle indagini) prevedendo specifici obblighi di comunicazione in capo al pubblico ministero che procede ad indagini su alcuni reati ambientali. Oltre che quando procede per i reati di grave allarme sociale di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, il PM è tenuto a dare notizia al procuratore generale presso la Corte d'appello (ed ora anche all'Agenzia delle Entrate) delle indagini in corso per i delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività ed attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Analogo obbligo informativo a carico del PM procedente viene previsto sia per le indagini per i citati reati ambientali sia per il delitto di cui all'articolo 260 del codice dell’ambiente (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).
Il comma 8 dell'articolo 1 novella l'articolo 25-undecies del decreto legislativo n. 231 del 2001, estendendo il catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato.
Il comma 8 prevede a carico dell'ente specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei seguenti delitti contro l'ambiente (art. 25-undecies, comma 1):
inquinamento ambientale (da 250 a 600 quote), disastro ambientale (da 400 a 800 quote), inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi (da 200 a 500 quote);
associazione a delinquere (comune e mafiosa) aggravata (da 300 a 1.000 quote), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (da 250 a 600 quote);
uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (fino a 250 quote);
distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (da 150 a 250 quote).
Inoltre, con l'inserimento del comma 1-bis nel menzionato articolo 25-undecies, si prevede, in caso di condanna per il delitto di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, l'applicazione delle sanzioni interdittive per l'ente previste dall'articolo 9 del citato decreto legislativo del 2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi).
L'articolo 1, comma 9, introduce poi nel Codice dell'ambiente una disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale, prevedendo - con una parte Sesta-Bis (articoli da 318-bis a 318-octies) – un procedimento per l'estinzione delle contravvenzioni ivi previste, collegato all'adempimento da parte del responsabile della violazione sia di una serie di prescrizioni sia al pagamento di una somma di denaro. Si tratta delle violazioni che non abbiano cagionato né danno né pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.
In particolare, mentre l'articolo 318-bis precisa l'ambito applicativo della disciplina alle contravvenzioni previste dal Codice dell'ambiente, l'articolo 318-ter riguarda le prescrizioni da impartire al contravventore. Si prevede che spetti all'organo di vigilanza (o alla polizia giudiziaria) impartire al contravventore le prescrizioni necessarie all'eliminazione della contravvenzione, fissando un termine per la regolarizzazione non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario; solo in presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore sarà possibile una proroga del termine di adempimento, comunque non superiore a sei mesi. La norma precisa la necessità dell'asseverazione tecnica di tale prescrizione da parte dell'ente competente in materia nonché la necessità che un'eventuale proroga di sei mesi sia concessa al contravventore solo per specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determino un ritardo nell'adempimento. Nell'ipotesi in cui il reo operi al servizio di un ente, si prevede un obbligo di notifica-comunicazione della prescrizione anche al rappresentante legale dell'ente stesso. L'articolo 318-quater concerne la verifica dell'adempimento e l'irrogazione della sanzione, entro termini specificamente determinati, attraverso una scansionata serie di fasi procedimentali. L'articolo 318-quinquies prevede obblighi di comunicazione da parte del PM, che abbia in qualsiasi modo notizia della contravvenzione, all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria, per consentire di imporre le prescrizioni ed effettuare le relative verifiche sull'adempimento. In tali ipotesi, l'organo di vigilanza e la polizia giudiziaria debbono, senza ritardo, relazionare il PM della propria attività. Il procedimento rimane sospeso fino a quando il PM non riceva notizia dell'adempimento o meno della prescrizione. L'articolo 318-sexies stabilisce che i termini di sospensione del procedimento penale relativo alla contravvenzione decorrono dalla iscrizione nella notizia di reato nel relativo registro fino al momento del ricevimento da parte dell'autorità requirente della comunicazione dell'avvenuto adempimento della prescrizione. Si prevede, tuttavia, che la sospensione, oltre a non impedire l'eventuale archiviazione, non preclude l'adozione di atti d'indagine e il sequestro preventivo. L'articolo 318-septies prevede l'estinzione della contravvenzione a seguito sia del buon esito della prescrizione che del pagamento della sanzione amministrativa. All'estinzione consegue l'archiviazione del procedimento da parte del PM. La disposizione configura, infine, l'ipotesi di adempimento tardivo o con modalità diverse della prescrizione, facendone derivare la possibile applicazione di un'oblazione ridotta rispetto alle previsioni di cui all'articolo 162-bis del codice penale. L'articolo 318-octies reca infine una norma transitoria secondo cui la nuova disciplina per l'estinzione delle contravvenzioni non si applica ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.
L'articolo 2 del provvedimento in esame modifica gli articoli 1, 2, 5, 6, 8-bis e 8-ter della legge 7 febbraio 1992, n. 150. Tale legge reca la disciplina sanzionatoria della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. Le nuove disposizioni rendono più severe le sanzioni di natura contravvenzionale e amministrativa previste dalla suddetta legge del 1992.
Infine, l'articolo 3 del disegno di legge prevede l'entrata in vigore del provvedimento in esame il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
a cura di C. Andreuccioli

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