Una società ha prodotto la seguente documentazione relativa al direttore tecnico : attestato di frequenza al corso di operatore cure estetiche per ore 120, attestazione di apprendista estetista ed esperienza lavorativa presso impresa esercente attività di parrucchiere dal 2007 al 2015.
Considerato che la Regione non ha ancora istituito i corsi di formazione teorica e la confusione in materia è totale, come regolarci? i titoli posseduti dal soggetto sono sufficienti per avviare l'attività di parrucchiere, in caso contrario si può accettare la pratica con la prescrizione di regolarizzare la propria posizione in breve tempo?
La materia dei requisiti professionali degli acconciatori è complicata. Se prima del 2012 vigevano sia i requisiti di cui alla legge 161/1963 che quelli della legge 174/2005, con il d.lgs. n. 147/2012 è stata abrogata la legge 161/1963 nella parte concernente i requisiti di accesso all'attività di acconciatore. All’epoca molte regioni hanno dettato delle disposizioni transitorie al fine di traghettare nel nuovo regime, gli acconciatori che stavano per acquisire il requisito ai sensi della legge del 1963. [u]Soprattutto è venuta meno la possibilità di acquisire il requisito con la sola esperienza[/u].
Naturalmente, i corsi per attività estetica non sono rilevanti per l’acquisizione dei requisiti di acconciatore. Altrettanto pacifico è il fatto che in assenza di responsabile tecnico non è possibile avviare l'attività. Il RT deve essere iscritto al REA ed essere sempre presente nell'unità locale.
Oggi gli unici requisiti sono questi:
[i]Legge n. 174/2005, Art. 3. Abilitazione professionale.
1. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:
a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;
b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.[/i]
l’art. 6 della legge 174/2005 dipsone:
[i][...]
2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3.
3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all' articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, rilasciate per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo o per donna, hanno diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime.
[...]
[/i]
Attività di estetista e di acconciatore: la disciplina normativa (12/12/2019)
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[b]SEDE[/b]: CESCOT - via Stoppiani, 6/8 - Arezzo - Piano terra
[b]DATA/ORARIO[/b]: 12 dicembre 2019 ore 9:30-13:30
[b]Programma e scheda di iscrizione nella brochure[/b]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=52338.0