Data: 2015-05-20 08:31:33

sala biliardo

un circolo privato che ha anche la scuola del biliardo, intende installare nella sala somministrazione gli apparecchi dell'art.110 comma 6 e 7 e in una in un'altra sala del circolo  4 biliardi dove organizzare i tornei per i soci. Fermo che rispetta la distanza dei 500 metri è possibile? O si configura una sala biliardo intesa come sala giochi e deve essere autorizzata ai sensi dell'art.86 tulps? Perchè mi sembrava, come per i bar, che qualora i giochi fossero installati in un locale di verso da quello di somministrazione fosse necessario avere il titolo di sala giochi.
grazie

riferimento id:26827

Data: 2015-05-20 17:16:37

Re:sala biliardo

Premetto che sul punto non c’è uniformità interpretativa.
Visto il tenore dell’art. 86, comma 1, l’abilitazione al gioco (SCIA o autorizzazione) non è richiesta per i circoli privati. Solo gli esercizi pubblici devono essere abilitati al gioco.
In deroga a questo principio, il comma 3 dell’art. 86 dispone che la “licenza” è necessaria anche per i circoli se questi installano le macchinette comma 6 e 7.
In ogni caso, l’art. 110 TULPS dispone che la tabella dei giochi proibiti deve essere esposta anche nei circoli.
Quindi, il circolo può installare i biliardi senza problemi.
Sul fatto che un bar si trasformi in sala giochi bisogna vedere caso per caso in base alla prevalenza e sulla scorta di altri indizi (vedi anche condizioni di cui al DD AMMS del 27/07/2011

Art. 86 TULPS
[i]Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale [b]pubbliche[/b] per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.

Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma.

Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la [b]licenza è altresì necessaria[/b]:
a) per l'attività di produzione o di importazione;
b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico [b]od in circoli privati.[/b]
[/i]

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