un circolo privato che ha anche la scuola del biliardo, intende installare nella sala somministrazione gli apparecchi dell'art.110 comma 6 e 7 e in una in un'altra sala del circolo 4 biliardi dove organizzare i tornei per i soci. Fermo che rispetta la distanza dei 500 metri è possibile? O si configura una sala biliardo intesa come sala giochi e deve essere autorizzata ai sensi dell'art.86 tulps? Perchè mi sembrava, come per i bar, che qualora i giochi fossero installati in un locale di verso da quello di somministrazione fosse necessario avere il titolo di sala giochi.
grazie
Premetto che sul punto non c’è uniformità interpretativa.
Visto il tenore dell’art. 86, comma 1, l’abilitazione al gioco (SCIA o autorizzazione) non è richiesta per i circoli privati. Solo gli esercizi pubblici devono essere abilitati al gioco.
In deroga a questo principio, il comma 3 dell’art. 86 dispone che la “licenza” è necessaria anche per i circoli se questi installano le macchinette comma 6 e 7.
In ogni caso, l’art. 110 TULPS dispone che la tabella dei giochi proibiti deve essere esposta anche nei circoli.
Quindi, il circolo può installare i biliardi senza problemi.
Sul fatto che un bar si trasformi in sala giochi bisogna vedere caso per caso in base alla prevalenza e sulla scorta di altri indizi (vedi anche condizioni di cui al DD AMMS del 27/07/2011
Art. 86 TULPS
[i]Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale [b]pubbliche[/b] per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.
Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma.
Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la [b]licenza è altresì necessaria[/b]:
a) per l'attività di produzione o di importazione;
b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico [b]od in circoli privati.[/b]
[/i]