Data: 2015-05-20 08:29:18

richiesta ferie rivendita di generi monopolio e parere del Comune

In riferimento all'art. 19 della Legge 556/77, qualora ancora vigente, si chiede su cosa deve basarsi il parere del Comune, ossia quali aspetti deve valutare al fine dell'espressione del proprio parere.
Chi deve sentire le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale, il Comune o l'Ispettorato dei Monopoli di Stato compartimentale (nel caso di specie di Avellino)?
E' disponibile qualche circolare o altra normativa di settore, nonchè modulistica?

riferimento id:26826

Data: 2015-05-20 14:44:08

Re:richiesta ferie rivendita di generi monopolio e parere del Comune


In riferimento all'art. 19 della Legge 556/77, qualora ancora vigente, si chiede su cosa deve basarsi il parere del Comune, ossia quali aspetti deve valutare al fine dell'espressione del proprio parere.
Chi deve sentire le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale, il Comune o l'Ispettorato dei Monopoli di Stato compartimentale (nel caso di specie di Avellino)?
E' disponibile qualche circolare o altra normativa di settore, nonchè modulistica?
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Il Comune esprime un parere, a mio avviso del SINDACO, sulla compatibilità dell'orario con le esigenze della collettività e il coordinamento degli orari delle altre attività economiche.
E' una valutazione di alta amministrazione (quasi politica).
Spetta all'Ispettorato sentire il Comune (che esprime solo un parere) ed eventualmente le organizzazioni di categoria.
In calce alcuni approfondimenti

[b]LEGGE 8 agosto 1977, n. 556[/b]
Semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, modificazione dei ruoli organici del personale operaio dell'Amministrazione stessa e modifiche alla legge 14 novembre 1967, n. 1095. (GU n.228 del 23-8-1977 )

19.  Le rivendite di generi di monopolio possono effettuare un periodo di chiusura per ferie di giorni venti consecutivi, secondo le disposizioni che saranno emanate dall'ispettorato compartimentale dei monopoli competente per territorio, in modo da assicurare il servizio, sentito l'autorità comunale e le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale (7).

Tale periodo di chiusura, su richiesta del rivenditore interessato, potrà essere portato a trenta giorni.

[i](7)  Comma così modificato dall'art. 18, L. 29 gennaio 1986, n. 25.[/i]

Approfondimento:
https://books.google.it/books?id=7skiBgAAQBAJ&pg=PA143&lpg=PA143&dq=parere+autorit%C3%A0+comunale+orari+rivendite&source=bl&ots=qGIzHOk2UD&sig=6g4kudPoif3xGokIvY8xltevm3M&hl=it&sa=X&ei=7JtcVfO-JaSvygPM3oHQBg&ved=0CCEQ6AEwAA#v=onepage&q=parere%20autorit%C3%A0%20comunale%20orari%20rivendite&f=false


NON ho trovato circolari o note.

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ORARIO DI APERTURA E RIPOSO INFRASETTIMANALE DELLE TABACCHERIE

Le disposizioni dettate dalla legge n. 1095/1967

Secondo quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 1095/1967, successivamente sostituito dall'art. 17, della legge 8 agosto 1977, n. 556, l'orario giornaliero delle rivendite ordinarie è determinato dal Capo dell'Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato, sentito il parere dell'autorità comunale e dei rappresentanti di categoria.
Le rivendite debbono rimanere aperte nei giorni feriali e chiuse nei giorni festivi.

Secondo quanto disposto dal succesivo articolo 2 della legge n. 1095/1967, successivamente sostituito dall'art. 18, della legge 8 agosto 1977, n. 556 e poi modificato dall'art. 18, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, possono, a seguito di apposita richiesta dei loro titolari, osservare il riposo festivo in giornata feriale, su disposizione dell'Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato, sentita l'autorità comunale e le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale:
1) le rivendite site in Comuni con meno di 10 mila abitanti;
2) le rivendite site in località di cura, soggiorno e turismo;
3) le rivendite speciali site in stazioni ferroviarie, marittime, aeroporti e campi sportivi.

Le rivendite abbinate ad esercizi che svolgono attività per le quali è previsto l'obbligo di chiusura in giorno diverso dalla domenica, osservano la chiusura nello stesso giorno anche per l'attività di rivendita di generi di monopolio.
I patentini osservano il turno di riposo settimanale degli esercizi ai quali sono abbinati.


Le disposizioni dettate dal D.M. 10 giugno 2009

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2009, il decreto 10 giugno 2009, a firma del Direttore Generale dell' Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con il quale si autorizza l'apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi.
Viene, inoltre, autorizzata la raccolta del gioco del lotto anche nei giorni di apertura festiva.

La possibilità dell'apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi (intendendosi per tali le giornate domenicali) è stata prevista dall'art. 12, comma 1, lett. d) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), al fine di rendere flessibile l'utilizzo del giorno di riposo settimanale e di dare all'utenza la possibilità di accedere al gioco del lotto nei giorni festivi, analogamente a quanto accade per altri giochi.
Il decreto-legge n. 39/2009 è stato convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2009, Supplemento Ordinario n. 99.

Il riposo infrasettimanale facoltativo rimane disciplinato dalla procedura di cui all'art. 2, comma 1, della legge 14 novembre 1967, n. 1095, indipendentemente dal luogo di ubicazione delle tabaccherie stesse.

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