Termini del procedimento disciplinare: discrezionalità
Il termine di 180 giorni decorrente dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna, previsto dall'art. 9, comma 2, legge n. 19/1990, entro il quale deve essere iniziato a pena di decadenza il procedimento disciplinare, si cumula con il termine di 90 giorni previsto per la conclusione dello stesso, con la conseguenza che è concesso all'Amministrazione un termine complessivo di 270 giorni per concludere il procedimento disciplinare. Inoltre, il termine per l'instaurazione o la riattivazione del procedimento disciplinare, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 5, comma 4, della legge n. 97/2001, decorre dalla comunicazione all'Amministrazione della sentenza irrevocabile di condanna.
Consiglio di Stato Sentenza, Sez. III, 13/05/2015, n. 2374
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