Dal casellario giudiziale è pervenuto, all'Ufficio Commercio, il seguente certificato riguardante il legale rappresentante di una società (che ha inviato con PEC Scia di commercio elettronico auto usate in conto proprio e Dia vendita cose usate ai sensi art.126 TULPS) con i seguenti provvedimenti:
1)Marzo 2013 Sentenza della corte di appello di .....irrevocabile gennaio 2014
Conferma della sentenza emessa marzo 2012 dal GUP Tribunale di ...
Dichiarato inammissibile il ricorso dalla corte di cassazione di roma gennaio 2014
1° reato) Detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti in concorso art. 110 c.p. , art.73 c.1 DPR 9/10/90 n.309 (commesso giugno 2009)
Circostanza : art.80 comma 2 DPR 309/90
Dispositivo: Reclusione anni 7 e mesi 6, multa 30 mila euro. e ritenute le diminuenti di rito del giudizio abbreviato.
Pene accessorie: interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale per la durata della pena
Misura di sicurezza: Confisca e distruzione di quanto in sequestro
Provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento:
gennaio 2015 con ordinanza del tribunale di sorveglianza di ..... disposto l'affidamento in prova al servizio sociale (art.47 L.354/75)
2)Maggio 2014 Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti(art.444,445 cpp) del GUP Tribunale di ....irrevocabile il febbraio 2015
-dichiarato inammissibile il ricorso dalla corte di cassazione di roma...febbraio 2015
1° reato) Costituzione ,direzione o finanziamento di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti art.74 dpr 309/90 (commesso ottobre 2009)
2° reato ) Acquisto detenzione ed offerta illecita di sostanze stupefacenti continuato in concorso art.81, 110 c.p., art.73 dpr 309/90 (commesso ottobre 2009)
Dispositivo: Ritenuta la continuazione tra i reati di cui ai punti : 1) , 2) Reclusione anni 1 mesi 6
Pena aggiunta in continuazione a quella di cui alla condanna marzo 2013
Può svolgere l'attività di commercio? Grazie
[color=red]b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena
detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; [/color]
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Per non parlare dell'ASSENZA DI BUONA CONDOTTA che rende ostativo il requisito ai fini dell'agenzia di affari e commercio cose usate.
PROCEDI TEMPESTIVAMENTE anche alla segnalazione alla Procura per false dichiarazioni.
1998 sentenza tribunale mi irrevocabile 28/7/98 art.110,62bis, recl 1a+6mesi
2009 biella esec 10/09 art.81 cp ART2 L.89/N.389 ACCERTATO NEL 2007
2009 EVASIONE CONTRIBUTI ART 81 CP ART.2 ACCERTATO 2008 CURINO
2012 IDEM ACCERTATO 2011 BIELLA
2013 ROMA IRREVOCABILE 1/6/2013 ART 56,110,628C.3, IN DATA 23/4/13 ROMA, RECL 1A+10MESI
1998 sentenza tribunale mi irrevocabile 28/7/98 art.110,62bis, recl 1a+6mesi
2009 biella esec 10/09 art.81 cp ART2 L.89/N.389 ACCERTATO NEL 2007
2009 EVASIONE CONTRIBUTI ART 81 CP ART.2 ACCERTATO 2008 CURINO
2012 IDEM ACCERTATO 2011 BIELLA
2013 ROMA IRREVOCABILE 1/6/2013 ART 56,110,628C.3, IN DATA 23/4/13 ROMA, RECL 1A+10MESI
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Se ti riferisci a licenza TULPS sembra mancare la BUONA CONDOTTA.
Se ti riferisci all'attività commerciale NON SEMBRANO REATI OSTATIVI
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Art. 71
(Requisiti di accesso e di esercizio delle attivita' commerciali)
1. Non possono esercitare l'attivita' commerciale di' vendita e di
somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena
detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II,
Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione,
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura,
rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i
delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due
o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio
dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione e nel
commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di
cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia
stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965,
n. 575, ovvero a misure di sicurezza ((. . .));
2. Non possono esercitare l'attivita' di somministrazione di alimenti
e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o
hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per
reati contro la moralita' pubblica e il buon costume, per delitti
commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da
stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le
sostanze stupefacenti o psicotrope, ((il gioco d'azzardo, le
scommesse clandestine, nonche' per reati relativi ad infrazioni alle
norme sui giochi)).
((3. Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi del comma 1,
lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata
scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di
cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della
sentenza, salvo riabilitazione.))
4. Il divieto di esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con
sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione
condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze
idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
((5. In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i
requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal
legale rappresentante, da altra persona preposta all'attivita'
commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2
devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona
preposta all'attivita' commerciale.))
((6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente
all'alimentazione umana, di un'attivita' di commercio al dettaglio
relativa al settore merceologico alimentare o di un'attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande e' consentito a chi e' in
possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:))
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il
commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti,
istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di
Trento e di Bolzano;
((b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel
quinquennio precedente, esercitato in proprio attivita' d'impresa nel
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e
bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in
qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o
all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita'
di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi
di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado,
dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata
dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;))
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o
di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo
professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano
previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti.
((6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di societa',
associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di
cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante
legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta
all'attivita' commerciale.))
((7)). Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 ((e 6)) dell'articolo 5 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge
25 agosto 1991, n. 287.