Data: 2015-05-18 10:08:47

Prescrizione del diritto di credito (cartella esattoriale Equitalia).

Omnia Vis
Diritto Amministrativo, Enti Locali e SUAP

Prescrizione o decadenza del diritto di credito (multa per violazione C.d.S.), intervenuta perché la cartella esattoriale è stata notificata oltre il termine di 5 anni dal verbale di contestazione.

Trattasi di un'impresa di trasporti - Cronologia dei fatti :
- il 24/04/2009 al conducente (dipendente) viene contestata dalla Polizia Provinciale la violazione dell'art. 142 C.d.S. perché viaggiava alla velocità di 52 Kmh - il limite era di 40, con indicato l'importo da pagare di € 310,00;
- il 4/6/2009 all'impresa di trasporto, per lo stesso fatto, viene contestata la violazione dell'art. 7° comma 3° e 6° del Decreto Leg.vo 286/2005, con indicato l'importo da pagare di € 310,00;
- il 13/8/2009 il titolare dell'impresa provvedeva al pagamento di € 315,88 (€ 310.00 + € 5,88 per spese postali) vedendo la stessa data e luogo dell'infrazione e lo stesso importo da pagare non si accorse che si trattava di un'altro verbale; 
SUCCESSIVAMENTE A DETTA DATA L'interessato non ha ricevuto altro.

- in data 24/1/2015 gli è stata notificata da Equitalia la cartella esattoriale di € 604,66;
- in data 12/3/2015 l'interessato ha eccepito all'Equitalia la prescrizione del diritto di credito ai sensi dell'art. 28 Legge 689/81 "Il diritto a riscuotere le somme dovute per le multe si prescrive nel termine di cinque anni da giorno in cui è stata commessa la violazione (24.4.2009), oppure da quando gli è stato notificato il verbale di accertamento (4.6.2009)";
- in data 5 maggio 2015 la Sezione Entrate e Tributi della Provincia comunica all'interessato che siccome il visto di esecutività del ruolo è stato apposto in data 15/10/2013 non sussistono i presupposti per intraprendere un'azione di autotutela.
Poiché la legge, per quanto riguarda la prescrizione, fa riferimento alla data di notifica del verbale di accertamento della violazione e non fa alcun accenno alla data di esecutività del ruolo, non è ovvio che la questione tuttalpiù deve essere risolta tra la Provincia ed Equitalia ?
QUESITO:
Quale altro passo può o deve compiere l'interessato ?
Sentiti ringraziamenti per la cortese attenzione ed una risposta al riguardo.
Martino Pirone

riferimento id:26772

Data: 2015-05-18 15:07:45

Re:Prescrizione del diritto di credito (cartella esattoriale Equitalia).

Salve,
non sono specializzato in questo specifico settore, mi occupo prevalentemente dei profili giuridico-amministrativi inerenti le attività produttive, e quindi la rinvio a questi link dove trovi approfondimenti:
- [url=http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/titolo-vi-degli-illeciti-previsti-dal-presente-codice-e-delle-relative-sanzioni/art-209-prescrizione.html]http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/titolo-vi-degli-illeciti-previsti-dal-presente-codice-e-delle-relative-sanzioni/art-209-prescrizione.html[/url]
- [url=http://www.aduc.it/articolo/cartelle+equitalia+sanzioni+amministrative+cosa_22283.php]http://www.aduc.it/articolo/cartelle+equitalia+sanzioni+amministrative+cosa_22283.php[/url]
- [url=http://www.studiolegalemongiovi.it/multe/prescrizione-multe.html]http://www.studiolegalemongiovi.it/multe/prescrizione-multe.html[/url]

In particolare le riproto quanto contenuto nel penultimo link:
[i]Come difendersi se la cartella di Equitalia è prescritta?
Generalmente, la prescrizione della cartella viene fatta valere con l'impugnazione di atti esecutivi che seguono la notifica della cartella stessa (fermo amministrativo dell'auto, pignoramento, etc.). Ma è sempre possibile chiedere ad Equitalia di sgravare la cartella anche prima che sia iniziata l'esecuzione forzata.
Quindi, nel caso che siano decorsi i cinque anni dalla notifica della cartella o dall’avviso di mora, senza che nel frattempo sia iniziata l'esecuzione (es., fermo amministrativo, pignoramento etc.), preciso il comportamento da adottare dal cittadino:
A) [b]istanza di sgravio ad Equitalia[/b]. Prima di rivolgersi ad un giudice, è possibile fare domanda di sgravio direttamente ad Equitalia da inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Di seguito, il modulo di istanza di sgravio.
B) [b]opposizione all'esecuzione[/b]. Se Equitalia non provvede allo sgravio, sarà necessario citare Equitalia di fronte al Giudice di Pace al fine di fare dichiarare la prescrizione. Preciso che in caso in cui l’importo dovuto sia inferiore a € 1.100,00 è possibile rivolgersi al Giudice di Pace senza l’assistenza di un difensore (attraverso una citazione orale oppure utilizzando uno schema di atto di citazione).
Nel caso in cui l’importo sia superiore a € 1.100,00 sarà necessaria l’assistenza di un avvocato ma il Giudice di pace, dopo aver visto la copia della lettera con istanza di sgravio, potrà porre le spese processuali a carico di Equitalia.[/i]

riferimento id:26772

Data: 2015-05-18 21:10:50

Re:Prescrizione del diritto di credito (cartella esattoriale Equitalia).


Omnia Vis
Diritto Amministrativo, Enti Locali e SUAP

Prescrizione o decadenza del diritto di credito (multa per violazione C.d.S.), intervenuta perché la cartella esattoriale è stata notificata oltre il termine di 5 anni dal verbale di contestazione.

Trattasi di un'impresa di trasporti - Cronologia dei fatti :
- il 24/04/2009 al conducente (dipendente) viene contestata dalla Polizia Provinciale la violazione dell'art. 142 C.d.S. perché viaggiava alla velocità di 52 Kmh - il limite era di 40, con indicato l'importo da pagare di € 310,00;
- il 4/6/2009 all'impresa di trasporto, per lo stesso fatto, viene contestata la violazione dell'art. 7° comma 3° e 6° del Decreto Leg.vo 286/2005, con indicato l'importo da pagare di € 310,00;
- il 13/8/2009 il titolare dell'impresa provvedeva al pagamento di € 315,88 (€ 310.00 + € 5,88 per spese postali) vedendo la stessa data e luogo dell'infrazione e lo stesso importo da pagare non si accorse che si trattava di un'altro verbale; 
SUCCESSIVAMENTE A DETTA DATA L'interessato non ha ricevuto altro.

- in data 24/1/2015 gli è stata notificata da Equitalia la cartella esattoriale di € 604,66;
- in data 12/3/2015 l'interessato ha eccepito all'Equitalia la prescrizione del diritto di credito ai sensi dell'art. 28 Legge 689/81 "Il diritto a riscuotere le somme dovute per le multe si prescrive nel termine di cinque anni da giorno in cui è stata commessa la violazione (24.4.2009), oppure da quando gli è stato notificato il verbale di accertamento (4.6.2009)";
- in data 5 maggio 2015 la Sezione Entrate e Tributi della Provincia comunica all'interessato che siccome il visto di esecutività del ruolo è stato apposto in data 15/10/2013 non sussistono i presupposti per intraprendere un'azione di autotutela.
Poiché la legge, per quanto riguarda la prescrizione, fa riferimento alla data di notifica del verbale di accertamento della violazione e non fa alcun accenno alla data di esecutività del ruolo, non è ovvio che la questione tuttalpiù deve essere risolta tra la Provincia ed Equitalia ?
QUESITO:
Quale altro passo può o deve compiere l'interessato ?
Sentiti ringraziamenti per la cortese attenzione ed una risposta al riguardo.
Martino Pirone
[/quote]

Dalla descrizione sembra che sia intercorsa prescrizione
http://indebitati.it/prescrizione-quinquennale-e-prescrizione-decennale-della-cartella-esattoriale/
http://www.antonellapedone.com/guide/i-termini-per-la-notifica-della-cartella-esattoriale
http://www.altalex.com/index.php?idnot=68618
http://www.studiome.eu/wp-content/uploads/2014/12/Circ.3-del-2010-termini-prescrizione-e-decadenza-cartelle.pdf

Le soluzioni sono:
1) non pagare e non fare niente ... e difendersi nell'eventuale giudizio
2) impugnare il provvedimento e chiedere accertamento dell'intervenuta prescrizione
3) insistere per l'autotutela

riferimento id:26772
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