Data: 2015-05-18 08:46:09

esercizio attività "onicotecnica"

Abbiamo ricevuto un quesito da parte di un'associazione di categoria da parte di un'altra regione con il quale chiede indicazioni in merito ad una attività di ricostruzione unghie che una persona vorrebbe intraprendere nel nostro Comune di Arezzo. La persona in questione è in possesso solo di un attestato di “ onicotecnica” ; è questo un requisito sufficiente? Penso che per esercitare deve avere i requisiti da estetista? Attendo conferma o integrazione?
Grazie dell'attenzione

riferimento id:26769

Data: 2015-05-18 14:26:00

Re:esercizio attività "onicotecnica"

La regione Toscana ha reso la materia dell'onicotecnica molto difficile da comprendere date le varie modifche normative che si sono succedute nel tempo. Prima c'era la distinzione fra chi preparava l'unghia e la pelle che la contorna.

Attualmente l'art. 43 del regolamento regionale recita:
[i]1. Gli operatori di onicotecnica sono in possesso dei requisiti formativi degli estetisti di cui al titolo V.
1 bis. Sono altresì in possesso dei requisiti formativi degli estetisti di cui al titolo V coloro che esercitano l’attività di sola apposizione o realizzazione, attraverso resine, gel o altre sostanze, di unghie finte senza preparazione dell’unghia e della pelle che la contorna.
2. (abrogato)[/i]

Colgo l'occasione per rammentare anche la prossima scadenza:
- da sempre occorre il requisito professionale per l’onicotecnica comprendente la preparazione delle unghie e della pelle che la contorna.
- per l’onicotecnica senza preparazione dell’unghia e della pelle che la contorna, coloro che la esercitano da prima del 23/08/2008 possono preseguire l’attività e conseguire il requisito professionale entro il [b]31/12/2015[/b].
Vedi art. 102 del regolamento

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