Buongiorno a tutti. Mi è stato chiesto come deve comportarsi un'impresa artigiana che vuole svolgere il commercio elettronico alla luce della risoluzione del Mise, allegata al quesito, che in poche parole sostiene che non va presentato nulla perché la norma per il commercio elettronico è stata descritta solo per i commercianti e non per gli artigiani ... voi che dite?
Grazie e buona giornata.
Mirko
L'artigiano può venedere liberamente i propri prodotti NEI LOCALI ADIACENTI a quelli di produzione.
Negli altri casi è soggetto alla disciplina sul commercio, e quindi nel caso in esame di commercio elettronico, a mio avviso deve presentare la SCIA.
Anche io sono dello stesso avviso. Ma da quello che c'è scritto nel parere sembra che possa fare anche il commercio elettronico purché venda nei locali adiacenti a quelli produttivi e che dovrà specificare che la vendita potrà avvenire solo in quei locali ... insomma il più grande contro senso del commercio elettronico ... per me è comodo ordinare da casa e poi farmi "X" km per andare a reperire il prodotto fisicamente nei locali dell'artigiano ... quelli del MISE le sparano proprio grosse ...
Condivido. Però mi viene un dubbio sulla risoluzione MISE: una cantina che produce vini dovrebbe essere una impresa agricola non un'impresa artigiana, per cui è tutta un'altra storia. Se non li produce direttamente è senz'altro un'attività commerciale.
riferimento id:26741Aggiungo un'ulteriore riflessione sperando che anche altri si uniscano alla discussione. Leggendo ancora più approfonditamente il parere del MISE si fa riferimento ad una circolare la n. 3547/C del 17.06.2002 nella quale si specifica che "la vendita si deve concludere presso i locali dell'azienda". Facendo una piccola ricerca, soprattutto in riferimento alla "conclusione" del contratto di acquisto via web, ho scoperto che, ahinoi, la materia non è stata definita nello specifico e che quindi non esiste un'interpretazione univoca su "dove" si concluda il contratto di acquisto. Taluno, intepretando l'art. 1335 del cod. civ., sostiene che si conclude nel momento in cui il proponente prende conoscenza dell'ordine (quindi volendo anche mentre è al mare) mentre altri sostengono che il luogo di conclusione del contratto sia dove è ubicato il server o il provider (quindi volendo anche all'estero) ... alla fine qulacuno utilizza il Model Law on Electronic Commerce secondo il quale il contratto si conclude nei locali ove è ubicata l'attività ... in poche parole, secondo questa interpretazione, avrebbe ragione il MISE.