Data: 2015-05-15 19:23:34

distanziometro NewSlot

salve,
ho un'attività commerciale, e mi è stata offerta la possibilità di installare degli apparecchi di intrattenimento presso questa.

l'offerta non mi dispiace, visto il periodo, vista la difficoltà ad andare avanti, visto anche la presenza di queste ormai dappertutto (anche presso altri miei competitors, che per queste raccolgono clienti che altrimenti non avrebbero)

essendo io però molto meticoloso e diffidente, sono andato a leggere la legge regionale pugliese 43/2013, dove la regione afferma esplicitamente che non vi è la possibilità di installare tali apparecchi, presso attività che non distano almeno 500m dai luoghi sensibili.

detto ciò al gestore che dovrebbe installare le slot, mi son sentito rispondere che nonostante la legge, ad oggi sarebbe possibile installare le slot, sfruttando il fatto che il comune in questione non ha ancora adottato un regolamento sul gioco d'azzardo; mettendomi anche un po di pressione nella scelta, perché dal giorno in cui il comune dovesse adottare il regolamento, non potrei più far installare gli apparecchi da gioco.

vi chiedo se ciò che mi è stato riferito è vero, o è solo una scusa che ha usato, per installare comunque gli apparecchi, nonostante non sia possibile.

vi ringrazio anticipatamente,
Federico

riferimento id:26739

Data: 2015-05-15 21:14:26

Re:distanziometro NewSlot

Riporto, ad uso di tutti, l'art. 7 della LR 43/2013:

[i]Art. 7 Apertura ed esercizio dell'attività.

1. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti.

[b]2. Fuori dai casi previsti dall'articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931, l'autorizzazione all'esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette. L'autorizzazione è concessa per cinque anni e può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza.
[/b]
3. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, i Comuni [b]possono[/b] disciplinare, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione, gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze. I Comuni [b]possono[/b] individuare altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l'autorizzazione, tenuto conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

5. Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti a frequentare corsi di formazione, predisposti dai Comuni in collaborazione con le associazioni di categoria e con le organizzazioni del privato sociale, sui rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno.

6. I gestori delle case da gioco, sale bingo, ricevitorie e agenzie ippiche devono adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 6.

7. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco.

[b]8. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 6 mila a 10 mila euro. Nel caso di reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da dieci a sessanta giorni[/b].

9. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 5 e 6 sono applicate dal Comune territorialmente competente. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2, 3, 4 e 7 spettano al Comune territorialmente competente. I proventi sono destinati al finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

10. Gli esercenti le attività esistenti assolvono agli obblighi di cui all'articolo 6 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e agli obblighi di cui al comma 5 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.[/i]


[color=red]Come puoi vedere, nel caso della regione Puglia, la legge regionale detta delle condizioni precise, cogenti anche in assenza di regolamento comunale. Il comune PUO' (non deve) prevedere ulteriori condizioni.
Altre regioni, come l'Emilia Romagna, hanno fatto leggi che invece demandano all'azione comunale che, a sua volta, deve agganciarsi alla normativa statale (vedi DL 158/2012)
Quindi la legge è applicabile, tutt'al più, puoi chiedere conferma al comune competente se la distanza è rispettata a fronte dei luoghi che presentano un alto grado di incertezza come i "centri giovanili"[/color]

[b]Ti allego una recente e pertinente sentenza del TAR Bari[/b]

riferimento id:26739

Data: 2015-05-15 22:00:40

Re:distanziometro NewSlot

grazie mille per la celere e competente risposta...

come mi aspettavo, non potremmo far nulla! (meno male vi ho interrogati, altrimenti avrei potuto aver guai!)

riferimento id:26739
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