Data: 2015-05-15 11:18:15

noleggio con conducente

Salve a tutti,
vorrei sapere se il titolare di una licenza ncc rilasciata da un comune, può conferire questa licenza all'interno di una società che non ha sede nel comune che ha rilasciato l'originale licenza (il comune capoluogo di provincia). Il titolare conferirebbe la licenza e il mezzo come quota per partecipare alla società che lo farebbe lavorare con delle prestazioni occasionali.
C'entra qualcosa con la reiterata disapplicazione dell'art. 29 c. 1-quater del d.l. 207/2008?
grazie.

riferimento id:26733

Data: 2015-05-15 14:35:57

Re:noleggio con conducente

Purtroppo la questione che poni è dibattuta e ancora aperta, nel senso che:
- non tutte le amministrazioni sono concordi nel reputare non ancora in vigore le modifiche alla legge 21/92 di cui al “famoso” art. 29, comma 1 quater D.L. 30.12.2008, n. 2007.

- proprio una recentissima sentenza del TAR Lazio conferma l’applicabilità del comma 1 quater e reputa legittima una sospensione di una licenza NCC conferita ad uno cooperativa extra comune (dal comune di Grottaferrata alla Airport Shuttle Express Scarl (che sicuramente non ha sede a Grottaferrata) vedi qua: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=26226.0

- anche non considerando in vigore il comma 1 quater, in genere ogni regolamento comunale indica come obbligatoria la permanenza della licenza nel comune che l’ha rilasciata. Il titolare può svolgere l’attività altrove ma deve rimanere agganciato alla rimessa comunale. Come dice il TAR Lazio, [i]il servizio NCC è un servizio pubblico locale, finalizzato in primo luogo a soddisfare le esigenze della comunità locale e di coloro che si vengano a trovare sul territorio comunale, anche se ovviamente in modo non esclusivo. Il servizio, infatti, può essere effettuato senza limiti territoriali. La dimensione locale del servizio, tuttavia, va preservata; e ciò appunto fanno la legge statale e quella della regione Lazio laddove stabiliscono l’obbligo di partenza e di ritorno dopo ogni servizio alla rimessa autorizzata, avente sede nel comune, nonché l’obbligo di usare detta rimessa. In questo modo, infatti, si garantisce l’implementazione e la “localizzazione” nel servizio in ambito comunale, senza però escludere che il servizio possa svolgersi in qualsiasi ambito territoriale[/i].

Alla luce di quanto affermato, a parere mio, il comma 1 quater non è in vigore ma bisognerebbe capire che cose ne penserebbe il TAR di riferimento. Concordo con i principi espressi dal TAR ma con questo non voglio dire che tu non possa conferire la licenza, dico che poi dovresti comunque svolgere l’attività nel comune che te l’ha rilasciata, ovvero essere disponibile per l’utenza proveniente dal quel comune.

In sintesi, accerta bene la fattibilità presso il SUAP di riferimento e ai sensi del regolamento locale onde evitare spiacevoli sorprese.


[b]La materia NCC è trattata nella sezione abbonati del forum[/b]

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