Processo Telematico - TAR - NULLA NOTIFICA PEC - costituzione sana sent. 14/5/15
[b]TAR CAMPANIA – SALERNO, SEZ. I – sentenza 14 maggio 2015 n. 1004[/b]
N. 01004/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01309/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1309 del 2014, proposto da:
Giuseppina La Rocca e Patrizia La Rocca; rappresentate e difese dagli avv.t Lorenzo Lentini ed , Eduardo de Ruggiero, presso i quali elettivamente domiciliano in Salerno, c.so Garibaldi, 103;
contro
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno ed Avellino;
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e per il Turismo, in persona del Ministro legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui ope legis domicilia al corso Vittorio Emanuele n. 58;
Comune di Santa Marina, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Lucia Grivet Fojaja, con la quale elettivamente domicilia in Salerno, Via S. Baratta,137 c/o Avv. G. Olivieri;
per l'annullamento
provvedimento n.15233/14 del 10.6.2014 della soprintendenza ai BAP di Salerno ed Avellino recante parere contrario alla installazione dello stabilimento balneare; di ogni atto connesso e segnatamente del verbale n. 2 del 10.6.2014 con il quale è stata dichiarata chiusa la conferenza dei servizi, convocata dal Comune di Santa Marina, per l’installazione di strutture balneari e chioschi, a carattere temporaneo, sull’arenile di Policastro Bussentino;
del verbale della Conferenza dei Servizi n. 1 del 21.5,2014;
del provvedimento della Soprintendenza ai BAP di Salerno ed Avellino n. 13148 del 20.05.2014 di comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis l. n. 241/90;
della nota della Soprintendenza ai BAP di Salerno ed Avellino n. 17623 del 18.6.2013;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Santa Marina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2015 il dott. Francesco Gaudieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il Comune di Santa Marina, con delibera consiliare n. 111 del 13.9.2013, si è dotato di un nuovo Piano delle Aree Demaniali (PAD), recante espressa previsione, stante l’incremento della superficie di spiaggia, per fenomeni di naturale rinascimento, dell’installazione di n. 13 stabilimenti balneari e n. 4 chioschi, da realizzare in struttura lignea, a carattere temporaneo, da assegnare con procedura ad evidenza pubblica, alla quale ha partecipato anche la parte nominata in epigrafe, risultando aggiudicataria dell’area denominata NC5, sub 1.
Nel corso della Conferenza dei Servizi, convocata dal Comune di Santa Marina ex art. 14 e ss l. n. 241/90, alla quale hanno partecipato anche la Regione Campania e d il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, sono stati acquisiti i pareri favorevoli di questi ultimi soggetti ma si è registrato il parere contrario della Soprintendenza ai BAP che, dopo essersi favorevolmente determinata per 7 stabilimenti balneari di dimensione superiore a quello delle ricorrenti, ha espresso parere contrario per l’autorizzazione paesistica in favore di parte attorea argomentata con un eccessivo sfruttamento dell’arenile.
Avverso siffatta determinazione è insorta la parte, deducendo, con il ricorso in esame, notificato il 20 giugno 2014, depositato il 21 giugno 2014, le seguenti censure :
-Violazione degli artt. 14 e seguenti l. n. 241/90 in relazione agli artt. 142, 143 e 146 d. lgs n. 42/2004. Eccesso di potere sotto concorrenti e plurimi profili, atteso che :1.1) il parere contrario della Soprintendenza sarebbe contrastante con le previsioni dell’epigrafata normativa, a mente delle cui indicazioni il dissenso delle amministrazioni, a pena di inammissibilità, deve riferirsi a questioni connesse con l’oggetto del giudizio : siffatta previsione sarebbe stata violata dalla resistente amministrazione il cui dissenso risulta incentrato criticamente nei confronti delle previsioni del Nuovo PAD laddove quest’ultimo autorizza un eccessivo sfruttamento della fascia demaniale ad Est del Fiume Bussento; 1.2) neppure sarebbero stati indicati gli accorgimenti progettuali necessari a superare i motivi di dissenso.
-Violazione degli artt. 14 e seguenti l. n. 241/90 in relazione all’ art. 146 d. lgs n. 42/2004. Eccesso di potere sotto concorrenti e plurimi profili, dal momento che il diniego rassegnato scaturirebbe da una falsa rappresentazione della realtà e segnatamente da fatto che il nuovo stabilimento avrebbe comportato un sovraffollamento dell’arenile. Contrariamente a quanto dedotto dalla Soprintendenza : 2.1.) l’arenile di Policastro sarebbe privo di qualsiasi stabilimento balneare, stante l’avvenuta rimozione di tutti i lidi la cui installazione risulta limitata ala stagione balneare in corso; 2.2.)la resistente amministrazione avrebbe omesso di considerare che la superficie di spiaggia, per effetto di naturale rinascimento, si è raddoppiata passando da 35.000 mq a 60.000 mq, con un fronte mare incrementato di 200 ml, per cui può affermarsi che le sopravvenienze hanno consentito al nuovo PAD un rapporto tra aree libere ed aree occupate superiore a quello previsto nel precedente Piano di utilizzo delle aree demaniali; in definitiva, la superficie delle aree libere sarebbe passata dal 78% nel 2001 all’80% del 2013, con un incremento del 2%, mentre il fronte mare libero sarebbe passato da 400 ml nel 2001 a 500 ml nel 2013, con un aumento del 25%; 2.3) la resistente amministrazione avrebbe omesso di valutare il singolo progetto, in relazione al carattere stagionale ed alle dimensioni materiali e funzionali.
- Violazione degli artt. 14 e seguenti l. n. 241/90 in relazione all’ art. 146 d. lgs n. 42/2004. Eccesso di potere sotto concorrenti e plurimi profili, in quanto l’impugnato diniego sostanziarebbe un’atipica misura di contingentamento, risultando inspiegabile la misura autorizzatoria per 7 strutture ben più grandi di quella denegata.
-Violazione degli artt. 14 e seguenti l. n. 241/90 in relazione all’ art. 146 d. lgs n. 42/2004. Eccesso di potere sotto concorrenti e plurimi profili, per il fatto che : 4.1.) contrariamente a quanto dedotto, la commissione locale per il paesaggio avrebbe compiuta una puntuale istruttoria rapportata all’entità della struttura ed alla sua stagionalità; 4.2.) di contro, sarebbe mancata una puntuale ed esaustiva valutazione negativa del singolo intervento, denegato con meri e generici enunciati e con petizioni di principio; 4.3.) le ridotte dimensioni dello stabilimento in alcun modo interferirebbero con i punti del belvedere e la spiaggia resterebbe, comunque, fruibile; 4.4.) la dedotta carenza di elementi di interferenza sarebbe provata dal fatto che la Soprintendenza avrebbe autorizzato stabilimenti balneari di dimensioni ben maggiori.
-Violazione degli artt. 14 e seguenti l. n. 241-/90 in relazione all’ art. 146 d. lgs n. 42/2004. Eccesso di potere sotto concorrenti e plurimi profili, siccome inconferente sarebbe il richiamo alla nota del 17.263 del 18.6.2013, reso all’interno di altra e diversa procedura, giammai conclusa; parimenti erroneo sarebbe il richiamo alla circostanza che il PAD avrebbe previsto n. 3 nuove concessioni da 2.000 mq, eventualmente frazionabili in 6 concessioni da 1.000 mq : sarebbe esatto proprio il contrario.
- Violazione degli artt. 14 e seguenti l. n. 241/90 in relazione all’ art. 146 d. lgs n. 42/2004, nonché dell’art. 10 bis della citata legge 241/90. Eccesso di potere sotto concorrenti e plurimi profili.
2.- Resiste in giudizio l’intimata Amministrazione ministeriale chiedendo il rigetto della domanda perché inammissibile ed infondata. In particolare l’amministrazione intimata ha contro dedotto alle censure rassegnate rimarcando la circostanza che nella relazione tecnica a firma dell’ing. Carmelo Mola, datata 30.6.2014, sarebbe stato smentito il presupposto fattuale su cui parte ricorrente fonda l’assegnazione di ben 17 installazioni (13 stabilimenti balneari e 4 chioschi) e cioè l’ampliamento della spiaggia per fenomeni di ripascimento naturale : la lunghezze del fronte mare sarebbe rimasta pressoché invariata dal 2001, epoca dell’approvazione del precedente P.A.D per cui, in alcun modo si giustificherebbe la previsione dell’installazione di un numero di strutture più che doppio rispetto a quelle assentite anteriormente. Richiama, sul punto, le ferme contestazioni sollevate dalla Soprintendenza, con la nota 17623 del 18.6.2013, intese ad evidenziare la mancata condivisione della previsione di creare ulteriori sei stabilimenti che, uniti ai precedenti, avrebbero creato un sovraffollamento ed un’intensità di installazioni non compatibili con la tutela del paesaggio, puntualmente disattese dall’amministrazione comunale che ha, comunque, bandito 17 installazioni (7 riferite a precedenti concessioni, 6 a nuovi stabilimenti e 4 a nuovi chioschi). In proposito, dunque, non vi sarebbe mai stata acquiescenza dell’Ufficio alle contestate previsioni ampliative (ben 10 nuove strutture da allocare sullo stesso tratto di arenile, da assegnare mediante procedura ad evidenza pubblica, rispetto alle precedenti 6 già assentite ed in corso di efficacia). Da qui l’infondatezza della censura relativa al difetto di motivazione, atteso che la valutazione della Soprintendenza si sarebbe mossa nella prospettiva degli effetti cumulativi determinati sul paesaggio all’esito dell’inserimento delle 17 strutture assentite, non superabili in ragione della stagionalità dell’intervento. Parimenti sarebbe infondata la censura relativa alla violazione del contraddittorio endoprocedimentale, dal momento che, per giurisprudenza costante, non occorrerebbe una confutazione analitica delle cotrodeduzioni laddove risulta adeguatamente percepibile la ragione del diniego.
3.- E’ intervenuto ad adiuvandum il Comune di Santa Marina. Chiedendo l’accoglimento della domanda attorea.
4.- Con ordinanza 358/2014 del 3 luglio 2014, risulta accolta l’istanza di tutela cautelare.
5.- All’udienza del 19 febbraio 2015, il Collegio si è riservata la decisione.
6.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
6.a.- Dubita parte ricorrente della legittimità del provvedimento, in epigrafe meglio specificato, con il quale la resistente amministrazione ministeriale, ha espresso, nella Conferenza dei Servizi del 10.6.2014, ai sensi e per le finalità di cui all’art. 146 d. lgs n. 42/2004, parere contrario al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica all’istanza intesa alla realizzazione di uno stabilimento balneare – area sub 1, da installare sul litorale comunale di Santa Marina (SA).
6.b.- Il parere contrario è stato impugnato dalla parte ricorrente con una serie di censure, contro dedotte dalla resistente amministrazione.
6.c.- Preliminarmente il Collegio deve darsi carico della validità della notifica a mezzo posta elettronica certificata, oggetto di contrastanti pronunce giurisprudenziali (vedi da ultimo Tar Lazio n. 396/2015 che propende per la nullità della notifica), atteso che il gravame introduttivo del presente giudizio, risulta notificato via PEC, ai sensi della legge n. 53/1994, sulle cui modalità di attuazione questo Tribunale si è già pronunciato (vedi Tar Salerno n. 673/2014).
6.c.1.- [b][color=red]Sebbene, come noto, in base al disposto di cui all’art. 16-quater, comma 3-bis del D.L. 179/12, sia esclusa l’applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l’operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione in argomento (ovvero i commi 2 e 3 del medesimo art. 16-quater), e ciò anche in mancanza di un apposito Regolamento che, analogamente al D.M. 3 aprile 2013, n. 48 concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, detti le relative regole tecniche anche per il processo amministrativo, ritiene il Collegio che nel caso in esame l’avvenuta costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata sia idonea a sanare la nullità della notifica (vedi anche Tar Venezia n. 369/2015).[/color][/b]
[b]In senso conforma, anche Tar Lazio n. 396/2015, a mente delle cui indicazioni, in assenza di costituzione delle parti intimate (avente efficacia sanante in applicazione dell’art. 44, co. 3. c.p.a., espressivo del principio del raggiungimento dello scopo; v. T.a.r. Lazio, sez. III-bis, 2 luglio 2014, n. 7017) e di autorizzazione ai sensi dell’art. 52, co. 2, c.p.a., la notificazione è nulla ex art. 11 l. n. 53/1994.[/b]
7.- Nel merito, il ricorso è fondato, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione..
Sussiste, invero, il difetto di motivazione dell’atto impugnato nonché la violazione della norma regolatrice della Conferenza dei Servizi, e segnatamente dell’art. 14 quater, comma 1, l. n. 241/90, laddove quest’ultima prescrive la necessaria indicazione degli accorgimenti progettuali necessari per superare eventuali motivi di dissenso..
7.a.- Per meglio comprendere le conclusioni cui è pervenuto il Collegio, gioverà ricordare che l’impugnato parere contrario espresso dalla Soprintendenza al progetto presentato da parte ricorrente, attinge “sostanzialmente …al sovraffollamento del litorale”, muovendo diffusamente da una critica serrata alle previsioni dello strumento di governo dell’arenile comunale nei cui confronti ripropone, anche nell’atto impugnato, una serie di valutazioni critiche “già effettuate in sede di esame del cosidetto Piano Aree Demaniali proposto dal Comune di Santa Marina”.
Si afferma, infatti, che “le previste installazioni prefigurano l’utilizzo intensivo della fascia demaniale …con sovraffollamento (già rilevato nel 2013) di strutture destinate alla balneazione, poste a ridotta distanza le une dalle altre e conseguente eccessiva riduzione delle aree destinate alla pubblica fruizione e sostanziale pregiudizio per le vedute da e verso il mare”.
Risulta evidente, già dalle riferite argomentazioni, che la valutazione della Soprintendenza afferiscono essenzialmente alle previsioni del PAD e non anche alla compatibilità paesaggistica del progetto portato in Conferenza dei Servizi, per le valutazioni ex art. 146 d. lgs n. 42/2004, nei cui confronti viene rilevato soltanto un generico e non meglio precisato “pregiudizio per le vedute da e verso il mare”.
Per quanto sopra precisato, questo Collegio è persuaso che il parere conclusivo espresso dalla competente soprintendenza appaia per più profili apodittico nella misura in cui lo stesso non esplicita le effettive ragioni di contrasto tra l’insediamento dello stabilimento balneare stagionale ed i valori paesaggistici dei luoghi compendiati nel decreto di vincolo di cui al D.M. 16.06.1966 : in sostanza non si indicano concretamente quali profili del progettato intervento arrechino pregiudizio agli specifici valori dei luoghi oggetto di tutela paesaggistica.
7.b.- A ciò aggiungasi che l’art. 14 quater l. n. 241/90, dispone che “il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale…, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza dei servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso”.
7.b.1.- Sul punto in questione, la resistente amministrazione, nell’atto impugnato, si è così espressa : “Ai sensi dell’art. 14 quater, comma 1, ultimo alinea, si comunica che le ragioni del diniego, sostanzialmente riconducibili al sovraffollamento del litorale, non consentono di individuare le “modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso”, cui, si potrebbe teoricamente pervenire soltanto a seguito della redistribuzione delle aree in concessione, che assicuri un equilibrato rapporto tra aree libere ed occupate e sia tale da contemperare la collocazione delle strutture commerciali con la salvaguardia e la fruibilità oggetto di tutela”.
7.c.- Le riferite argomentazioni risultano elusive della portata precettiva della citata norma regolatrice della Conferenza dei Servizi, atteso che dal parere negativo della Soprintendenza non si ricava l’effettiva motivazione del contrasto tra i valori paesaggistici della zona e l’opera stagionale da insediare; né risultano rassegnate le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie a far conseguire all’interessato l’autorizzazione paesaggistica, tenuto conto che l’area non è sottoposta a vincolo di in edificabilità assoluta; che l’intervento ha per oggetto un insediamento precario, destinato ad essere rimosso alla fine della stagione balneare, in un Comune ad alta vocazione turistica; che la tutela del preminente valore del paesaggio non deve necessariamente coincidere con la sua statica salvaguardia, ma richiede, al contrario, giusta previsione dell’art. 14 citato, interventi improntati a fattiva collaborazione delle autorità preposte alla tutela paesaggistica, funzionali a conformare le iniziative imprenditoriali al rispetto dei valori estetici e naturalistici insiti nel bene paesaggio.
Né la Soprintendenza può sottrarsi all’onere imposto dal legislatore con una motivazione, formalmente conferente alla lettera della norma ma sostanzialmente elusiva delle finalità dell’obbligo, atteso che l’onere del clare loqui risulta funzionale al dovere di leale collaborazione
nell’ottica di un corretto inserimento della struttura nel contesto paesaggistico circostante.
Per tutte le suesposte ragioni, il rilevato difetto di motivazione e la mancata indicazione delle modifiche progettuali onerano le parti alla riattivazione del procedimento nei sensi descritti in motivazione.
8.- Sussistono giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Francesco Gaudieri, Consigliere, Estensore
Paolo Severini, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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