Data: 2015-05-15 09:58:15

Pubblico trattenimento e CCVLPS

Un'attività del luogo andrà ad organizzare una manifestazione pubblica, con somministrazione e pubblici trattenimenti.
Invierà adeguata Scia per la somministrazione e Scia per trattenimenti (di 2 serate su 3) in cui dichiarerà che non è necessario l'intervento della CCVLPS in quanto non verranno installate strutture per il pubblico, non si prevedono più di 200 persone, e verranno prodotte adeguate certificazioni di corretta installazione degli impianti e del piccolo palco.
Nella terza serata ci sarà invece un evento particolare, cioè la presenza di un dj abbastanza conosciuto. Le presenze sono difficilmente prevedibili, ma si andrà quasi sicuramente sopra le 200 persone. Non verranno comunque installate strutture per il pubblico (viene fatto in un campo sportivo) e sul palco verrà installato l'impianto fonico/elettrico da ditta incaricata.
Un trattenimento di questo tipo richiede l'intervento della Commissione? O sarà sufficiente una normale Scia come per le altre serate?

Grazie.

Emiliano

riferimento id:26730

Data: 2015-05-15 10:23:44

Re:Pubblico trattenimento e CCVLPS

Gli impianti sportivi privi di strutture per lo stazionamento del pubblico sono normalmente esenti dalla verifica della commissione, fatto salvo il rispetto delle norme di prevenzione incendi.
In questo caso però l'impianto non è usato per lo scopo classico (evento sportivo), ma per contenere pubblico.

Io personalmente però lo assoggetterei in quanto lo equiparo ad eventi in luoghi all’aperto, quali piazze, con strutture specificatamente destinate al contenimento del pubblico (recinzione del campo da calcio), che normalmente sono assoggettati alla procedura della commissione.

riferimento id:26730

Data: 2015-06-10 09:34:17

Re:Pubblico trattenimento e CCVLPS


Gli impianti sportivi privi di strutture per lo stazionamento del pubblico sono normalmente esenti dalla verifica della commissione, fatto salvo il rispetto delle norme di prevenzione incendi.
In questo caso però l'impianto non è usato per lo scopo classico (evento sportivo), ma per contenere pubblico.

Io personalmente però lo assoggetterei in quanto lo equiparo ad eventi in luoghi all’aperto, quali piazze, con strutture specificatamente destinate al contenimento del pubblico (recinzione del campo da calcio), che normalmente sono assoggettati alla procedura della commissione.
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Riprendo questo post perchè temo di aver fatto una cavolata.

Come avevo segnalato nel primo post, in una serata sarà presente un dj abbastanza conosciuto e quindi le presenze di pubblico supereranno tranquillamente le 200 unità.
Ho constatato, anche confrontandomi con i Vigili del Fuoco, che non risultava necessario l'intervento della Commissione in quanto il campo sportivo non è di fatto completamente recintato e quindi viene considerato come luogo all'aperto privo di delimitazioni.
Mi è venuto però un dubbio atroce sulla gestione del numero di spettatori. Superando le 200 persone, ma essendo su luogo all'aperto e con l'installazione solo di un palco e dell'impianto sonoro (per i quali acquisirò le dovuto certificazioni) l'attività può essere oggetto di Scia oppure serve specifica autorizzazione????
Escludendo la Commissione ho automaticamente detto che bastava la Scia, ma ormai mi sono perso tra le norme e non sono più così sicuro.


Eventuali comunicazioni circa l'evento (Questura, Prefettura) le potrò fare solo dopo aver ricevuto la Scia (sempre che a questo punto sia abbastanza la Scia), visto che come al solito la invieranno la mattina per la sera?

Grazie.

riferimento id:26730

Data: 2015-06-10 14:28:53

Re:Pubblico trattenimento e CCVLPS

Manifestazione in forma non imprenditoriale: comunicazione

Manifestazione in forma imprenditoriale: autorizzazione. E' solo nel caso in cui la manifestazione preveda al massimo di 200 posti a sedere ed è svolta entro le ore 24:00 dal giorno di inizio che la licenza è sostituita da SCIA.

[quote]Eventuali comunicazioni circa l'evento (Questura, Prefettura) le potrò fare solo dopo aver ricevuto la Scia (sempre che a questo punto sia abbastanza la Scia), visto che come al solito la invieranno la mattina per la sera?[/quote]
Le comunicazioni andrebbero fatte per tempo (se c'è somministrazione, anche ASL)...
Al di là che sia SCIA o autorizzazione (che deve essere presentata per tempo), noi [i]consigliamo[/i] che siano presentate per tempo, al fine di evitare spiacevoli situazioni per le quali le stesse siano irricevibili (o per chi ritiene integrabile la SCIA, oggetto di richiesta di integrazione) con il rischio di ordinanza...

riferimento id:26730

Data: 2015-06-10 14:40:05

Re:Pubblico trattenimento e CCVLPS


Manifestazione in forma non imprenditoriale: comunicazione

Manifestazione in forma imprenditoriale: autorizzazione. E' solo nel caso in cui la manifestazione preveda al massimo di 200 posti a sedere ed è svolta entro le ore 24:00 dal giorno di inizio che la licenza è sostituita da SCIA.

[quote]Eventuali comunicazioni circa l'evento (Questura, Prefettura) le potrò fare solo dopo aver ricevuto la Scia (sempre che a questo punto sia abbastanza la Scia), visto che come al solito la invieranno la mattina per la sera?[/quote]
Le comunicazioni andrebbero fatte per tempo (se c'è somministrazione, anche ASL)...
Al di là che sia SCIA o autorizzazione (che deve essere presentata per tempo), noi [i]consigliamo[/i] che siano presentate per tempo, al fine di evitare spiacevoli situazioni per le quali le stesse siano irricevibili (o per chi ritiene integrabile la SCIA, oggetto di richiesta di integrazione) con il rischio di ordinanza...
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Ma qual'è la discriminante tra la forma imprenditoriale o meno? Questa è una associazione che fa una festa all'anno, quindi direi che non siamo di fronte alla forma imprenditoriale. Quindi sarebbe comunicazione/Scia, però le persone presenti saranno più di 200. In realtà non esisteranno posti a sedere, perchè il pubblico stazionerà all'interno del prato del campo sportivo, di fronte al palco del dj.

Quindi la questione su quale strada si mette?

Scusate se magari faccio domande che avrebbero risposte ovvie, ma ormai con la fretta e l'ansia sono nel pallone.  :-\

riferimento id:26730

Data: 2015-06-10 15:09:20

Re:Pubblico trattenimento e CCVLPS

Distinguiamo: un conto è la comunicazione/autorizzazione ex art. 68 TULPS, un altro è la licenza ex art. 80 TULPS.

La comunicazione è dovuta se l'associazione svolge l'evento non a fine di lucro (la verifica spetta se hai dubbi alla Guardia di Finanza). Altrimenti è autorizzazione.

La SCIA (massimo di 200 posti a sedere ed è svolta entro le ore 24:00) sostituisce ove prevista la licenza di agibilità ex art. 80 TULPS: se non è soggetta ad agibilità non serve nemmeno la SCIA.

riferimento id:26730

Data: 2015-06-11 08:17:56

Re:Pubblico trattenimento e CCVLPS


Distinguiamo: un conto è la comunicazione/autorizzazione ex art. 68 TULPS, un altro è la licenza ex art. 80 TULPS.

La comunicazione è dovuta se l'associazione svolge l'evento non a fine di lucro (la verifica spetta se hai dubbi alla Guardia di Finanza). Altrimenti è autorizzazione.

La SCIA (massimo di 200 posti a sedere ed è svolta entro le ore 24:00) sostituisce ove prevista la licenza di agibilità ex art. 80 TULPS: se non è soggetta ad agibilità non serve nemmeno la SCIA.
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Quindi nel caso specifico (vediamo se finalmente ho trovato la soluzione):
- l'attività non è soggetta a verifica di agibilità ex art.80 Tulps in quanto è in luogo all'aperto privo di delimitazioni e di strutture per lo stazionamento del pubblico, e verranno acquisiti i certificati di corretta installazione del palco e degli impianti elettrici (non accessibili al pubblico). Quindi per questa parte non servirebbe nemmeno la Scia (io l'ho fatta fare comunque, facendo dichiarare quanto sopra).
- per quanto riguarda invece l'art. 68 Tulps, presupponendo eventualmente il fine di lucro, serve la richiesta di rilascio licenza e il conseguente atto di autorizzazione. In questo caso, la licenza non può mai essere sostituita da Scia?

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Data: 2015-06-11 15:07:33

Re:Pubblico trattenimento e CCVLPS

[quote]- l'attività non è soggetta a verifica di agibilità ex art.80 Tulps in quanto è in luogo all'aperto privo di delimitazioni e di strutture per lo stazionamento del pubblico, e verranno acquisiti i certificati di corretta installazione del palco e degli impianti elettrici (non accessibili al pubblico). Quindi per questa parte non servirebbe nemmeno la Scia (io l'ho fatta fare comunque, facendo dichiarare quanto sopra).[/quote]
OK

[quote]- per quanto riguarda invece l'art. 68 Tulps, presupponendo eventualmente il fine di lucro, serve la richiesta di rilascio licenza e il conseguente atto di autorizzazione. In questo caso, la licenza non può mai essere sostituita da Scia?[/quote]
SUL TEMA LA POSIZIONE PREVALENTE E' L'AUTORIZZAZIONE, MA SE LEGGI IN QUESTO FORUM LA SCIA E' APPLICABILE.

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