Data: 2015-05-15 06:07:58

Controlli sui CONTATORI di LUCE e GAS - DM 60/2015

Controlli sui CONTATORI di LUCE e GAS - DM 60/2015

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
[b]DECRETO 24 marzo 2015, n. 60 [/b]
[color=red][b]Regolamento concernente i  criteri  per  l'esecuzione  dei  controlli
metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva,  ai
sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della
direttiva 2004/22/CE (MID) e modifiche al decreto 16 aprile 2012,  n.
75, concernente i criteri per l'esecuzione dei  controlli  successivi
sui contatori del gas e sui dispositivi di  conversione  del  volume.[/b][/color]
(15G00071)
(GU n.110 del 14-5-2015)
  Vigente al: 29-5-2015 
Capo I

Criteri

                            IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto  legislativo  2  febbraio  2007,  n.  22,  recante
attuazione della direttiva  2004/22/CE  relativa  agli  strumenti  di
misura;
  Visto in particolare l'articolo 19, comma  2,  del  citato  decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, secondo  cui  il  Ministro  dello
sviluppo economico stabilisce, con uno o piu' decreti, i criteri  per
l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti  di
misura disciplinati dal predetto decreto legislativo;
  Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  Testo  unico
delle  disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte  sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
e sue successive modificazioni e integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente  il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli  articoli  20  e
50, relativi all'attribuzione delle  funzioni  degli  uffici  metrici
provinciali  alle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura, e l'articolo 47, comma 2, che  conserva  allo  Stato  le
funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti  della
normativa comunitaria  di  norme  tecniche  uniformi  e  standard  di
qualita' per prodotti e servizi;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della  legge
15 marzo 1997, n. 59, e le successive modificazioni ed in particolare
l'articolo 29, comma 2, relativo alla facolta' da parte del Ministero
dello sviluppo economico di avvalersi degli uffici  delle  Camere  di
commercio;
  Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000,  n.  256,  che  reca
norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  della  regione
Friuli-Venezia Giulia concernente il  trasferimento  alle  Camere  di
commercio delle funzioni  e  dei  compiti  degli  uffici  provinciali
metrici;
  Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca  norme
di attuazione dello  statuto  speciale  della  regione  Trentino-Alto
Adige concernente, tra  l'altro,  il  trasferimento  alle  Camere  di
commercio delle funzioni  e  dei  compiti  degli  uffici  provinciali
metrici;
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca  norme
di  attuazione  dello  statuto  speciale  della  Regione  siciliana
concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle  funzioni
e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
  Vista la legge regionale 20  maggio  2002,  n.  7,  concernente  il
riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la
Camera  valdostana  delle  imprese  e  delle  professioni  -  Chambre
valdôtaine des entreprises et des activites liberales;
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003,  n.  167,  concernente
norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per
il trasferimento alle  Camere  di  commercio  delle  funzioni  e  dei
compiti degli uffici metrici provinciali e degli  uffici  provinciali
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18  maggio  2006,  n.  181,  recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;
  Visto  il  decreto  29  agosto  2007  che  incarica  le  Camere  di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  di  svolgere  la
vigilanza del mercato di cui all'articolo 14 del decreto  legislativo
2 febbraio 2007, n. 22;
  Visto il decreto  legislativo  30  maggio  2008,  n.  115,  recante
attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa  all'efficienza  degli
usi finali dell'energia e i servizi energetici  e  abrogazione  della
direttiva 93/76/CEE;
  Visto il regolamento (CE) 765/2008 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del
mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che
abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
  Visto il decreto interministeriale  22  dicembre  2009,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 21 gennaio 2010, con il  quale  si
e' provveduto ai sensi dell'articolo  4,  comma  2,  della  legge  23
luglio 2009, n.  99,  a  designare  ACCREDIA  quale  unico  organismo
nazionale  italiano  autorizzato  a    svolgere    attivita'    di
accreditamento;
  Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.  23,  concernente
la  riforma  dell'ordinamento  relativo  alle  Camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare  il  comma  2
dell'articolo 1, che sostituisce l'articolo 2 della legge 29 dicembre
1993, n. 580;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni  e
integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, con  particolare
riferimento all'articolo 19, concernente la segnalazione  certificata
di inizio attivita' - S.C.I.A.;
  Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante  disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
  Vista la legge 21 febbraio 2014, n. 9 di conversione in legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013,  n.  145,  recante
interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia»,  per  il
contenimento  delle  tariffe  elettriche  e    del    gas,    per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo  e  la  digitalizzazione  delle
imprese, nonche' misure per la realizzazione di  opere  pubbliche  ed
EXPO 2015;
  Visto, in particolare, l'articolo 1,  comma  6-septies  del  citato
decreto-legge n. 145 del 2013, secondo cui «con i regolamenti di  cui
ai decreti del Ministro dello sviluppo economico  adottati  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 2  febbraio  2007,
n. 22, ovvero con successivi decreti  adottati  secondo  la  medesima
procedura, sono disciplinati, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, anche i controlli  successivi,  relativamente  agli
strumenti  di  misura  gia'  messi  in  servizio  ai  sensi  delle
disposizioni transitorie di cui all'articolo 22 del medesimo  decreto
legislativo»;
  Vista la circolare 23  maggio  2011,  emessa  dal  Ministero  dello
sviluppo economico e dall'Agenzia delle Dogane, relativa ai controlli
metrologici successivi sui contatori di energia  elettrica  attiva  e
complessi di  misura  elettrici  utilizzati  per  l'accertamento  dei
flussi energetici ai fini fiscali;
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  16  aprile
2012, n.  75,  recante  il  Regolamento  concernente  i  criteri  per
l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui  contatori  del
Gas e i dispositivi di conversione del volume, ai sensi  del  decreto
legislativo  2  febbraio  2007,  n.  22,  attuativo  della  direttiva
2004/22/CE (MID);
  Esperita la procedura  di  informazione  prevista  dalla  direttiva
98/34/CE che codifica la procedura di  notifica  83/189/CEE  recepita
con legge 21 giugno  1986,  n.  317,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014;
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,
a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400/1988, con
nota n. 0026536 del 17 novembre 2014;
  Visto il decreto ministeriale del 6 giugno 2014, recante la  delega
di funzioni al Sottosegretario di Stato, prof. Claudio De Vincenti;
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  25  giugno
2014, con il quale e' stato attribuito al prof. Claudio  De  Vincenti
il titolo di Vice Ministro;

                              Adotta
                      il seguente regolamento:

                              Art. 1


                        Campo di applicazione

  1. Il presente regolamento,  salvo  quanto  espressamente  previsto
all'articolo 5, comma 6 e all'articolo 21, si  applica  ai  controlli
metrologici successivi relativi ai  contatori  di  energia  elettrica
attiva  definiti  all'allegato  MI-003  del  decreto  legislativo  2
febbraio 2007, n. 22.
                              Art. 2


                            Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  a) «decreto», il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
  b) «allegato MI-003», l'allegato MI-003 del decreto  legislativo  2
febbraio 2007, n. 22;
  c) «contatore», un contatore di energia  elettrica  attiva  di  cui
all'allegato MI-003 che misura l'energia elettrica  attiva  consumata
in un circuito;
  d) «funzione di misura legale», la funzione di misura  giustificata
da  motivi  di  interesse  pubblico,  sanita'  pubblica,  sicurezza
pubblica,  ordine  pubblico,  protezione  dell'ambiente,  tutela  dei
consumatori, imposizione di  tasse  e  di  diritti  e  lealta'  delle
transazioni commerciali;
  e)  «verificazione  periodica  del  contatore»,  il  controllo
metrologico legale periodico effettuato sui contatori  dopo  la  loro
messa in servizio, secondo la periodicita' definita in funzione delle
caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione  per  motivo
qualsiasi comportante la rimozione di sigillo di protezione, anche di
tipo elettronico;
  f) «controlli metrologici casuali», i controlli metrologici legali,
diversi da quelli  della  lettera  e),  effettuati  su  strumenti  in
servizio, ivi compresi quelli effettuati  in  sede  di  sorveglianza,
intesi ad accertare il loro corretto funzionamento ed utilizzo;
  g) «titolare del contatore», la persona fisica o giuridica titolare
della proprieta' di detto contatore o che, ad  altro  titolo,  ha  la
responsabilita' dell'attivita' di misura;
  h) «norma armonizzata» una norma cosi' come  definita  all'articolo
2, comma  1,  lettera  c)  del  Regolamento  (UE)  n.  1025/2012  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
  i)  «raccomandazione  OIML»,  la  Raccomandazione  Internazionale
adottata dall'Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale;
  l) «organismo nazionale di accreditamento», l'unico  organismo  che
in uno Stato membro e' autorizzato da tale Stato a svolgere attivita'
di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008;
  m) «contrassegno» l'etichetta, che al  distacco  si  distrugge,  da
applicare sugli strumenti  di  misura  per  attestare  l'esito  della
verificazione.
  n) «sigilli», i sigilli di protezione anche  di  tipo  elettronico,
previsti negli attestati CE del tipo e di progetto ed  applicati  sui
contatori dagli organismi notificati e dai  fabbricanti  in  sede  di
accertamento della conformita' e dagli organismi che hanno presentato
una segnalazione certificata di inizio attivita' all'Unione  Italiana
delle  Camere  di  Commercio  atti  a  garantire  l'integrita'  dello
strumento;
  o) «libretto metrologico», il  libretto,  su  supporto  cartaceo  o
informatico o digitale, su cui vengono annotate tutte le informazioni
previste nell'allegato II;
  p) «S.C.I.A.», segnalazione certificata di inizio attivita' di  cui
all'articolo 19 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  q) «organismo», l'organismo che effettua la verificazione periodica
dei contatori a  seguito  della  presentazione  a  Unioncamere  della
S.C.I.A., conforme ai  requisiti  della  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC
17020:2012 - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi
che eseguono ispezioni - e future revisioni  o  UNI  CEI  EN  ISO/IEC
17025:2005 - Requisiti generali per la competenza dei  laboratori  di
prova e di  taratura  -  e  future  revisioni,  come  laboratorio  di
taratura, o UNI CEI EN 45011:1999 - Requisiti generali relativi  agli
organismi che gestiscono sistemi di certificazione di  prodotti  -  o
UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17065:2012  -  Requisiti  per  organismi  che
certificano prodotti, processi o servizi e future revisioni;
  r) «officina elettrica», l'officina come definita  all'articolo  54
del decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  s)  «laboratori  accreditati  ai  fini  fiscali»  i  laboratori
accreditati secondo il documento  ACCREDIA  DT-01-DT  che  effettuano
taratura dei sistemi di misura  dell'energia  elettrica  operanti  in
ambito fiscale;
  t) «ACCREDIA», l'organismo nazionale italiano di accreditamento;
  u) «Unioncamere», l'Unione Italiana delle Camere di Commercio;
  v)  «Contatore  di  controllo»  un  contatore  utilizzato  per  il
controllo di altri contatori.
                              Art. 3


                        Controlli successivi

  1. I contatori qualora utilizzati per le funzioni di misura legali,
sono sottoposti ai seguenti controlli successivi:
  a) verificazione periodica;
  b) controlli metrologici casuali.
  In sede di controlli successivi ai  contatori  non  possono  essere
aggiunti ulteriori sigilli rispetto  a  quelli  gia'  previsti  negli
attestati di esame  CE  del  tipo  o  di  progetto  rilasciati  dagli
organismi notificati,  ferma  restando  la  possibilita'  di  apporre
sigilli facoltativi da parte dell'installatore.
  2. Anche al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale  le
procedure tecniche da seguire nei controlli successivi  e  di  meglio
specificare le prescrizioni al riguardo gia' contenute  nel  presente
regolamento, possono essere  definite  dal  Ministro  dello  sviluppo
economico apposite direttive,  anche  rinviando  a  specifiche  norme
tecniche, per l'effettuazione dei controlli successivi sui contatori.
  3. Mediante accordi procedimentali stipulati  dal  Ministero  dello
sviluppo economico e da Unioncamere, rispettivamente, con l'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con ACCREDIA  e
con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate le opportune
intese  per  coordinare  e  migliorare  l'efficacia  dei  rispettivi
interventi e per evitare duplicazioni di adempimenti  e  di  oneri  a
carico dei titolari dei contatori o degli organismi che effettuano la
verificazione periodica.
                              Art. 4


              Criteri per la verificazione periodica

  1. La periodicita' della verificazione periodica dei  contatori  e'
riportata nell'allegato I.
  2. Gli errori massimi tollerati in sede di verificazione  periodica
dei contatori sono pari agli  errori  fissati  dalla  relativa  norma
armonizzata o raccomandazione OIML per i controlli dei  contatori  in
servizio per la stessa tipologia e classe di accuratezza.
  3.  Nei  casi  in  cui  la  pertinente  norma  armonizzata  o
raccomandazione OIML non prevede errori specifici  per  le  verifiche
sugli strumenti in servizio, gli errori massimi tollerati in sede  di
verificazione periodica sono pari a  quelli  stabiliti  nell'allegato
MI-003 della direttiva 2004/22/CE, punto 3.
  4. Ove non vi abbia gia' provveduto il fabbricante, l'organismo che
esegue  per  la  prima  volta  la  verificazione  periodica  dota  il
contatore, senza oneri per il titolare dello stesso, di  un  libretto
metrologico su supporto cartaceo o informatico o digitale, contenente
le informazioni di cui all'allegato II del presente decreto.
  5. Nel caso in cui un contatore elettrico e' stato sottoposto  alla
verificazione periodica, il titolare di detto contatore esibisce,  su
richiesta degli incaricati dei controlli metrologici  successivi,  il
relativo libretto metrologico o la stampa  del  supporto  elettronico
dello stesso, salvo il caso in cui venga gestito in maniera digitale,
che riporta cronologicamente gli interventi effettuati.
  6.  Nell'allegato  III  sono  riportati  i  disegni  cui  devono
conformarsi:
  a) il contrassegno da applicare sugli strumenti, attestante l'esito
positivo della verificazione periodica;
  b) il contrassegno da applicare sugli strumenti, attestante l'esito
negativo della verificazione periodica o dei controlli casuali.
  7. La verificazione periodica puo' essere effettuata, nel  rispetto
delle  procedure  di  cui  all'articolo  9,  sia  in  un  laboratorio
accreditato per  la  taratura  o  prova  di  sistemi  di  misura  per
l'energia elettrica, sia sul luogo di funzionamento.
                              Art. 5


            Criteri per i controlli metrologici casuali

  1. I controlli metrologici casuali sui contatori in  servizio  sono
eseguiti dalle Camere di commercio,  casualmente,  senza  determinata
periodicita'  e  senza  preavviso;  detti  controlli  possono  essere
effettuati, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo  9,  sia
in un laboratorio accreditato per la taratura o prova di  sistemi  di
misura per l'energia elettrica, sia sul luogo di funzionamento.
  2. Con le stesse modalita'  previste  dal  presente  articolo  sono
altresi' eseguiti controlli in contraddittorio nel  caso  in  cui  il
titolare del contatore, o altra parte interessata nella  misurazione,
ne  faccia  richiesta  alla  Camera  di  Commercio  competente  per
territorio.
  3. Nei controlli di cui al comma 1 sono effettuate, secondo i casi,
una o piu' delle prove previste per la verificazione periodica, e gli
strumenti di misura utilizzati rispettano le prescrizioni di  cui  ai
commi 2, 3 e 4, dell'articolo 9.
  4. Gli errori massimi tollerati in sede di controlli  casuali  sono
superiori del 50% rispetto a quelli stabiliti  per  la  verificazione
periodica di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.
  5. Nel caso in cui lo strumento non supera  il  controllo  per  non
conformita' formali, oppure l'errore dello strumento risulta compreso
tra l'errore massimo permesso in sede di  verificazione  periodica  e
quello di cui al comma 4, ferme restando le  implicazioni  fiscali  e
tributarie, il soggetto incaricato del controllo ordina  al  titolare
del contatore di  aggiustare  lo  strumento  a  proprie  spese  e  di
sottoporlo nuovamente a verificazione periodica entro 30  giorni.  Il
titolare del contatore ha facolta' di  provvedere  alla  sostituzione
del contatore anziche' alla riparazione.
  6. I contatori di energia elettrica,  gia'  messi  in  servizio  ai
sensi delle disposizioni  transitorie  di  cui  all'articolo  22  del
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, possono essere sottoposti
a controlli casuali o, su richiesta, a controlli in  contraddittorio,
da parte delle Camere di commercio per accertare  il  rispetto  degli
errori  massimi  tollerati  previsti  dalle  pertinenti  norme  o
Raccomandazioni OIML.
                              Art. 6


                Soggetti incaricati dell'esecuzione
                    della verificazione periodica

  1. La  verificazione  periodica  dei  contatori  e'  effettuata  da
organismi che hanno presentato apposita S.C.I.A. a Unioncamere.
  2. I laboratori accreditati per i fini fiscali, oltre ai  controlli
di  natura  tributaria,  possono  effettuare  anche  le  verifiche
periodiche sui contatori dopo aver  presentato  apposita  S.C.I.A.  a
Unioncamere.
                              Art. 7


              Soggetti incaricati dei controlli casuali

  1. I controlli casuali dei contatori sono effettuati  dalle  Camere
di Commercio.
  2. Restano ferme le competenze degli organi di polizia  giudiziaria
abilitati dalle vigenti disposizioni di legge in materia  di  pesi  e
misure.
  3. I contatori possono essere sottoposti  a  controlli  metrologici
casuali anche su iniziativa dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Capo II

Verificazione periodica
                              Art. 8


                            Generalita'

  1. I contatori utilizzati per una funzione di misura  legale,  sono
sottoposti  alla  verificazione  periodica  secondo  le  periodicita'
previste all'allegato I, che decorrono dalla data della loro messa in
servizio e, comunque, da non oltre due anni dall'anno della marcatura
CE;  successivamente,  la  verificazione  e'  effettuata  secondo  la
periodicita' fissata dall'allegato I e decorre dalla data dell'ultima
verificazione.
  2. Il titolare del contatore richiede  la  verificazione  periodica
entro la scadenza della precedente o entro dieci giorni dall'avvenuta
riparazione dei contatori,  se  tale  riparazione  ha  comportato  la
rimozione di  etichette  o  di  ogni  altro  sigillo  anche  di  tipo
elettronico.
  3. In  occasione  della  verificazione  periodica  contemplata  dal
presente regolamento, l'organismo riporta nel libretto metrologico di
cui  all'articolo  4,  comma  4,  l'annotazione  delle  informazioni
previste dall'allegato II.
  4. L'esito della  verificazione  periodica  e'  attestato  mediante
l'applicazione di uno dei contrassegni di cui all'allegato III  e  il
ripristino  degli  eventuali  sigilli  rimossi.  Il  contrassegno
dell'esito negativo e' rimosso, dopo la riparazione, a seguito  della
richiesta di una nuova verificazione periodica. Nel caso  in  cui  il
contrassegno dell'esito della verificazione non puo' essere applicato
direttamente sullo strumento oggetto della verificazione, l'esito  e'
attestato solo sul libretto metrologico.
  5. Nel contrassegno di cui al precedente comma 4  e'  riportato  il
logo recante gli elementi identificativi  previsti  all'articolo  16,
comma 2, dell'organismo che ha effettuato la verificazione periodica.
  6. I contatori utilizzati nelle officine elettriche sono sottoposti
a controlli periodici da parte dei laboratori accreditati per i  fini
fiscali secondo le periodicita' previste all'Allegato I.
  7. Qualora alla scadenza della verificazione periodica il contatore
risulta installato presso un'utenza  con  fornitura  non  attiva,  il
titolare del contatore richiede una nuova verificazione periodica del
medesimo contatore entro trenta  giorni  dall'avvenuta  riattivazione
della fornitura.
  8.  I  contatori  rimossi,  possono  nuovamente  essere  messi  in
servizio, restando gli obblighi di comunicazione di cui  all'articolo
12 e le annotazioni sul libretto metrologico.
                              Art. 9


              Procedure per la verificazione periodica

  1. Le  procedure  da  seguire  nella  verificazione  periodica  dei
contatori  sono  rivolte  ad  accertare  il  rispetto  di  specifici
requisiti,  escludendosi  qualsiasi  operazione    che    comporti
l'alterazione dei parametri di lavoro, lo smontaggio di componenti  e
la rimozione di sigilli con esclusione di quelli facoltativi  apposti
dall'installatore. Nelle more dell'adozione delle direttive  previste
al comma 3 dell'articolo 3, la verificazione  periodica  e'  eseguita
tenendo presenti i principi desumibili dalle prescrizioni in  materia
di verificazione CE della pertinente  norma  armonizzata  o,  in  sua
assenza, delle relative raccomandazioni OIML. Si applicano inoltre le
eventuali procedure specificamente previste  per  controlli  analoghi
dai relativi attestati di esame CE del tipo o  di  progetto  nonche',
presso  le  officine  elettriche,  le  eventuali  procedure  previste
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  2. Gli strumenti di misura utilizzati nella verificazione periodica
devono essere in grado di consentire l'esecuzione della verifica  con
un'incertezza estesa, corrispondente ad un  livello  di  fiducia  del
95%, non superiore ad un terzo dell'errore massimo tollerato previsto
per la tipologia di verifica che si esegue per ogni punto  di  misura
previsto.
  3.  Gli  strumenti  di  misura  utilizzati  dall'organismo  per  le
verifiche e i  controlli  devono  essere  muniti  di  certificato  di
taratura  rilasciato  da  un  Istituto  Metrologico  Nazionale  o  da
laboratori di taratura accreditati, per la grandezza e  il  campo  di
misura che gli strumenti di misura sono destinati a misurare, da enti
designati ai sensi del regolamento (CE) n.  765/2008  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  o  da  enti  firmatari  degli  Accordi
internazionali di mutuo riconoscimento ILAC. Tale  certificazione  e'
ripetuta almeno annualmente. Le incertezze riportate nel  certificato
dovranno essere almeno 3 volte migliori delle incertezze d'uso  dello
strumento di misura oggetto della taratura.
  4. Gli strumenti di misura necessari per le  funzioni  da  svolgere
sono nella disponibilita'  materiale  dell'organismo  che  svolge  la
verifica, anche per mezzo di  comodato  d'uso  ovvero  secondo  altre
forme che ne assicurino l'effettiva disponibilita'.
                              Art. 10


                              Organismi

  1. I requisiti degli organismi sono riportati al Capo III.
  2.  L'Unioncamere  forma  l'elenco  degli  organismi  che  hanno
presentato  apposita  S.C.I.A.  a  Unioncamere  e  che  risultano  in
possesso dei requisiti di cui  al  Capo  III.  Tale  elenco  e'  reso
pubblico, e consultabile anche per via telematica, e contiene  almeno
i seguenti dati:
  a) nome, denominazione o ragione sociale dell'organismo;
  b) nome e cognome del responsabile delle attivita' di verificazione
periodica;
  c) indirizzo  completo  della  sede  legale  e  di  tutte  le  sedi
operative ove e' svolta l'attivita' di verificazione periodica;
  d)  elementi  identificativi  assegnati,  compresi  i  sigilli
utilizzati;
  e)  tipologia  di  contatori  per  i  quali  e'  autorizzato  alla
verificazione periodica;
  f) recapito telefonico, di fax  ed  eventuale  indirizzo  di  posta
elettronica;
  g) data di inizio attivita', dell'eventuale divieto di prosecuzione
dell'attivita' e di cessazione;
  h) pubblicazione delle eventuali violazioni accertate.
                              Art. 11


                    Riparazione degli strumenti

  1.  Qualora  i  controlli  successivi  sui  contatori  hanno  esito
negativo, questi possono essere detenuti dal titolare  del  contatore
nel  luogo  di  impiego  purche'  muniti  del  contrassegno  previsto
all'articolo 4, comma 6, lettera b)  e  non  utilizzati.  Gli  stessi
strumenti,  qualora  la  verificazione  periodica  non  avvenga
contestualmente alla riparazione, possono essere riutilizzati, previa
richiesta di una nuova verificazione  periodica,  purche'  muniti  di
sigilli provvisori applicati, a richiesta del titolare del contatore,
in  sostituzione  di  quelli  rimossi,  fino  all'esecuzione  della
verificazione periodica.
  2. Il titolare  del  contatore  richiede  una  nuova  verificazione
periodica nei casi  in  cui  ha  provveduto  a  una  riparazione  del
contatore che ha comportato la rimozione di  sigilli.  Gli  strumenti
possono essere utilizzati con  i  sigilli  provvisori  applicati  dal
riparatore,  a  richiesta  dell'utente,  fino  all'esecuzione  della
verificazione periodica.
  3. La verificazione periodica e' eseguita  entro  30  giorni  dalla
data di ricezione della richiesta da parte dell'organismo.
                              Art. 12


                Obblighi del titolare del contatore

  1.  I  titolari  dei  contatori  soggetti  all'obbligo  della
verificazione periodica:
  a) comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio competente e
all'Unioncamere la data di inizio e di fine dell'utilizzo e gli altri
elementi previsti al successivo articolo 13 comma 2,  del  contatore,
indicandone l'eventuale uso temporaneo;
  b) garantiscono  il  corretto  funzionamento  dei  loro  contatori,
conservano inoltre la documentazione a corredo dello strumento  e  il
libretto  metrologico  che  deve  contenere  almeno  gli  elementi
informativi riportati nell'allegato II;
  c) mantengono l'integrita' del  contrassegno  apposto  in  sede  di
verificazione periodica, nonche' di ogni  altro  marchio,  sigillo  o
elemento di protezione;
  d) curano l'integrita' dei sigilli  provvisori  di  cui  richiedono
l'applicazione al riparatore.
                              Art. 13


                    Elenco titolari di contatori

  1. La Camera di commercio  raccoglie  su  supporto  informatico  le
informazioni  ottenute  sulla  base  delle  comunicazioni  di  cui
all'articolo  12  comma  1,  e  delle  trasmissioni  da  parte  degli
organismi riguardanti le attivita' di verificazione periodica e degli
esiti dell'attivita' relativa ai  controlli  casuali,  provvedendo  a
trasmetterle ad Unioncamere.
  2. Le Camere di commercio formano altresi'  l'elenco  dei  titolari
dei contatori, consultabile  da  chi  ne  ha  titolo  anche  per  via
telematica ai soli  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  del
presente  regolamento  e  della  vigente  normativa  in  materia  di
metrologia legale, contenente:
  a) nome, indirizzo  ed  eventuale  partita  IVA  del  titolare  del
contatore;
  b) indirizzo presso  cui  il  contatore  e'  in  servizio,  qualora
diverso dal precedente;
  c) codice  identificativo  del  punto  di  prelievo  (POD)  qualora
presente;
  d) tipo del contatore;
  e) marca, modello e classe del contatore;
  f) anno della marcatura CE del contatore;
  g) potenza impegnata dall'impianto elettrico nel quale il contatore
e' installato;
  h) numero di serie del contatore;
  i) data di messa in servizio e di cessazione del contatore;
  l) specifica dell'eventuale uso temporaneo del contatore.
Capo III

Organismi
                              Art. 14


                      Presupposti e requisiti

  1.  Gli  organismi  che  hanno  presentato  apposita  S.C.I.A.  a
Unioncamere, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti
del presente decreto, effettuano la verificazione periodica. Nei casi
previsti dall'articolo 15 possono effettuare sia  l'assistenza  e  la
riparazione dei contatori.
  2.  L'organismo  al  momento  della  presentazione  della  S.C.I.A.
dichiara il possesso di un certificato di  accreditamento  con  scopo
conforme al presente decreto, rilasciato da un organismo nazionale di
accreditamento, attestante che  l'organismo  stesso  e'  conforme  ai
requisiti di una delle norme di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera
q); inoltre l'organismo dichiara anche la sussistenza  dei  requisiti
di cui al presente regolamento e delle altre norme applicabili.
  3. Se l'organismo al momento della presentazione della S.C.I.A. non
e'  gia'  accreditato,  dichiara  di  aver  presentato  domanda  di
accreditamento a un organismo nazionale  di  accreditamento,  che  la
stessa e' stata accettata e di operare  gia'  in  conformita'  a  una
delle norme  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  q)  e  di
rispettare i requisiti di cui al presente regolamento e  delle  altre
norme applicabili. Entro 270 giorni dall'inizio  dell'attivita'  deve
inoltrare a Unioncamere il certificato di accreditamento  di  cui  al
comma 2. In assenza di tale adempimento  gli  effetti  connessi  alla
S.C.I.A. sono  sospesi  e,  dopo  ulteriori  60  giorni,  cessano  di
diritto. L'ente che rilascia il certificato  di  accreditamento  deve
fornire evidenza che le  verifiche  compiute  sull'organismo  abbiano
pienamente considerato i contenuti del presente decreto.
  4. Gli organismi di cui al comma 1, nominano un responsabile  e  un
eventuale  sostituto  per  l'attivita'  di  verificazione  periodica
disciplinata dal presente regolamento.
                              Art. 15


              Indipendenza degli organismi e sigilli

  1. L'organismo che rispetta i criteri minimi d'indipendenza di  cui
all'appendice A punto A.3 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 e
future revisioni, puo' eseguire la verificazione periodica  e  quella
di riparazione, mentre nel caso in cui  detto  organismo  rispetta  i
criteri minimi di indipendenza di cui all'appendice A punto A.1, puo'
eseguire solo la verificazione periodica.
  2. L'organismo che rispetta i requisiti minimi d'indipendenza della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 e future revisioni, puo' eseguire
la verificazione periodica e quella di riparazione.
  3. L'organismo che rispetta i requisiti minimi d'indipendenza della
norma UNI CEI EN 45011:1999 o UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e  future
revisioni, puo' eseguire solo la verificazione periodica.
  4. L'incaricato della verificazione  periodica,  nei  casi  in  cui
svolge contestualmente anche le funzioni di riparazione, da' evidenza
delle operazioni svolte sul libretto metrologico.
  5. I sigilli applicati  sui  contatori  in  sede  di  verificazione
periodica da parte dell'organismo incaricato, al fine di ripristinare
quelli rimossi a seguito di riparazione o per altra  qualsiasi  causa
gia' posti a salvaguardia dell'inaccessibilita' agli organi interni e
dei dispositivi di taratura, sono equivalenti a quelli apposti  dagli
organismi notificati e/o dal  fabbricante  in  sede  di  accertamento
della conformita'.
                              Art. 16


                              S.C.I.A.

  1.  Gli  organismi  interessati  presentano  apposita  S.C.I.A.  ad
Unioncamere. La S.C.I.A. contiene:
  a) copia del certificato di accreditamento in corso di validita'  o
dichiarazione  dell'organismo  nazionale  di  accreditamento  che  la
domanda di accreditamento e' stata accettata;  il  certificato  e  la
dichiarazione  si  riferiscono  esplicitamente  alle    attivita'
disciplinate dal presente regolamento;
  b) l'indicazione delle caratteristiche  metrologiche  dei  tipi  di
contatori sui quali effettua la verificazione periodica;
  c)  la  dichiarazione  con  cui  il  legale  rappresentante  ed  il
responsabile della verificazione periodica si impegnano ad  adempiere
agli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attivita' segnalata;
  d) l'indicazione del responsabile della verificazione  periodica  e
del suo eventuale sostituto;
  e)  l'impegno  a  conservare  per  almeno  5  anni  copia  della
documentazione,  anche  su  supporto  informatico,  comprovante  le
operazioni di verificazione  periodica  effettuate  con  le  relative
registrazioni dei risultati positivi o negativi  delle  verificazioni
periodiche effettuate;
  f) documentazione relativa alle procedure  tecniche  ed  istruzioni
con particolare riferimento  a  quelle  relative  alla  verificazione
periodica ed alla gestione delle attrezzature.
  2. L'Unioncamere al  momento  del  ricevimento  della  segnalazione
provvede all'assegnazione del numero identificativo, da inserire  nel
logo del sigillo, e a comunicare alle Camere di commercio  l'avvenuta
presentazione della segnalazione e il  nome  del  responsabile  della
verificazione  periodica.  Il  logo  contiene  il  suddetto  numero,
preceduto dalla sigla della provincia in cui l'organismo di ispezione
ha la sede legale e da tale sigla separato da una stella, iscritti in
una circonferenza.
  3.  L'organismo,  entro  30  giorni  dall'assegnazione  del  numero
identificativo, provvede al deposito presso Unioncamere del logo  che
utilizza nei sigilli e nel contrassegno ai fini  della  verificazione
periodica e della riparazione.
  4. Gli eventuali costi relativi agli accertamenti e alla  vigilanza
sull'organismo di cui all'articolo 19 sono  a  carico  dell'organismo
che ha presentato la segnalazione.
  5. Gli organismi possono operare su tutto il territorio nazionale.
                              Art. 17


              Divieto di prosecuzione dell'attivita'
                    e provvedimenti di autotutela

  1. L'Unioncamere entro 60 giorni procede alla verifica  documentale
della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo
corredo, e, in  caso  di  verificata  assenza  dei  requisiti  e  dei
presupposti di legge, inibisce la prosecuzione dell'attivita',  salvo
che, ove  cio'  sia  possibile  l'organismo  interessato  provveda  a
conformare alla normativa vigente detta attivita' e  i  suoi  effetti
entro un termine fissato da  Unioncamere  stessa  in  ogni  caso  non
inferiore a 30 giorni.
  2. Decorso il termine di 60 giorni di cui al comma 1, l'Unioncamere
puo' intervenire solo:
  a) mediante provvedimenti in autotutela  ai  sensi  degli  articoli
21-quinquies e 21-octies della legge n. 241 del 1990;
  b) mediante procedura interdittiva di  cui  al  primo  periodo  del
comma 3 dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990  se  sono  state
rese,  in  sede  di  S.C.I.A.,  dichiarazioni  sostitutive  di
certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci.
  3. Il divieto di prosecuzione dell'attivita' e'  adottato,  sentito
l'organismo, da Unioncamere e contiene la motivazione della decisione
adottata, nonche' l'indicazione del termine e  dell'organo  cui  deve
essere presentato l'eventuale ricorso. Tale divieto e' adottato anche
nei casi di sospensione o revoca del certificato di accreditamento.
  4.  L'organismo  oggetto  di  provvedimenti  di  inibizione  della
prosecuzione dell'attivita' o di autotutela da parte di  Unioncamere,
a seguito della notifica  del  provvedimento  medesimo,  comunica  ai
titolari  dei  contatori  oggetto  di  verifiche  periodiche  gia'
programmate, l'impossibilita' ad eseguire le  verifiche.  I  titolari
dei contatori dovranno riprogrammare con altro  organismo,  entro  60
giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.
                              Art. 18


            Obbligo di registrazione e di comunicazione

  1.  Gli  organismi  inviano  telematicamente  entro  sette  giorni
lavorativi dalla verificazione, alla Camera di commercio di  ciascuna
delle  province  in  cui  essi  hanno  effettuato  operazioni  di
verificazione periodica e a Unioncamere, un  documento  di  riepilogo
degli strumenti verificati con i seguenti elementi:
  a) nome, indirizzo  ed  eventuale  partita  IVA  del  titolare  del
contatore;
  b) indirizzo presso cui lo strumento e' in  servizio,  ove  diverso
dal precedente;
  c) codice identificativo  del  punto  di  prelievo  (POD),  qualora
presente;
  d) tipo del contatore;
  e) marca, modello e classe del contatore;
  f) numero di serie del contatore;
  g) tensione dell'impianto  elettrico  nel  quale  il  contatore  e'
installato;
  h) data di messa in servizio e di cessazione del contatore;
  i) specifica dell'eventuale uso temporaneo del contatore;
  l) data dell'intervento  di  riparazione,  se  del  caso,  e  della
verificazione;
  m) esito della verificazione e, ove positiva, la data di scadenza;
  n) eventuali anomalie riscontrate,  se  la  verificazione  ha  dato
esito negativo;
  o) nome dei riparatori e dei verificatori intervenuti.
  2.  L'organismo  tiene  un  registro,  su  supporto  cartaceo  o
informatico, sul quale riporta, in ordine cronologico,  le  richieste
di verificazione periodica pervenute, la loro data di esecuzione  con
il relativo esito.
                              Art. 19


                      Vigilanza sugli organismi

  1.  L'organismo  nazionale  di  accreditamento  esegue  la  propria
attivita' di sorveglianza sugli organismi accreditati in  conformita'
alle norme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q).
  2. L'organismo nazionale di accreditamento comunica tempestivamente
a  Unioncamere  la  sospensione  o  revoca  del  certificato  di
accreditamento a seguito dell'attivita' di  sorveglianza  di  cui  al
punto precedente per il seguito di competenza di cui all'articolo 17;
la comunicazione e' resa anche all'Agenzia delle Dogane nel  caso  di
laboratori accreditati per fini fiscali.
  3. La vigilanza sulle  verificazioni  periodiche  effettuate  dagli
organismi  e'  svolta  dalla  Camera  di  commercio  competente  per
territorio, fino all'1% degli strumenti  verificati  dagli  organismi
computati su base annuale. Gli  strumenti  di  misura  e  le  risorse
necessarie alla verifica sono messi a disposizione  della  Camera  di
commercio dall'organismo che ha eseguito la verificazione.
  4. La disposizione di cui al comma 3, non si applica  nel  caso  in
cui l'organismo comunica in via telematica alla Camera  di  commercio
competente per territorio il piano di lavoro e gli utenti presso  cui
effettua la verificazione periodica  con  un  anticipo  di  almeno  5
giorni lavorativi.
  5. I risultati  delle  operazioni  di  vigilanza  effettuate  dalle
Camere  di  commercio  sono  trasmessi  a  Unioncamere  a  fine  di
monitoraggio e, in caso di anomalie riscontrate, anche  all'organismo
nazionale  di  accreditamento  per  gli  eventuali  conseguenti
provvedimenti.
  6. Le Camere di commercio esercitano funzioni  di  vigilanza  sulla
corretta applicazione delle norme del presente decreto.
Capo IV

Disposizioni transitorie
                              Art. 20


                      Disposizioni transitorie

  1. Gli obblighi a carico dei titolari dei contatori, previsti dagli
articoli  8  e  12,  sono  differiti  rispettivamente  di  18  mesi
dall'entrata in vigore del  presente  regolamento,  quanto  a  quelli
direttamente  o  indirettamente  connessi  alla  sottoposizione  a
verificazione  periodica,  e  di  6  mesi  dalla  medesima  data,
relativamente a quelli  di  semplice  comunicazione  alla  Camera  di
commercio di dati ed informazioni non connessi a tale verificazione.
Capo V

Modifiche alla periodicita' dei controlli successivi per i misuratori
del gas
                              Art. 21


      Modifiche al decreto ministeriale 16 aprile 2012, n. 75

  1. Nell'allegato I del decreto ministeriale 16 aprile 2012, n.  75,
le parole «entro 15 anni per i contatori a pareti deformabili»,  sono
sostituite dalle parole «entro 16  anni  per  i  contatori  a  pareti
deformabili» e le parole «entro 5  anni  per  i  contatori  di  altre
tecnologie rispetto a quelle sopra indicate»  sono  sostituite  dalle
parole: «entro 8 anni per i contatori di altre tecnologie rispetto  a
quelle sopra indicate e per i dispositivi di conversione  del  volume
approvati  assieme  ai  contatori,  anche  per  le  tecnologie  sopra
indicate».
  2. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto 16 aprile 2012, n. 75  e'
sostituito dal seguente: «1. I contatori del gas diversi da quelli di
cui all'articolo 4, comma 1,  e  i  dispositivi  di  conversione  del
volume utilizzati per una funzione di misura legale, sono  sottoposti
alla  verificazione  periodica  secondo  le  periodicita'  previste
all'allegato I, che decorrono dalla data dello loro messa in servizio
e comunque da non oltre 2 anni dall'anno in cui sono state apposte la
marcatura  CE  e  la    marcatura    metrologica    supplementare;
successivamente,  la  verificazione  e'  effettuata  secondo  la
periodicita' fissata nell'allegato I e decorre dalla data dell'ultima
verificazione».
  3. Le modifiche alla periodicita' di verificazione di cui al  comma
1 si applicano anche  ai  contatori  del  gas  e  ai  dispositivi  di
conversione del volume gia' installati alla data di entrata in vigore
del presente regolamento.
  Il presente decreto, munito del sigillo di  Stato,  sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 24 marzo 2015

                                        Il vice Ministro: De Vincenti

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 1391
                                                          Allegato I

                          (articolo 4, comma 1; articolo 8, comma 1)

          Periodicita' della verificazione dei contatori.

    Contatori di elettricita' elettromeccanici: 18 anni.
    Contatori statici:
      bassa tensione (BT- fra 50V e 1000V) di classe di precisione A,
B o C: 15 anni;
      media e alta tensione (MT - AT > 1000V): 10 anni.
                                                          Allegato II

(articolo 2, comma 1, lettera o; articolo 4,  comma  4;  articolo  8,
                            comma 3; articolo 12, comma 1, lettera b)
    Informazioni minime che  devono  essere  riportate  sul  libretto
metrologico:
      Nome, indirizzo del titolare del contatore ed eventuale partita
IVA;
      Indirizzo presso cui lo strumento e' in  servizio,  se  diverso
dal precedente;
      Codice  identificativo  del  punto  di  prelievo  (POD)  (se
previsto);
      Tipo del contatore;
      Marca, modello e classe;
      Tensione dell'impianto elettrico  nel  quale  il  contatore  e'
installato;
      Numero di serie;
      Anno della marcatura CE;
      Data di messa in servizio;
      Nome  dell'organismo  e  dell'addetto  alla  verificazione
intervenuto;
      Data, e nome dell'addetto alla riparazione e descrizione  delle
riparazioni;
      Data, esito della verificazione periodica e data di scadenza;
      Decisione di accettazione  o  di  rifiuto  della  verificazione
periodica;  Specifica  di  strumento  utilizzato  come  «contatore
temporaneo»;
      Data ed esito dei controlli casuali.

              Parte di provvedimento in formato grafico (vedi allegato)


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