Annosa questione.
In un comune nell'ambito dei servizi demografici vi sono due dipendenti. Uno di categoria C, Responsabile del procedimento e titolare di deleghe di Ufficiale di Anagrafe e Stato Cicile. Un dipendente di categoria B al quale sono state assegnate le deleghe di Ufficiale di Anagrafe e Stato Civile. Ciò al fine di non lasciare sguarnito il servizio quando manca il dipendente di Categ. C.
Ad entrambi i dipendenti vengono riconosciute specifiche responsabilità.
Si chiede se al dipendente di categoria B vadano riconosciute le mansioni superiori.
Grazie
Luca
Si riportano alcune sentenze in merito:
T.A.R. Sicilia Catania Sez. IV, 07-09-2006, n. 1388 M.G.Y. c. Comune di San Giovanni La Punta e altri
La attribuzione delle funzioni di ufficiale di stato civile non modifica la natura e l'entità delle funzioni proprie della qualifica rivestita, essendo esse esercitate in forza di delega fiduciaria, sempre revocabile, del sindaco. Conseguentemente va esclusa in radice la possibilità di configurare, nel loro esercizio, lo svolgimento di mansioni proprie di una qualifica superiore.
FONTI
Massima redazionale, 2006
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T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, 10-03-2003, n. 546 Caruso c. Comune di Catanzaro
IMPIEGATI DEGLI ENTI LOCALI Carriera, inquadramento e promozioni Mansioni e funzioni
Il conferimento in delega dell'incarico di Ufficiale di Stato civile e di Ufficiale di Anagrafe, esaurendo ogni pretesa del dipendente delegato nella facoltà di svolgimento della funzione pubblica, senza modificarne lo status giuridico ed economico, non costituisce fondamento al diritto al trattamento retributivo corrispondente alle mansioni di una qualifica superiore.
FONTI
Massima redazionale, 2003
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App. Potenza Sez. lavoro, 09-03-2010 Si.An.Vi. c. Comune di Pisticci
IMPIEGO PUBBLICO Carriera inquadramento
La delega di funzioni di stato civile, che il sindaco rilasci ad un impiegato comunale ai sensi e nei limiti dell' art. 1 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, non muta la qualifica dell'impiegato e non è rilevante ai fini dell'inquadramento dello stesso nei livelli o qualifiche previste dagli accordi collettivi. Lo svolgimento delle suddette funzioni non comportando ex se una particolare autonomia e responsabilità di svolgimento del lavoro non può giustificare l'attribuzione ad un inquadramento superiore. Il R.D. 9 luglio 1939 n. 1238 , all'art. 1 dispone che il Sindaco possa delegare le funzioni di Ufficiale dello Stato civile ad uno o più consiglieri comunali o, in mancanza, ad altre persone che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale. In questo secondo caso, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che siffatto incarico non possa rilevare ai fini dell'inquadramento dell'impiegato-delegato in un diverso livello retributivo previsto dagli accordi collettivi
FONTI
Massima redazionale, 2010
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T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, 14-11-2002, n. 2918
Gagliardi c. Com. Cosenza
IMPIEGATI DEGLI ENTI LOCALI Carriera, inquadramento e promozioni
Le mansioni di ufficiale di stato civile non sono rilevanti ai fini dell'inquadramento dei dipendenti comunali, dato che lo svolgimento di tali funzioni non conferisce una vera qualifica d'impiego, essendo esercitate in forza di delega fiduciaria, sempre revocabile, del sindaco; pertanto, deve essere esclusa in radice la possibilità di configurare, nell'esercizio di esse, lo svolgimento di mansioni proprie di una qualifica superiore.
FONTI
Foro Amm. TAR, 2002, 3791
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Anche se esiste una sentenza :
T.A.R. Lazio Sez. II, 22-02-1989, n. 292 Carrarini c. Com. S. Vito Romano
IMPIEGATI DEGLI ENTI LOCALI Carriera, inquadramento e promozioni Mansioni e funzioni
In sede di primo inquadramento del personale dipendente nelle qualifiche funzionali previste dal d. p. r. 25 giugno 1983 n. 347, va fatto riferimento esclusivamente ai profili professionali che l'amministrazione aveva in precedenza attribuito con formali provvedimenti e nessuna rilevanza possono avere le mansioni superiori esercitate di fatto; ai sensi del citato d. p. r. 347 del 1983 il dipendente che eserciti le funzioni di ufficiale di stato civile ha diritto a vedersi attribuita la sesta qualifica funzionale, dovendosi riconoscere a tali funzioni un grado notevole di complessità, autonomia decisionale e responsabilità derivante dal potere certificativo esercitato dal dipendente.
FONTI
Riv. Personale Ente Locale, 1989, 1434
Grazie Antonio
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