Data: 2015-05-13 07:46:58

DEFINIZIONE IN CAPO A CHI IL REQUISITI PROFESSIONALE ACCONCIATORI

L'art. 3 della legge 174/2005 non è, a mio parere, chiaro in capo a chi deve essere il requisito professionale/direttore tecnico nelle casistiche possibili di impresa (artigiana e non artigiana individuale o società).
Il regolamento regionale n. 6/2011  aveva dato delle direttive (art. 4).  Ho trovato su Omniavis, un parere di Marco Massavelli a riguardo che estende la possibilità anche all'impresa individuale nominando il direttore tecnico. Ho sentito un'associazione di categoria la quale si è espressa in modo diverso. Ho letto alcuni procedimenti e portano a strade diverse.  Avrei necessità di capire, per ogni tipologia di casistica di impresa, chi ritenete debba essere responsabile tecnico in possesso del requisito professionale ed eventuali riferimenti normativi vigenti a cui fare riferimento che dettagliano questo aspetto.
Grazie
Nives

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Data: 2015-05-13 12:39:04

Re:DEFINIZIONE IN CAPO A CHI IL REQUISITI PROFESSIONALE ACCONCIATORI

L'art. 3 comma 5."Per ogni sede dell'impresa dove viene  esercitata  l'attivita'  di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare  coadiuvante  o  di  un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico  in  possesso dell'abilitazione professionale..."
Al SUAP compete la verifica rispetto alla presenza nell'esercizio di una figura professionale abilitata che garantisca la propria presenza durante
lo svolgimento dell'attivita'. Il Registro Imprese accerta se l'impresa può assumere la qualifica artigianale sul presupposto del soggetto titolare del requisito professionale.
Massavelli , correttamente, non fa altro che riportare quanto consentito dal Regolamento regionale, quale certezza e non un opinione. I riferimenti normativi sono quelli che hai riportato oltre alla legge quadro sull'artigianato 443/1985.

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Data: 2015-05-19 15:19:46

Re:DEFINIZIONE IN CAPO A CHI IL REQUISITI PROFESSIONALE ACCONCIATORI

Cerco di esporre il caso specifico. Il regolamento regionale (Lombardia n.6/2011) [u]all'art. 4 comma 2[/u] cita che :"nel caso di impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede,[b] il responsabile tecnico deve essere designato nella persona del titolare[/b]".... se mi baso su questa disposizione, la ditta individuale artigiana con una sede sola non può designare il responsabile tecnico in capo  a terzi ma deve essere esso stesso responsabile tecnico (è lo specifico caso che sto trattando). Inoltre nel comma 1 del citato articolo si detta che se detta designazione non è a capo del titolare, di un socio partecipante al lavoro o familiare debba essere un dipendente dell'impresa e non anche un non dipendente. Chiedo pertanto di capire cosa mi sfugge e sulla base di quale normativa venga affermato che la ditta individuale artigiana possa esercitare l'attività di acconciatore nominando un direttore tecnico in capo a terza persona (anche non dipendente).
Grazie
Nives

riferimento id:26666

Data: 2015-05-19 15:30:03

Re:DEFINIZIONE IN CAPO A CHI IL REQUISITI PROFESSIONALE ACCONCIATORI

Un'impresa artigiana non può nominare un direttore tecnico esterno altrimenti viene meno la qualifica di impresa artigiana per la mancanza dei presupposti indicati dalla L. 443/85.
Non è vietato esercitare l'attività di acconciatore in altre forme di impresa con la presenza in ogni esercizio di un direttore tecnico.

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