Data: 2011-11-09 10:47:24

adv in civile abitazione

Si può svolgere l'attività di adv (di cui alla lett. b e c dell'art. 82 L.R.T.42/2000 e ss.mm.)in parte di civile abitazione?

riferimento id:2666

Data: 2011-11-09 16:36:45

Re:adv in civile abitazione


Si può svolgere l'attività di adv (di cui alla lett. b e c dell'art. 82 L.R.T.42/2000 e ss.mm.)in parte di civile abitazione?
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Solo se svolta senza accesso diretto del pubblico. In questo caso l'interessato può operare ovunque.
Ma si pone il problema di una adv senza servizio fisico al pubblico.

riferimento id:2666

Data: 2011-11-10 11:07:09

Re:adv in civile abitazione

Quindi, a meno che uno non svolga l'attività di cui alla L.R.T. 42/2000, art. 82 lett. a) (tour operator) per cui la legge parla espressamente di locali non aperti al pubblico, laddove si parla delle tipologie di cui all'82 lett. b e c  in cui si parla esclusivamente di "vendita diretta al pubblico", ne deduco che non si possa fare. Facendo parte dell'ente che si occupa delle funzioni amministrative e di vigilanza ti sarei grata se tu mi indicassi esattamente la normativa per motivare il diniego.
Grazie.

riferimento id:2666

Data: 2011-11-10 21:27:12

Re:adv in civile abitazione


Quindi, a meno che uno non svolga l'attività di cui alla L.R.T. 42/2000, art. 82 lett. a) (tour operator) per cui la legge parla espressamente di locali non aperti al pubblico, laddove si parla delle tipologie di cui all'82 lett. b e c  in cui si parla esclusivamente di "vendita diretta al pubblico", ne deduco che non si possa fare. Facendo parte dell'ente che si occupa delle funzioni amministrative e di vigilanza ti sarei grata se tu mi indicassi esattamente la normativa per motivare il diniego.
Grazie.
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Ovviamente non si tratta di DINIEGO (che è l'atto che segue ad una istanza di autorizzazione).
Qui si tratta:
1) di sanzionare se l'attività viene svolta (verbale e poi ordinanza ingiunzione)
2) di inviare eventuale richiesta di chiarimenti sull'attività svolta e procedere poi ad archiviazione (tutto OK) o a sanzione

riferimento id:2666

Data: 2011-11-11 09:19:23

Re:adv in civile abitazione

volevo capire meglio, perchè ci sono alcune province che accettano che l'attività di adv di cui all'art) 82 della L.R.T. 42/2000 tipologia b) e c) ovvero con "vendita diretta al pubblico" venga effettuata all'interno di un'abitazione a patto che ci sia l'asseveramento di un tecnico, altre no. Molti utenti chiedono informazioni, prima di aprire, se c'è questa possibilità. Da qui la necessità di capire in maniera approfondita le ragioni per dire di no (cosa che io ritengo sia quella giusta).
Grazie.

riferimento id:2666

Data: 2011-11-11 22:13:59

Re:adv in civile abitazione


volevo capire meglio, perchè ci sono alcune province che accettano che l'attività di adv di cui all'art) 82 della L.R.T. 42/2000 tipologia b) e c) ovvero con "vendita diretta al pubblico" venga effettuata all'interno di un'abitazione a patto che ci sia l'asseveramento di un tecnico, altre no. Molti utenti chiedono informazioni, prima di aprire, se c'è questa possibilità. Da qui la necessità di capire in maniera approfondita le ragioni per dire di no (cosa che io ritengo sia quella giusta).
Grazie.
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LA CIVILE ABITAZIONE è utilizzabile per finalità residenziali e per finalità diverse SOLO SE espressamente previsto dalla normativa. Ad esempio in materia TURISTICA si prevede l'uso degli immobili con i requisiti della civile abitazione per attività di affittacamere CAV ecc.....

Per le ADV ciò non è previsto ed a mio avviso vale la regola generale della non utilizzabilità della civile abitazione per scopi diversi da quelli residenziali (salvo il caso descritto dell'attività senza accesso di pubblico).
L'asseverazione non consente di superare questi limiti.

OVVIAMENTE rimane salva la previsione degli strumenti urbanistici che dovessero prevedere una diversa disciplina (quindi non si può escludere che in determinati comuni l'operazione sia ammissibile)

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